CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 dicembre 2025
Cassazione n. 14447/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A di PADOVAsollevato con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza diPadovaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 09 dicembre 2025 il Magistrato disorveglianza di Padova ha sollevato conflitto negativo di competenza con ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo in ordine all'istanzapresentata da [OSCURATO:PERSONA], con cui questi chiedeva concedersi la liberazioneanticipata per il periodo in cui aveva svolto lavori di pubblica utilità, qualesanzione sostitutiva di una pena detentiva, disposta dal predetto giudice dimerito ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen.Il G.i.p. del Tribunale ordinario di Rovigo, adito dal [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato lacompetenza del Magistrato di sorveglianza, stante l'oggetto della richiesta,mentre il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che la competenza spetti algiudice che ha disposto tale sanzione sostitutiva, nonostante le diverse decisionidella giurisprudenza di legittimità.Ha ritenuto, infatti, che debbano applicarsi le norme che attribuiscono algiudice di merito l'esecuzione delle sanzioni sostitutive non detentive, ancheperché tale giudice conosce la gestione di tale sanzione, mentre essa è del tuttoignota al magistrato di sorveglianza, che potrebbe non ottenere dall'UEPE tutte leinformazioni necessarie e non essere in grado di formulare la valutazione positivanecessaria per concedere la liberazione anticipata. Ha ritenuto altresì rilevante,sotto un profilo sistematico, il fatto che l'art. 69-bis Ord. pen. sia inseritonell'ordinamento penitenziario, che non riguarda l'applicazione e l'esecuzionedelle pene sostitutive.2. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta, concui chiede dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto sollevato è ammissibile in quanto, pur in assenza di unaformale declinazione della propria competenza da parte del G.i.p. del Tribunale diRovigo, questi l'ha di fatto esclusa, disponendo il non luogo a provvederesull'istanza perché già pendente davanti al Magistrato di sorveglianza, ritenutocompetente; doverosamente, quindi, il Magistrato di sorveglianza, nel negare lapropria competenza, ha sollevato il conflitto, in quanto al rifiuto dei due giudici diprendere cognizione dell’istanza di liberazione anticipata consegue una stasiprocedimentale, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.2. Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza delMagistrato di sorveglianza di Padova, ribadendo l'indirizzo ormai consolidato dellagiurisprudenza di questa Corte (si veda Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv.287687, Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, Rv. 289436, ed altre non massimate),secondo cui «In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso allasanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa laliberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale delmagistrato di sorveglianza».Tale indirizzo si fonda sui testi normativi e risponde ad un criterio logico-sistematico che permette, in primo luogo, di affermare che l’istituto dellaliberazione anticipata è applicabile con riferimento alla pena sostitutiva del lavorodi pubblica utilità, come peraltro stabilito da questa Corte, in particolare con lasentenza Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687, sopra citata, alla lucedel combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge n. 689/1981, 47 comma12-bis Ord. pen. e 54 Ord. pen.3. Riguardo alla individuazione del giudice competente a decidere sullaconcedibilità della liberazione anticipata, deve evidenziarsi che l’art. 69-bis Ord.pen., come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8agosto 2024, n. 112, è l’unica norma che regola detto istituto sotto l’aspettoprocedurale. A tale disposizione deve attribuirsi una portata generale, nonavendo il legislatore inteso disciplinare diversamente la procedura applicativa delpredetto beneficio, nonostante le numerose modifiche apportate al sistema dellesanzioni sostitutive e delle forme di espiazione della pena, alternative alladetenzione; anche nel caso di applicazione dell'istituto al condannato ammessoalla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, pertanto, deve logicamenteapplicarsi l'art. 69-bis, comma 4, Ord. pen., secondo cui «Il provvedimento checoncede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato disorveglianza».Appare chiara, infatti, la volontà del legislatore di attribuire al magistrato disorveglianza la competenza riguardo alla concessione della liberazione anticipatain tutte le ipotesi in cui tale istituto sia applicabile; sotto un profilo sistematico,poi, appare logico concentrare tale attribuzione nella figura del giudice chesvolge abitualmente tale funzione. La considerazione, formulata da questa Cortenella sentenza n. 10302/2025 e citata nell'ordinanza in esame, secondo cui«esigenze sistematiche avrebbero consigliato una concentrazione dellacompetenza ... in capo al giudice che ha disposto la misura», non può consentireuna disapplicazione della legge, o una sua interpretazione in palese contrastocon il suo testo e con la volontà del legislatore, come sino ad oggi espressa.4. Le obiezioni avanzate dal Magistrato di sorveglianza di Padova, neldeclinare la propria competenza, non appaiono fondate.Non vi è un problema di incompatibilità tra l'art. 76 legge n. 689/1981 el'art. 69-bis Ord. pen., perché la riserva di compatibilità contenuta nella primanorma non consente di escludere l’applicazione della seconda, se non altroperché tale riserva si riferisce alle norme dell'ordinamento penitenziariospecificamente richiamate: l'attribuzione della competenza al magistrato disorveglianza, pertanto, non crea alcun contrasto normativo, né alcuna violazionedi legge.Inoltre l'attribuzione della competenza, relativamente a questo specificoistituto, al magistrato di sorveglianza anziché al giudice che ha disposto lasanzione e che ne cura l’esecuzione, non produce alcuna incompatibilitàsistematica. Nell'ambito dell'esecuzione di una pena, sia nelle forme stabilitedall'ordinamento penitenziario, sia nelle forme sostitutive previste dalla legge n.689/1981 e, oggi, dall'art. 20-bis cod. pen., l'applicazione dell'istituto dellaliberazione anticipata è una vicenda “eccezionale”, che risponde a criterisoggettivi e temporali autonomi rispetto all'esecuzione stessa, e non vi sonocontroindicazioni o incompatibilità nel prevedere che di tale istituto si occupi unospecifico giudice: l'ordinamento, attualmente, individua il magistrato disorveglianza quale giudice naturale di tale istituto, al quale quindi develogicamente essere attribuita la competenza per decidere su di esso, qualunquesia la forma in cui la pena è stata espiata. Tale attribuzione, pertanto, non solonon produce alcuna incompatibilità nel sistema, ma al contrario apparerispondere appieno al principio stabilito dall'art. 25, comma 1, Cost.Anche l'obiezione circa il mancato possesso, da parte del magistrato disorveglianza, degli strumenti conoscitivi indispensabili per valutare laconcedibilità del beneficio, è infondata. Il magistrato di sorveglianza ha unacontinua ed abituale interlocuzione con l’U.E.P.E. e con le forze dell’ordine, e puòsvolgere anche d’ufficio ogni opportuna attività istruttoria per verificarel’andamento della sanzione, nonché per giudicare la condotta tenuta dalcondannato e valutare il suo «concreto recupero sociale» ed il «positivo evolversidella sua personalità», senza che il fatto di non possedere l'intero fascicolorelativo alla concessione della sanzione sostitutiva possa limitare le suepossibilità di indagine e di approfondimento. Tanto meno il magistrato disorveglianza può essere ritenuto in concreto limitato, nell'acquisire gli elementinecessari per la sua decisione, dal fatto che il rapporto esecutivo sia regolato,sotto ulteriori aspetti, da un diverso giudice, anche perché i rispettivi ambiti digiurisdizione risultano ben distinti e non interferenti.5. Sulla base dei principi sopra ribaditi, il conflitto di competenza deve perciòessere risolto individuando, quale giudice competente, il Magistrato disorveglianza di Padova, a cui devono pertanto essere trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato disorveglianza di Padova, cui dispone trasmettersi gli atti.Così deciso il 11 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]