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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29115/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 settembre 2021, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., esclusa l'aggravante di cui all'art. 425, comma 1 n. 1, cod. pen., ha confermato l'ordinanza, in data 26 luglio 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva applicato allo stesso, per il reato di cui agli artt. 110, 423 cod. pen., l'obbligo di dimora nel comune di residenza, con la prescrizione ulteriore di rimanere nella propria abitazione dalle ore 21,00 alle ore 7,30, nonché l'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il fatto era stato commesso nella notte del 12 settembre 2020, in [OSCURATO:PERSONA], ai danni dell'immobile sede del Consorzio di Cooperative O.P. del Mediterraneo", il cui legale rappresentante era [OSCURATO:PERSONA] e i cui soci erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Il grave quadro indiziario, a carico dell'indagato, ritenuto il mandante dell'azione incendiaria materialmente eseguita dagli esecutori materiali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era costituito, secondo il Tribunale del riesame, da una pluralità di elementi.

In primo luogo, in contemporanea al divampare dell'incendio, i militari della locale arma dei Carabinieri avevano controllato una vettura - condotta da Verlingieri e con a bordo Caputo - che sostava, a soli 400 m di distanza dal consorzio, con motore e fari spenti, all'interno del cui bagagliaio venivano trovati alcuni pezzi di carta imbevuti di liquido infiammabile che avevano sprigionato un forte odore anche all'interno dell'abitacolo; costoro fornivano in ordine alla loro presenza in quel luogo motivazioni logicamente in-correnti e in contrasto tra loro.

In secondo luogo l'esame dei tabulati del traffico telefonico in uso agli stessi, oltre che al coimputato [OSCURATO:PERSONA], collocava i tre in territorio di [OSCURATO:PERSONA] durante le fasi esecutive dell'evento incendiario, nonché 'reiterati contatti tra costoro (Cara, invero, risultava aver svolto diversi tentativi di contattare Verlingieri e Caputo proprio mentre costoro subivano il controllo da parte dei Carabinieri).

Quanto alla posizione del ricorrente, questi era destinatario di una telefonata di [OSCURATO:PERSONA], ricevuta nel cuore della notte del 12 settembre 2020 (segnatamente alle 3,29), dopo appena tre minuti dalla chiamata che questi aveva effettuato al Verlingieri; telefonata giustificata da Cara con motivazioni in contrasto con le altre risultanze investigative e che, invece, il ricorrente non giustificava affatto, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere.

Bruno e Cara, inoltre, sulla scorta dell'esame dei predetti tabulati, sebbene non residenti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], erano collocati in detto comune anche nella notte del 10 settembre 2020.

I giudici della cautela ritenevano individuato anche il movente di vendetta che aveva spinto il ricorrente a commissionare l'azione incendiaria.

Risultava, invero, dalle dichiarazioni rese dagli informatori [OSCURATO:PERSONA] e Sabino, soci del consorzio, che Bruno, presidente della Società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]", locataria di un capannone di proprietà del consorzio, resosi moroso, era stato raggiunto da un decreto ingiuntivo.

Per sottrarsi aveva sporto falsa denuncia per il reato di furto di un assegno asseritamente emesso in favore del consorzio, d'importo pari a quello indicato nel decreto ingiuntivo, cui era seguita l'instaurazione a suo carico di un procedimento penale per il reato di calunnia, la cui fase processuale volgeva al termine proprio in epoca coeva all'incendio.

3. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione Bruno, attraverso il difensore, deducendo tre motivi.

3.1. Con il primo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza.

Il-fribunale, dopo avere passato in rassegna la piattaforma indiziaria a carico dei coindagati Verlingieri, Caputo e Cara, nonostante avesse preso atto della contraddittorietà delle dichiarazioni rese tra i primi due e la presunta falsità di quelle rese dal terzo, ha ricostruito il ruolo del ricorrente sulla scorta di un movente meramente presunto e valorizzando i contatti telefonici intercorsi nella notte del 12 settembre 2020 tra Bruno e Cara.

