CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32124/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 061GFLP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché illogica in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione non è consentito in quanto meramente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), oltre che generico nella sua articolazione avendo dedotto la ricorrenza di una motivazione "illogica" e non "manifestamente illogica" ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod proc. pen.; atteso che, sul punto, la Corte di appello ha reso una motivazione esente da manifesta illogicità o irragionevolezza (pag. 4 della motivazione dove è stata valorizzata la concessione della c.d. attenuante costituzionale e il trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo oggettivamente adeguato alla condotta oggetto di imputazione, anche considerato l'esercizio di violenza nei confronti del soggetto addetto al controllo del supermercato); rilevato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,