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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14908/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24795-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 836/16/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 27/3/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decre to di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 16/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica 2 [OSCURATO:PERSONA]Arno avverso la pronuncia n. 305/2015 della Commissione tributaria provinciale di Arezzo in accoglimento del ricorso avverso cartella esattoriale relativa ad omesso versamento di contributi consortili, annualità 2011—2013, da parte del contribuente Paolo del Gobbo; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il Consorzio propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria; il contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo il Consorzio denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria in quanto la Commissione tributaria regionale, «pur riconoscendo che la Commissione provvisoria di amministrazione ... non aveva il potere di elaborare la proposta di piano generale di bonifica (ndr. aveva) ... ritenuto però che la stessa Commissione provvisoria sarebbe stata responsabile di una “ingiustificata inerzia” in quanto non avrebbe indetto le elezioni nei 180 giorni successivi all'approvazione dello statuto, impedendo così all'organo competente che avrebbe dovuto essere eletto (Consiglio dei Delegati) di predisporre la proposta di piano generale di bonifica ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 34/1994», lamentando pertanto, il Consorzio, che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di illustrare il motivo per il quale la documentazione depositata non era idonea a dimostrare l’esistenza dei benefici consortili ed abbia al contempo ritenuto che «la mancata redazione ed approvazione del Piano Generale di Bonifica fosse motivo sufficiente per dichiarare la illegittimità dell'imposizione contributiva, nonostante il riconoscimento dell'esistenza di un beneficio generale non generico»;

1.2. con il secondo motivo il Consorzio denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 10, 47, comma 6, 52, 51, comma 8, 56, comma 3, legge r.

Toscana n. 34/1994, degli artt. 1 e 2 della legge r. n. 47/2009, degli artt. 1 e 2 legge r. n. 8/2010, degli artt. 1, 2, 3 e 4 legge r. n. 47/2010 e lamenta che la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente affermato che «la commissione provvisoria di amministrazione, pur non avendoil potere di elaborare la proposta di Piano Generale di Bonifica, avrebbe, però, dovuto procedere nei 180 giorni successivi all'approvazione dello statuto ad indire le elezioni consortili, ponendo così l'organo in grado di adeguatamente operare e procedere, conseguentemente, alla formazione e all'approvazione del Piano Generale di Bonifica, atto questo che l'amministrazione era specificamente obbligata ad emanare», ravvisando quindi «”una ingiustificata inerzia” da parte della [OSCURATO:PERSONA], e poi del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero omesso di indire le elezioni consortili, non consentendo così all'organo consortile che doveva essere eletto (il Consiglio dei Delegati) di provvedere all'elaborazione della proposta del Piano Generale di Bonifica», determinando così l'illegittimità dell'imposizione contributiva e conseguentemente il rigetto dell'appello del Consorzio;

1.3. con il terzo motivo il Consorzio denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ. e lamenta che la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente applicato le norme «che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova nella specifica materia della bonifica, ritenendo decisiva la mancanza del piano generale di bonifica» pur avendo riconosciuto che il Consorzio aveva fornito la prova sia della ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza, sia della valutazione del beneficio nell'ambito di un piano di bonifica;

1.4. con il quarto motivo il Consorzio denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’omessa valutazione della «documentazione tecnico—contabile depositata dal Consorzio ... al fine di dimostrare l’esistenza del beneficio»;

2.1. va disattesa la prima censura;

2.2. per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez.

Unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass.27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;

2.3. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con i restanti motivi, il Consorzio ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo l'ente impositore, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza;

1.5. va altresì evidenziato chenel vigore del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 13928 del 06/07/2015; Sez.

U, n. 8053 del 07/04/2014);

3.1. le restanti censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese;

3.2. l'art. 3, comma 2, del r.d. n. 215 del 1933 prevede che «con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, si provvede alla delimitazione del Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto»;

3.3. l'art. 4 del r.d. n. 215 del 1933 dispone che «per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura»;

3.4. l'art. 10 del citato r.d. prevede che «nella spesa delle opere di competenza statale che non sieno a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza»;

3.5. presupposto per l'applicazione del tributo è, dunque, l'inserimento dell'immobile nel piano di classifica e, trattandosi un fatto costitutivo della pretesa, è a carico del Consorzio la sua dimostrazione;

3.6. al riguardo si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità che riconosce l'esistenza di una presunzione iuris tantum di debe nza del contributo, solo laddove, la pretesa faccia riferimento ad un piano di classifica (Cass. Sez.