Quanto al movente, la difesa lamenta la vetustà della vicenda del decreto ingiuntivo; quanto alla telefonata, si evidenzia come l'ignoranza sul contenuto delle conversazioni telefoniche impediva di ritenere che le stesse fossero attinenti l'evento criminoso.

Il Tribunale ha inoltre liquidato con motivazione assertiva la circostanza, dedotta dalla difesa con memoria, dell'assenza di qualsivoglia contatto tra il ricorrente (presunto mandante dell'incendio) e i coindagati Caputo e Verlingieri (presunti esecutori materiali dello stesso).

3.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 110, 423 cod. pen.

Il collegio ha omesso di motivare sulla scorta di quali elementi fattuali ha ritenuto realizzato l'accordo, asseritamente intervenuto tra il ricorrente (mandante) e i coindagati.

3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento alle esigenze cautelari e, segnatamente, al pericolo di reiterazione del reato, avendo il Tribunale trascurato come, una volta individuato il movente dell'azione nel sentimento di vendetta covato dal Bruno nei confronti del Consorzio, lo stesso doveva ritenersi già adeguatamente soddisfatto con la commissione del reato, non residuando alcun pericolo di commissione di altro reato.

4. Il Procuratore Generale ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.

2. In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria - fondata sulla sicura individuazione degli esecutori materiali in Verlingeri e Caputo (in possesso dei mezzi adoperati per eseguire il delitto e sorpresi nelle immediate vicinanze del luogo dove lo stesso era commesso), del complice in Cara (in costante contatto con i primi due durante l'azione criminosa), sui contatti del ricorrente con quest'ultimo proprio durante la notte in cui avvenne l'incendio et distanza di pochi minuti dai contatti con gli esecutori materiali, infine sui pregressi rapporti di credito - le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito. 2.1 II sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di .criteri di inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili.

E, per giungere a queste conclusioni, è necessario verificare se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili).

Invero, «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (In motivazione, la Corte premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Ciò vale anche nei processi indiziari, laddove l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677).

2.2. Venendo al caso in esame, alla correttezza e completezza delle argomentazioni in cui tale giudizió ovvedimento impugnato si riflette, sono state mosse dal ricorrente obiezioni non decisive, in larga parte già confutate dai giudici del riesame.

Segnatamente, con riferimento al requisito dei gravi indizi, il giudice della cautela, dopo avere ribadito la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente, ha - con motivazione non manifestamente illogica - posto in risalto come, pur non conoscendosi il contenuto dei dialoghi telefonici, in assenza di una lettura alternativa valida e alla luce del deliberato tentativo dei coindagati di sviare le investigazioni, i contatti tenuti tra gli indagati (tanto quelli dei giorni precedenti, che quelli dello stesso giorno del fatto) fossero da porre in sicuro collegamento con l'evento incendiario, alla stregua dell'orario notturno in cui intercorsero e la tempistica con cui si susseguirono.

Altrettanto logicamente coerentel la valutazione d'irrilevanza, in senso favorevole al Bruno, dell'assenza di contatti tra questi e gli esecutori materiali, poiché - si è spiegato - gli stessi avvenivano, astutamente, attraverso il trait d'union Cara; ugualmentez priva di rilievo la circostanza, immotivatamente enfatizzata dalla difesa, della vetustà della vicenda dell'estromissione del Bruno dal Consorzio a causa del debito contratto, alla luce degli innegabili strascichi che la stessa aveva avuto a causa dell'instaurazione, a carico di quest'ultimo, di un procedimento penale per calunnia, la cui definizione egli attendeva in epoca coeva al fatto criminoso.

Quanto, infine, al pericolo di reiterazione lo stesso è stato correttamente inferito dal desiderio di vendetta che aveva già indotto il Bruno a un'azione ritorsiva ben più grave della querela calunniosa.

3. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 settembre 2021, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., esclusa l'aggravante di cui all'art. 425, comma 1 n. 1, cod. pen., ha confermato l'ordinanza, in data 26 luglio 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva applicato allo stesso, per il reato di cui agli artt. 110, 423 cod. pen., l'obbligo di dimora nel comune di residenza, con la prescrizione ulteriore di rimanere nella propria abitazione dalle ore 21,00 alle ore 7,30, nonché l'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria. Il fatto era stato commesso nella notte del 12 settembre 2020, in [OSCURATO:PERSONA], ai danni dell'immobile sede del Consorzio di Cooperative O.P. del Mediterraneo", il cui legale rappresentante era [OSCURATO:PERSONA] e i cui soci erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il grave quadro indiziario, a carico dell'indagato, ritenuto il mandante dell'azione incendiaria materialmente eseguita dagli esecutori materiali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era costituito, secondo il Tribunale del riesame, da una pluralità di elementi. In primo luogo, in contemporanea al divampare dell'incendio, i militari della locale arma dei Carabinieri avevano controllato una vettura - condotta da Verlingieri e con a bordo Caputo - che sostava, a soli 400 m di distanza dal consorzio, con motore e fari spenti, all'interno del cui bagagliaio venivano trovati alcuni pezzi di carta imbevuti di liquido infiammabile che avevano sprigionato un forte odore anche all'interno dell'abitacolo; costoro fornivano in ordine alla loro presenza in quel luogo motivazioni logicamente in-correnti e in contrasto tra loro. In secondo luogo l'esame dei tabulati del traffico telefonico in uso agli stessi, oltre che al coimputato [OSCURATO:PERSONA], collocava i tre in territorio di [OSCURATO:PERSONA] durante le fasi esecutive dell'evento incendiario, nonché 'reiterati contatti tra costoro (Cara, invero, risultava aver svolto diversi tentativi di contattare Verlingieri e Caputo proprio mentre costoro subivano il controllo da parte dei Carabinieri). Quanto alla posizione del ricorrente, questi era destinatario di una telefonata di [OSCURATO:PERSONA], ricevuta nel cuore della notte del 12 settembre 2020 (segnatamente alle 3,29), dopo appena tre minuti dalla chiamata che questi aveva effettuato al Verlingieri; telefonata giustificata da Cara con motivazioni in contrasto con le altre risultanze investigative e che, invece, il ricorrente non giustificava affatto, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere. Bruno e Cara, inoltre, sulla scorta dell'esame dei predetti tabulati, sebbene non residenti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], erano collocati in detto comune anche nella notte del 10 settembre 2020. I giudici della cautela ritenevano individuato anche il movente di vendetta che aveva spinto il ricorrente a commissionare l'azione incendiaria. Risultava, invero, dalle dichiarazioni rese dagli informatori [OSCURATO:PERSONA] e Sabino, soci del consorzio, che Bruno, presidente della Società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]", locataria di un capannone di proprietà del consorzio, resosi moroso, era stato raggiunto da un decreto ingiuntivo. Per sottrarsi aveva sporto falsa denuncia per il reato di furto di un assegno asseritamente emesso in favore del consorzio, d'importo pari a quello indicato nel decreto ingiuntivo, cui era seguita l'instaurazione a suo carico di un procedimento penale per il reato di calunnia, la cui fase processuale volgeva al termine proprio in epoca coeva all'incendio. 3. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione Bruno, attraverso il difensore, deducendo tre motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. Il-fribunale, dopo avere passato in rassegna la piattaforma indiziaria a carico dei coindagati Verlingieri, Caputo e Cara, nonostante avesse preso atto della contraddittorietà delle dichiarazioni rese tra i primi due e la presunta falsità di quelle rese dal terzo, ha ricostruito il ruolo del ricorrente sulla scorta di un movente meramente presunto e valorizzando i contatti telefonici intercorsi nella notte del 12 settembre 2020 tra Bruno e Cara. Quanto al movente, la difesa lamenta la vetustà della vicenda del decreto ingiuntivo; quanto alla telefonata, si evidenzia come l'ignoranza sul contenuto delle conversazioni telefoniche impediva di ritenere che le stesse fossero attinenti l'evento criminoso. Il Tribunale ha inoltre liquidato con motivazione assertiva la circostanza, dedotta dalla difesa con memoria, dell'assenza di qualsivoglia contatto tra il ricorrente (presunto mandante dell'incendio) e i coindagati Caputo e Verlingieri (presunti esecutori materiali dello stesso). 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 110, 423 cod. pen. Il collegio ha omesso di motivare sulla scorta di quali elementi fattuali ha ritenuto realizzato l'accordo, asseritamente intervenuto tra il ricorrente (mandante) e i coindagati. 3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento alle esigenze cautelari e, segnatamente, al pericolo di reiterazione del reato, avendo il Tribunale trascurato come, una volta individuato il movente dell'azione nel sentimento di vendetta covato dal Bruno nei confronti del Consorzio, lo stesso doveva ritenersi già adeguatamente soddisfatto con la commissione del reato, non residuando alcun pericolo di commissione di altro reato. 4. Il Procuratore Generale ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. 2. In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria - fondata sulla sicura individuazione degli esecutori materiali in Verlingeri e Caputo (in possesso dei mezzi adoperati per eseguire il delitto e sorpresi nelle immediate vicinanze del luogo dove lo stesso era commesso), del complice in Cara (in costante contatto con i primi due durante l'azione criminosa), sui contatti del ricorrente con quest'ultimo proprio durante la notte in cui avvenne l'incendio et distanza di pochi minuti dai contatti con gli esecutori materiali, infine sui pregressi rapporti di credito - le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito. 2.1 II sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di .criteri di inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili. E, per giungere a queste conclusioni, è necessario verificare se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili). Invero, «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (In motivazione, la Corte premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ciò vale anche nei processi indiziari, laddove l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677). 2.2. Venendo al caso in esame, alla correttezza e completezza delle argomentazioni in cui tale giudizió ovvedimento impugnato si riflette, sono state mosse dal ricorrente obiezioni non decisive, in larga parte già confutate dai giudici del riesame. Segnatamente, con riferimento al requisito dei gravi indizi, il giudice della cautela, dopo avere ribadito la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente, ha - con motivazione non manifestamente illogica - posto in risalto come, pur non conoscendosi il contenuto dei dialoghi telefonici, in assenza di una lettura alternativa valida e alla luce del deliberato tentativo dei coindagati di sviare le investigazioni, i contatti tenuti tra gli indagati (tanto quelli dei giorni precedenti, che quelli dello stesso giorno del fatto) fossero da porre in sicuro collegamento con l'evento incendiario, alla stregua dell'orario notturno in cui intercorsero e la tempistica con cui si susseguirono. Altrettanto logicamente coerentel la valutazione d'irrilevanza, in senso favorevole al Bruno, dell'assenza di contatti tra questi e gli esecutori materiali, poiché - si è spiegato - gli stessi avvenivano, astutamente, attraverso il trait d'union Cara; ugualmentez priva di rilievo la circostanza, immotivatamente enfatizzata dalla difesa, della vetustà della vicenda dell'estromissione del Bruno dal Consorzio a causa del debito contratto, alla luce degli innegabili strascichi che la stessa aveva avuto a causa dell'instaurazione, a carico di quest'ultimo, di un procedimento penale per calunnia, la cui definizione egli attendeva in epoca coeva al fatto criminoso. Quanto, infine, al pericolo di reiterazione lo stesso è stato correttamente inferito dal desiderio di vendetta che aveva già indotto il Bruno a un'azione ritorsiva ben più grave della querela calunniosa. 3. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. pr
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