U, n. 26009/2008; Cass. n. 21/07/2010n. 17066);

3.7. è stato quindi precisato che, in materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'andel contributo, ai fini del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del «piano di classifica», con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio (cfr. Cass.n.26395 del 17/10/2019);

3.8. di recente è stato, inoltre, ancora più espressamente chiarito che, in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica, mentre, in assenza di tali requisiti, grava sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (cfr. Cass. n. 11431 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]);

3.9. questa Corte ha altresì avuto modo di precisare che, dovendo definire il piano generale di bonifica le linee d'intervento della bonifica del territorio e quindi individuare le opere di bonifica da realizzare, stabilendo gli interventi di miglioramento fondiario per i privati, laddove il contribuente adduca l'omessa elaborazione del piano generale di bonifica, come nel caso in esame, contesta proprio il piano di classifica predisposto dal consorzio;

3.10. quest'ultimo, si è detto, potrebbe supplire alla mancata previsione delle medesime opere nel piano generale di bonifica, ma in questo caso, è onere del consorzio di fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consociato (così, testualmente, Cass. 6 febbraio 2015 n. 2241; si vedano anche Cass. 29 novembre 2016, n. 24363, n. 24361, n. 24360, n. 24358, n. 24357; nello stesso senso Cass. 19 ottobre 2018, n. 26482);

3.11. la mancanza del piano generale di bonifica (circostanza incontestata nel caso in esame) assume dunque rilievo unicamente per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari -immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (cfr. Cass. Sez.

Un. 30/10/2008 n. 26009, cui adde Cass. 21/7/2010 n. 17066);

3.12. le circostanze addotte dal Consorzio circa le ragioni sottese alla mancata approvazione del suddetto piano per cause non addebitabili a colpevole inerzia o negligenza del Consorzio non assumono, dunque, rilievo in relazione ai principi dianzi illustrati;

3.13. la decisione qui impugnata è conforme pertanto ai criteri così affermati, poiché la Commissione tributaria regionale ha deciso la lite ponendo l'onere probatorio in questione a carico del Consorzio, avendo la parte contribuente proposto specifica contestazione del piano di classifica in quanto tale;

3.14. la censura effettuata ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (a cui non si applica il regime della cd.

«doppia conforme», essendo stato notificato il ricorso in appello in data anteriore all’11 settembre 2012) è infine inammissibile in quanto, in primo luogo, sollecita una rivisitazione della valutazione probatoria fatta nei precedenti giudizi di merito, ed inoltre perché formulata in violazione del principio di specificità del ricorso in cassazione ex art. 366 cod. proc. civ., essendo assorbente il rilievo che il ricorso non illustra, tantomeno con il necessario dettaglio, quale sarebbe lo specifico contenuto della documentazione, indicata a pag. 32 del ricorso, neppure ad esso allegata, ed in qual modo essa dimostrerebbe la sussistenza dei suddetti benefici consortili; 4.sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado in favore del contribuente, con liquidazione come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida, in favore del controricorrente, in misura pari ad Euro 700,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24795-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 836/16/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 27/3/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decre to di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 16/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica 2 [OSCURATO:PERSONA]Arno avverso la pronuncia n. 305/2015 della Commissione tributaria provinciale di Arezzo in accoglimento del ricorso avverso cartella esattoriale relativa ad omesso versamento di contributi consortili, annualità 2011—2013, da parte del contribuente Paolo del Gobbo; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il Consorzio propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria; il contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo il Consorzio denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria in quanto la Commissione tributaria regionale, «pur riconoscendo che la Commissione provvisoria di amministrazione ... non aveva il potere di elaborare la proposta di piano generale di bonifica (ndr. aveva) ... ritenuto però che la stessa Commissione provvisoria sarebbe stata responsabile di una “ingiustificata inerzia” in quanto non avrebbe indetto le elezioni nei 180 giorni successivi all'approvazione dello statuto, impedendo così all'organo competente che avrebbe dovuto essere eletto (Consiglio dei Delegati) di predisporre la proposta di piano generale di bonifica ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 34/1994», lamentando pertanto, il Consorzio, che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di illustrare il motivo per il quale la documentazione depositata non era idonea a dimostrare l’esistenza dei benefici consortili ed abbia al contempo ritenuto che «la mancata redazione ed approvazione del Piano Generale di Bonifica fosse motivo sufficiente per dichiarare la illegittimità dell'imposizione contributiva, nonostante il riconoscimento dell'esistenza di un beneficio generale non generico»; 1.2. con il secondo motivo il Consorzio denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 10, 47, comma 6, 52, 51, comma 8, 56, comma 3, legge r. Toscana n. 34/1994, degli artt. 1 e 2 della legge r. n. 47/2009, degli artt. 1 e 2 legge r. n. 8/2010, degli artt. 1, 2, 3 e 4 legge r. n. 47/2010 e lamenta che la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente affermato che «la commissione provvisoria di amministrazione, pur non avendoil potere di elaborare la proposta di Piano Generale di Bonifica, avrebbe, però, dovuto procedere nei 180 giorni successivi all'approvazione dello statuto ad indire le elezioni consortili, ponendo così l'organo in grado di adeguatamente operare e procedere, conseguentemente, alla formazione e all'approvazione del Piano Generale di Bonifica, atto questo che l'amministrazione era specificamente obbligata ad emanare», ravvisando quindi «”una ingiustificata inerzia” da parte della [OSCURATO:PERSONA], e poi del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero omesso di indire le elezioni consortili, non consentendo così all'organo consortile che doveva essere eletto (il Consiglio dei Delegati) di provvedere all'elaborazione della proposta del Piano Generale di Bonifica», determinando così l'illegittimità dell'imposizione contributiva e conseguentemente il rigetto dell'appello del Consorzio; 1.3. con il terzo motivo il Consorzio denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ. e lamenta che la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente applicato le norme «che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova nella specifica materia della bonifica, ritenendo decisiva la mancanza del piano generale di bonifica» pur avendo riconosciuto che il Consorzio aveva fornito la prova sia della ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza, sia della valutazione del beneficio nell'ambito di un piano di bonifica; 1.4. con il quarto motivo il Consorzio denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’omessa valutazione della «documentazione tecnico—contabile depositata dal Consorzio ... al fine di dimostrare l’esistenza del beneficio»; 2.1. va disattesa la prima censura; 2.2. per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. Unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass.27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; 2.3. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con i restanti motivi, il Consorzio ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo l'ente impositore, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza; 1.5. va altresì evidenziato chenel vigore del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 13928 del 06/07/2015; Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014); 3.1. le restanti censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese; 3.2. l'art. 3, comma 2, del r.d. n. 215 del 1933 prevede che «con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, si provvede alla delimitazione del Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto»; 3.3. l'art. 4 del r.d. n. 215 del 1933 dispone che «per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura»; 3.4. l'art. 10 del citato r.d. prevede che «nella spesa delle opere di competenza statale che non sieno a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza»; 3.5. presupposto per l'applicazione del tributo è, dunque, l'inserimento dell'immobile nel piano di classifica e, trattandosi un fatto costitutivo della pretesa, è a carico del Consorzio la sua dimostrazione; 3.6. al riguardo si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità che riconosce l'esistenza di una presunzione iuris tantum di debe nza del contributo, solo laddove, la pretesa faccia riferimento ad un piano di classifica (Cass. Sez. U, n. 26009/2008; Cass. n. 21/07/2010n. 17066); 3.7. è stato quindi precisato che, in materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'andel contributo, ai fini del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del «piano di classifica», con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio (cfr. Cass.n.26395 del 17/10/2019); 3.8. di recente è stato, inoltre, ancora più espressamente chiarito che, in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica, mentre, in assenza di tali requisiti, grava sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (cfr. Cass. n. 11431 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); 3.9. questa Corte ha altresì avuto modo di precisare che, dovendo definire il piano generale di bonifica le linee d'intervento della bonifica del territorio e quindi individuare le opere di bonifica da realizzare, stabilendo gli interventi di miglioramento fondiario per i privati, laddove il contribuente adduca l'omessa elaborazione del piano generale di bonifica, come nel caso in esame, contesta proprio il piano di classifica predisposto dal consorzio; 3.10. quest'ultimo, si è detto, potrebbe supplire alla mancata previsione delle medesime opere nel piano generale di bonifica, ma in questo caso, è onere del consorzio di fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consociato (così, testualmente, Cass. 6 febbraio 2015 n. 2241; si vedano anche Cass. 29 novembre 2016, n. 24363, n. 24361, n. 24360, n. 24358, n. 24357; nello stesso senso Cass. 19 ottobre 2018, n. 26482); 3.11. la mancanza del piano generale di bonifica (circostanza incontestata nel caso in esame) assume dunque rilievo unicamente per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari -immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (cfr. Cass. Sez. Un. 30/10/2008 n. 26009, cui adde Cass. 21/7/2010 n. 17066); 3.12. le circostanze addotte dal Consorzio circa le ragioni sottese alla mancata approvazione del suddetto piano per cause non addebitabili a colpevole inerzia o negligenza del Consorzio non assumono, dunque, rilievo in relazione ai principi dianzi illustrati; 3.13. la decisione qui impugnata è conforme pertanto ai criteri così affermati, poiché la Commissione tributaria regionale ha deciso la lite ponendo l'onere probatorio in questione a carico del Consorzio, avendo la parte contribuente proposto specifica contestazione del piano di classifica in quanto tale; 3.14. la censura effettuata ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (a cui non si applica il regime della cd. «doppia conforme», essendo stato notificato il ricorso in appello in data anteriore all’11 settembre 2012) è infine inammissibile in quanto, in primo luogo, sollecita una rivisitazione della valutazione probatoria fatta nei precedenti giudizi di merito, ed inoltre perché formulata in violazione del principio di specificità del ricorso in cassazione ex art. 366 cod. proc. civ., essendo assorbente il rilievo che il ricorso non illustra, tantomeno con il necessario dettaglio, quale sarebbe lo specifico contenuto della documentazione, indicata a pag. 32 del ricorso, neppure ad esso allegata, ed in qual modo essa dimostrerebbe la sussistenza dei suddetti benefici consortili; 4.sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado in favore del contribuente, con liquidazione come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida, in favore del controricorrente, in misura pari ad Euro 700,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso
Sentenza Cassazione n. 14908/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris