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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 47299/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei suoi curatori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 28.6.2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la remissione alle Sezioni Unite, in subordine per l'annullamento con rinvio; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in subordine associandosi alla richiesta del Procuratore Generale di rinnessione della questione alle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 28.6.2021 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta dai curatori del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, eseguito sulle somme della curatela fallimentare, in relazione ai reati di cui all'art. 10-quater d.

Igs. 74/2000 provvisoriamente contestati al legale rappresentante della suddetta società per indebita compensazione di debiti tributari, assistenziali e previdenziali di importo pari ad C 357.260 con crediti IVA inesistenti ifiguranti nelle dichiarazioni di imposta sul valore aggiunto degli anni 2015 e 2016.

A fondamento della decisione i giudici del riesame hanno ritenuto che, pur essendo la sentenza dichiarativa del fallimento della società antecedente, in quanto risalente al 9.2.2018, al sequestro disposto dal Gip in data 30.4.2021, quest'ultimo prevalga - secondo quanto già affermato dalle pronunce a Sezioni Unite Uniland e precedentemente Focarelli, nonché dagli arresti della Terza Sezione n. 23907 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 28077 de 9.2.2017 e, da ultimo, dalla sentenza n.15776 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - sul vincolo discendente dalla procedura concorsuale, e dunque sui crediti vantati nei confronti dell'impresa che versi in stato di insolvenza, in ragione del differente ambito operativo della misura cautelare reale e quella concorsuale, escludendo che ricorresse il limite disposto dall'art. 12 bis d.

Igs. 74/2000 relativo all'appartenenza dei beni a terzi estranei all'illecito iatteso che la curatela assolve solo a compiti gestionali del patrimonio del soggetto fallito, la cui titolarità resta in capo a quest'ultimo.

Nel considerare ( altresì, che il sequestro aveva trovato esecuzione soltanto parziale per il fatto che i conti correnti attinti presentavano saldi attivi di gran lunga inferiori al profitto accertato e che comunque l'Erario non aveva ancora recuperato alcuna delle somme in contestazione, il Tribunale partenopeo ha escluso, in termini conclusivi, che il soddisfacimento delle preminenti ragioni di tutela penale in difformità dall'ordine dei privilegi avesse arrecato alcun nocumento alle concorrenti ragioni creditorie dei terzi.

A completamento del ragionamento seguito, ha aggiunto che conferma delle conclusioni raggiunte si trae sia dal Codice delle leggi antimafia di cui d.

Igs. 159/20111posto che gli artt. 63 e 64, così come modificati dalla L. 17.10.2017 n. 161, sanciscono definitivamente la prevalenza del sequestro di prevenzione sulle procedure concorsuali, sia dall'art. 317 del Codice di crisi di impresa,che estende a tutti i sequestri finalizzati alla confisca le disposizioni del codice antimafia.

2. Avverso il suddetto provvedimento i curatori del fallimento hanno proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione formulando un unico pluriarticolato motivo con il quale lamentano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 12-bis d.

Igs. 74/2000, 42, 45, 52 e 111 R.D. 267/1942 e 321 cod. proc. pen. e al vizio di omessa motivazione, l'eseguibilità del sequestro diretto sulle somme nella disponibilità della curatela iessendo venuta meno per effetto della dichiarazione di fallimento, intervenuta ben tre anni prima del disposto sequestro, la disponibilità da parte della società del proprio patrimonio, i cui poteri di gestione erano stati automaticamente conferiti alla curatela medesima.

Contestano che nel caso di specie potessero trovare applicazione, così come sostenuto dal Tribunale partenopeo, i principi affermati dalla sentenza a Sezioni Unite Uniland, che non solo riguardava un caso di sequestro disposto ai sensi della L. 231/2001, ma che comunque era stata pronunciata in una fattispecie in cui la procedura concorsuale era intervenuta successivamente alla misura cautelare penale, così come quelli della sentenza della"rerza Sezione Penale n. 15776 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ivi citata.

Precisano/al riguardali ricorrenti che tale arresto, oltre a porsi in contrasto con altre pronunce della stessa Terza Sezione, afferma in ogni caso la necessità di non arrecare pregiudizio alle concorrenti pretese creditorie soprattutto quando l'attivo fallimentare sia costituito da somme di / danaro e di appurare se l'Erario abbia già proceduto al recupero delle somme inevase anche tramite insinuazione al passivo, evenienza questa che nella specie si era ampiamente verificata, senza che il Tribunale ne avesse tenuto alcun conto, per essere stato l'Erario ammesso tra i creditori privilegiati in 18° e 19° grado, sebbene la soddisfazione del credito non possa che trovare attuazione al momento del riparto dell'attivo e, dunque, all'esito della procedura concorsuale nel rispetto dei creditori privilegiati di grado anteriore.

Aggiungono, altresì / che un ulteriore deficit motivazionale sia ravvisabile in ordine alla circostanza, anch'essa fatta valere con la richiesta di riesame, che il legale rappresentante della società in bonis, nei confronti del quale si ravvisava il fumus del reato ex art 10 quater d.

Igs. 74/2000 per l'anno di imposta 2016, era stato assolto con sentenza pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data 25.6.2021 dai reati ex artt. 10 ter e 10 bis del medesimo decreto legislativo riferiti allo stesso anno di imposta in ragione del fatto che la presentazione della domanda di concordato preventivo, presentata in data 15.9.2017 e, dunque, prima dell'intervenuto fallimento, gli aveva comunque precluso di effettuare pagamenti se non previa autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA], onde costui non avrebbe, del pari, potuto procedere al pagamento intimatogli dall'Agenzia delle Entrate con avviso del 28.11.2017 della somma portata in compensazione non ammessa dall'ufficio.

A coronamento delle suddette doglianze evidenzianolin ogni casoicome le somme attinte dal sequestro, ovverosia quelle in giacenza sul conto corrente intestato alla Curatela e su un libretto di deposito presso la [OSCURATO:PERSONA], non potessero in alcun modo riconducibili alla società fallita trattandosi nel caso del conto corrente, ad eccezione del modestissimo importo di C 352 proveniente dalla cassa di quest'ultima, degli incassi conseguiti all'esito della vendita dei beni strumentali e dell'attività di recupero crediti svolta dai curatori e, quanto alla somma depositata sul libretto di risparmio, di un importo originariamente oggetto di un pegno irregolare alla Banca a fronte di fidejussione, rimasto, una volta scaduta la garanzia, nella titolarità del fallimento.

Sotto altro profilo contestano la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della confisca in relazione sia al profitto, individuato dal Tribunale nel risparmio di spesa collimante con l'omesso versamento delle imposte aggirato per il tramite della fraudolenta compensazione, escludendo che vi fosse stato nella fattispecie alcun arricchimento della società, posto che, preesistendo la situazione debitoria alle indebite compensazioni ex art. 10 quater d.

Igs. 74/2000, le imposte non sarebbero state comunque versate, fatto questo comprovato dall'insinuazione al passivo dell'Agenzia delle Entrate per un credito di oltre un milione e mezzo di euro, sia alla condizione di terzietà rispetto al patrimonio dell'indagato della Curatela, trattandosi di soggetto che non solo non aveva partecipato al reato, ma neppure aveva da esso tratto alcuna utilità.

3. Con motivi aggiunti trasmessi via Pec in data 29.10.2021 ila difesa ha altresì eccepito la mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora richiamando la recentissima sentenza delle Sezioni Unite (n. 36959 del 24/06/2021 - dep. 11/10/2021, Ellade, Rv. 281848), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere l'evidenziazione delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, ad eccezione delle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, per i quali la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". [OSCURATO:PERSONA] Non involgendo le dispiegate censure il thema del fumus conrimissi delicti, la questione sottoposta alla disamina di questa Corte si incentra, invece, sulla fase relativa all'esecuzione del disposto sequestro preventivo, eseguito, in conformità all'ordine impartito dal giudice della cautela, in forma diretta sulle somme, ritenute dai giudici del riesame configuranti il profitto del reato, nella disponibilità della Curatela per essere stata la società, di cui l'indagato era il legale rappresentate, dichiarata fallita.

Segnatamente è stato attinto il danaro presente su un conto corrente intestato a quest'ultima, nonché su un libretto di deposito a risparmio anch'esso di pertinenza del fallimento trattandosi di denaro oggetto di un precedente pegno irregolare in favore della Banca che aveva rilasciato una fidejussione alla società in bonis, la cui garanzia era ormai scaduta.

Rilievo centrale riveste la circostanza, assolutamente pacifica in punto di fatto, che la sentenza dichiarativa di fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia stata pronunciata in data antecedente alla misura cautelare reale i emessa dal giudice penale a tre anni di distanza, sequenza che i giudici del riesame hanno, invece, ritenuto irrilevante in ragione sia della finalità sanzionatoria della confisca, trattandosi di misura destinata alla futura acquisizione da parte dello Stato di un bene avente natura oggettivamente pericolosa, qual è il provento di un reato, e perciò prevalente sui diritti di credito vantati sul medesimo bene, sia dell'assenza di limiti alla sua apposizione escludendo che la curatela fallimentare, che assolve - così come ivi affermato - solo a compiti gestionali del patrimonio del soggetto fallito, la cui titolarità resta in capo a quest'ultimo, possa considerarsi un soggetto terzo con conseguente inoperatività dei limiti apposti dall'art. 12-sexies d.

Igs. 74/2000.

In tale duplice passaggio si annida il vulnus dell'ordinanza impugnata.

Ove si consideri che il vincolo apposto a seguito della dichiarazione di fallimento sul patrimonio della persona fisica o giuridica che ne è la destinataria importa lo spossessamento e il venir meno del potere di disporne, automaticamente trasferiti, come previsto dall'art. 42, comma 1, legge fall., agli organi della procedura fallimentare, ne consegue che a partire da tale momento il curatore subentra ope legis nell'amministrazione della massa attiva nella prospettiva della sua conservazione ai fini della tutela dell'interesse dei creditori: costoro, invero, in virtù dell'ammissione al passivo, sono portatori di diritti alla conservazione dell'attivo, in vista della ripartizione finale del ricavato derivato dalla liquidazione del patrimonio del fallito, la cui amministrazione da parte del curatore, sotto la direzione del [OSCURATO:PERSONA], è finalizzata a garantire la par condicio, attraverso la quale soltanto possono essere soddisfatti, nei limiti della capienza dell'attivo e nel rispetto delle legittime cause di prelazione, i crediti facenti capo ad ognuno.

Il profilo squisitamente privatistico dell'insolvenza è ) perciò) con l'apertura della procedura fallimentare superato dai riflessi pubblicistici cui lo stesso procedimento, attraverso l'indisponibilità dei beni da parte del fallito, è sotteso, correlati, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, alla necessità che il tracollo dell'impresa non si estenda a macchia di leopardo ai soggetti che con questa abbiano avuto rapporti e, dunque, posti a salvaguardia delle esigenze economiche della collettività che, implicando la certezza del diritto, non ne consente l'assoggettabilità al vincolo penale per effetto del sequestro finalizzato alla confisca (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 45574 del 29/05/2018 - dep. 10/10/2018, Evangelista, Rv. 273951; Sez. 3, Sentenza n. 17750 del 17.12.2019, non mass.).

La canalizzazione nella procedura fallimentare della -eo_ ek.kjk','kA-n composizione della della crisi di impresa, così come 4:17214ostra espulsione dal mercatcP te_vARA.C.3 quando ne sia accertato lo stato di decozione t malte, invero, evidente come , l'interesse originario facente capo al singolo creditore resti, in ultima analisi, relegato in posizione di subalternità rispetto a quello pubblicistico che interviene, al fine di tutelare proprio il mercato, a regolamentarlo.

D'altra parte, che i beni facenti parte della massa fallimentare su cui, nella specie, la misura reale, avendo attinto le somme in giacenza sul conto corrente intestato alla curatela, nonché sul libretto di deposito nella sua disponibilità, è caduta, la un'entità a se stante rispetto al patrimonio del fallito risulta evidente ove si consideri che in essa sono compresi non soltanto i beni facenti parte del patrimonio del fallito, ma altresì, atteso il potere di gestione e di amministrazione demandato alla curatela, i proventi derivati dall'esercizio del suddetto potere che, vuoi per effetto dell'esperimento fruttuoso di azioni revocatorie fallimentari, vuoi attraverso azioni di inefficacia dei pagamenti post-fallimentari, vuoi a seguito di attività strettamente liquidatorie e comunque di tutte le iniziative poste in essere dal curatore al fine di soddisfare le ragioni dei creditori concorsuali, vengono ad accrescere la massa attiva.

E poco importa che il fallito conservi sul suo patrimonio il diritto di proprietà iatteso che questo, una volta disgiunto dal potere di gestione e di amministrazione conferito al curatore, resta congelato per tutta la pendenza della procedura fallimentare, fermo restando che, essendo la stessa finalizzata al soddisfacimento dei creditori previa liquidazione della massa fallimentare, è solo sull'eventuale residuo che il suddetto diritto spiega i suoi effetti, il che consente di definirlo come una "proprietà vincolata" al soddisfacimento dei creditori.

Tali principi, già affermati da questa Sezione (Sez. 3, n. 45574 del 29/05/2018, Evangelista, cit.; Sez. 3, n. 51462 del 04/10/2019, P.M. in proc.

Salvio, non mass.; Sez. 3, Sentenza n. 14766 del 26/02/2020 - dep. 13/05/2020, Sangermano, Rv. 279382), sono stati implicitamente avallati dalle Sezioni Unite, che hanno dato per acquisita nella sentenza n. 45936 del 26/09/2019 (Sez.U., fallimento di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, Rv. 277257) l'esclusione della possibilità di eseguire il sequestro su beni appartenenti alla massa fallimentare.

Del resto, è proprio la legittimazione del curatore all'impugnativa dei provvedimenti in materia di cautelare reale, affermata nell'arresto appena citato da questa Corte nel suo supremo consesso e che anche i giudici partenopei hanno nel caso di specie ritenuto sussistente, che costituisce la premessa sul piano logico, ancor prima che giuridico, dell'esclusione di una posizione di subordinazione della procedura fallimentare rispetto al sequestro ex art. 321 secondo comma cod. proc. pen..

Se/t infatti ila disponibilità dei beni è quella che conferisce alla Curatela fallimentare la legittimazione (e che trova a ben guardare riscontro negli articoli 322, 322 bis e 325 c.p.p., laddove legittimano a impugnare - infatti distinguendole - non solo la persona "che avrebbe diritto alla loro restituzione" ma anche la "persona alla quale le cose sono state sequestrate"), non si vede come possa esserle negata, in relazione alla tutela invocata, la posizione di terzietà rispetto al soggetto indagato.

Essendo il diritto alla restituzione dei beni sequestrati inscindibilmente connesso alla disponibilità dei beni attinti dalla misura cautelare, ecco che il rapporto di fatto con la res, che prescinde dalla corrispondenza con un diritto di natura reale purchè tutelato dall'ordinamento, assurge ad elemento essenziale al fine della configurabilità di una posizione giuridica autonoma del soggetto rispetto al bene, che non può non essere riconosciuta alla Curatela nelle sue funzioni di rappresentanza del fallimento e di amministrazione del relativo patrimonio.

Dal che deriva che dirimente risulti, ai fini dell'esclusione dell'esecuzione del sequestro in presenza di sentenza dichiarativa di fallimento sui beni della curatela, la stessa situazione cronologica di posteriorità del vincolo cautelare penale che interviene su beni sui quali si è ormai costituito un potere di fatto della curatela.

Né vale richiamare, secondo la deriva imboccata dai giudici del riesame, in senso opposto la pronuncia n. 15776 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa stessa Sezione, la quale nell'annullare il provvedimento impugnato, ha comunque rilevato, al di là delle considerazioni svolte in relazione ai rapporti tra sequestro e fallimento, che nessuna verifica fosse stata effettuata da parte dei giudici del riesame in ordine all'avvenuta esecuzione del sequestro, pur successivo alla dichiarazione di fallimento della società cui erano riferibili i reati tributari in contestazione, né sulla consistenza dell'attivo fallimentare né sull'eventuale avvenuto recupero, tramite insinuazione al passivo o aliunde, delle somme non versate da parte dell'Erario con conseguente soddisfazione del credito rispetto all'importo suscettibile di confisca.

Non può ritenersi, infine, che militino a favore della tesi propugnata dai giudici del riesame, secondo cui la misura ablatoria reale è destinata a prevalere in virtù del suo carattere obbligatorio, su eventuali diritti di credito gravanti sul denaro attinto dal sequestro penale a prescindere dal momento in cui intervenga la sentenza dichiarativa di fallimento, le previsioni di cui all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., nonché dell'art. 317 d.

Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.14 relativo al codice, di nuovo conio, di crisi dell'impresa e dell'insolvenza.

Quanto all'art. 104 bis disp.att. cod. proc. pen., trattasi di disposizione che estende, anche secondo le modifiche apportate dal d.

Igs. 14/2019 (allo stato, peraltro, non ancora entrate in vigore) all'art. 1-quater, così come al testo attualmente vigente, le disposizioni dettate dal Titolo IV del Libro I del d.

Igs. 159/2011 in materia di leggi antimafia e misure di prevenzione, ai soli casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis cod. pen. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi a delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.; fra tali delitti non rientrano, all'evidenza, i reati di natura tributaria per i quali il sequestro in esame è stato disposto, finalizzato in ogni caso a consentire la confisca del profitto ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, norma che non rinvia all'art. 240-bis, fermo restando che poiché trattasi di una disposizione speciale applicabile alle sole ipotesi di sequestro rivolto alla confisca di prevenzione di cui al digs. 6 settembre 2011, n. 159, codice antimafia, la stessa non è estensibile per via analogica alle ipotesi non espressamente contemplate (Sez. 3, Sentenza n. 14738 del 12/12/2019 - dep. 13/05/2020, Marchio, Rv. 279462; Sez. 3, Sentenza n. 30422 del 30/05/2019 - dep.10/07/2019, Pm c.

Samarati, Rv. 276789).

A ciò si aggiunge il rilievo, anch'esso dirimente, secondo cui il comma 1-quater dispone l'applicazione ai casi sopra indicati delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonchè di quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia), presupponendo pertanto che il sequestro sia stato già eseguito senza dunque intervenire sul procedimento relativo alla sua adozione.

Né a diverse conclusioni potrebbe portare il comma 1-sexies, che si limita a richiamare, quanto alla decisione sulla confisca nell'ipotesi in cui il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione o per amnistia prevista dall'art. 578 bis cod. proc. pen., le norme del codice antimafia anche in tal caso applicabili, pur sempre presupponendosi che si verta nell'ipotesi di sequestri di cui al comma 1-quater.

E' dunque con esclusivo riferimento a tali casi per i quali il legislatore ha ritenuto di regolamentare più severamente rispetto alla disciplina ordinaria l'istituto del sequestro al fine di contrastare incisivamente il fenomeno criminale di stampo mafioso, che possono trovare applicazione le suddette disposizioni: ne consegue che non possa, rteil--Arzy trovare applicazione nel caso di specie l'art. 64 codice antimafia che, in ipotesi di sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento, consente al giudice delegato al fallimento, previa audizione del curatore e del comitato dei creditori, di disporre la separazione dei beni oggetto del sequestro dalla massa attiva fallimentare e la consegna degli stessi all'amministratore giudiziario.

Quanto all'art. 317 c.c.i., norma anch'essa de jure condendo, occorre rilevare che ai fini della sua corretta interpretazione /la stessa deve essere letta nel complessivo quadro normativo di riferimento: la previsione ivi contenuta, secondo la quale "le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159", è correlata alla clausola di riserva, subito dopo prevista, che lascia salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e

320. E, contrariamente alle affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata, è proprio il successivo art. 318 ad evidenziare cbz l'orienta mento del legislatore sia quello di privilegiare le ragioni del fallimento rispetto a quelle dell'Erario, venendo ivi previsto che "in pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non puo' essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa".

Mentre è fin troppo ovvio che il profitto dei reati tributari, costituito dal denaro conseguente al risparmio di spesa indebitamente realizzato dal contribuente, non rientri tra i beni suddetti, deve rilevarsi che la norma in esame è volta ad affermare la preminenza della procedura concorsuale sul sequestro disposto dal giudice penale, con la sola esclusione dell'ipotesi in cui quest'ultimo attga a beni intrinsecamente pericolosi, categoria nella quale sono ricomprese le res di cui all'art. 240, secondo comma n. 2 cod. pen..

E che tale sia la finalità perseguita ,trova ulteriore conferma nel secondo comma dell'art. 318 / 'A c.c.i., che nel prevedere che "quando, disposto < sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore", consente addirittura all'organo della procedura fallimentare, nell'evidente tutela della par condicio creditorum, di porre nel nulla lo stesso sequestro penale indipendentemente dalla successione cronologica tra il provvedimento di sequestro e la sentenza dichiarativa di fallimento.

Dovendo conclusivamente ribadirsi il principio secondo il quale la peculiare natura dell'attivo fallimentare derivante dallo spossessamento del patrimonio della società dichiarata fallita è di ostacolo all'applicabilità dell'art. 12-bis del d.

Igs. n. 74 del 2000 che individua, quale limite all'operatività della confisca, l'appartenenza dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato a terzi estranei al reato, ne consegue che debba disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata che, incorrendo nella violazione dei suddetti canoni interpretativi, ha ritenuto che l'esecuzione del sequestro potesse cadere sui ben

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei suoi curatori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 28.6.2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la remissione alle Sezioni Unite, in subordine per l'annullamento con rinvio; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in subordine associandosi alla richiesta del Procuratore Generale di rinnessione della questione alle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 28.6.2021 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta dai curatori del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, eseguito sulle somme della curatela fallimentare, in relazione ai reati di cui all'art. 10-quater d. Igs. 74/2000 provvisoriamente contestati al legale rappresentante della suddetta società per indebita compensazione di debiti tributari, assistenziali e previdenziali di importo pari ad C 357.260 con crediti IVA inesistenti ifiguranti nelle dichiarazioni di imposta sul valore aggiunto degli anni 2015 e 2016. A fondamento della decisione i giudici del riesame hanno ritenuto che, pur essendo la sentenza dichiarativa del fallimento della società antecedente, in quanto risalente al 9.2.2018, al sequestro disposto dal Gip in data 30.4.2021, quest'ultimo prevalga - secondo quanto già affermato dalle pronunce a Sezioni Unite Uniland e precedentemente Focarelli, nonché dagli arresti della Terza Sezione n. 23907 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 28077 de 9.2.2017 e, da ultimo, dalla sentenza n.15776 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - sul vincolo discendente dalla procedura concorsuale, e dunque sui crediti vantati nei confronti dell'impresa che versi in stato di insolvenza, in ragione del differente ambito operativo della misura cautelare reale e quella concorsuale, escludendo che ricorresse il limite disposto dall'art. 12 bis d. Igs. 74/2000 relativo all'appartenenza dei beni a terzi estranei all'illecito iatteso che la curatela assolve solo a compiti gestionali del patrimonio del soggetto fallito, la cui titolarità resta in capo a quest'ultimo. Nel considerare ( altresì, che il sequestro aveva trovato esecuzione soltanto parziale per il fatto che i conti correnti attinti presentavano saldi attivi di gran lunga inferiori al profitto accertato e che comunque l'Erario non aveva ancora recuperato alcuna delle somme in contestazione, il Tribunale partenopeo ha escluso, in termini conclusivi, che il soddisfacimento delle preminenti ragioni di tutela penale in difformità dall'ordine dei privilegi avesse arrecato alcun nocumento alle concorrenti ragioni creditorie dei terzi. A completamento del ragionamento seguito, ha aggiunto che conferma delle conclusioni raggiunte si trae sia dal Codice delle leggi antimafia di cui d. Igs. 159/20111posto che gli artt. 63 e 64, così come modificati dalla L. 17.10.2017 n. 161, sanciscono definitivamente la prevalenza del sequestro di prevenzione sulle procedure concorsuali, sia dall'art. 317 del Codice di crisi di impresa,che estende a tutti i sequestri finalizzati alla confisca le disposizioni del codice antimafia. 2. Avverso il suddetto provvedimento i curatori del fallimento hanno proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione formulando un unico pluriarticolato motivo con il quale lamentano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 12-bis d. Igs. 74/2000, 42, 45, 52 e 111 R.D. 267/1942 e 321 cod. proc. pen. e al vizio di omessa motivazione, l'eseguibilità del sequestro diretto sulle somme nella disponibilità della curatela iessendo venuta meno per effetto della dichiarazione di fallimento, intervenuta ben tre anni prima del disposto sequestro, la disponibilità da parte della società del proprio patrimonio, i cui poteri di gestione erano stati automaticamente conferiti alla curatela medesima. Contestano che nel caso di specie potessero trovare applicazione, così come sostenuto dal Tribunale partenopeo, i principi affermati dalla sentenza a Sezioni Unite Uniland, che non solo riguardava un caso di sequestro disposto ai sensi della L. 231/2001, ma che comunque era stata pronunciata in una fattispecie in cui la procedura concorsuale era intervenuta successivamente alla misura cautelare penale, così come quelli della sentenza della"rerza Sezione Penale n. 15776 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ivi citata. Precisano/al riguardali ricorrenti che tale arresto, oltre a porsi in contrasto con altre pronunce della stessa Terza Sezione, afferma in ogni caso la necessità di non arrecare pregiudizio alle concorrenti pretese creditorie soprattutto quando l'attivo fallimentare sia costituito da somme di / danaro e di appurare se l'Erario abbia già proceduto al recupero delle somme inevase anche tramite insinuazione al passivo, evenienza questa che nella specie si era ampiamente verificata, senza che il Tribunale ne avesse tenuto alcun conto, per essere stato l'Erario ammesso tra i creditori privilegiati in 18° e 19° grado, sebbene la soddisfazione del credito non possa che trovare attuazione al momento del riparto dell'attivo e, dunque, all'esito della procedura concorsuale nel rispetto dei creditori privilegiati di grado anteriore. Aggiungono, altresì / che un ulteriore deficit motivazionale sia ravvisabile in ordine alla circostanza, anch'essa fatta valere con la richiesta di riesame, che il legale rappresentante della società in bonis, nei confronti del quale si ravvisava il fumus del reato ex art 10 quater d. Igs. 74/2000 per l'anno di imposta 2016, era stato assolto con sentenza pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data 25.6.2021 dai reati ex artt. 10 ter e 10 bis del medesimo decreto legislativo riferiti allo stesso anno di imposta in ragione del fatto che la presentazione della domanda di concordato preventivo, presentata in data 15.9.2017 e, dunque, prima dell'intervenuto fallimento, gli aveva comunque precluso di effettuare pagamenti se non previa autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA], onde costui non avrebbe, del pari, potuto procedere al pagamento intimatogli dall'Agenzia delle Entrate con avviso del 28.11.2017 della somma portata in compensazione non ammessa dall'ufficio. A coronamento delle suddette doglianze evidenzianolin ogni casoicome le somme attinte dal sequestro, ovverosia quelle in giacenza sul conto corrente intestato alla Curatela e su un libretto di deposito presso la [OSCURATO:PERSONA], non potessero in alcun modo riconducibili alla società fallita trattandosi nel caso del conto corrente, ad eccezione del modestissimo importo di C 352 proveniente dalla cassa di quest'ultima, degli incassi conseguiti all'esito della vendita dei beni strumentali e dell'attività di recupero crediti svolta dai curatori e, quanto alla somma depositata sul libretto di risparmio, di un importo originariamente oggetto di un pegno irregolare alla Banca a fronte di fidejussione, rimasto, una volta scaduta la garanzia, nella titolarità del fallimento. Sotto altro profilo contestano la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della confisca in relazione sia al profitto, individuato dal Tribunale nel risparmio di spesa collimante con l'omesso versamento delle imposte aggirato per il tramite della fraudolenta compensazione, escludendo che vi fosse stato nella fattispecie alcun arricchimento della società, posto che, preesistendo la situazione debitoria alle indebite compensazioni ex art. 10 quater d. Igs. 74/2000, le imposte non sarebbero state comunque versate, fatto questo comprovato dall'insinuazione al passivo dell'Agenzia delle Entrate per un credito di oltre un milione e mezzo di euro, sia alla condizione di terzietà rispetto al patrimonio dell'indagato della Curatela, trattandosi di soggetto che non solo non aveva partecipato al reato, ma neppure aveva da esso tratto alcuna utilità. 3. Con motivi aggiunti trasmessi via Pec in data 29.10.2021 ila difesa ha altresì eccepito la mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora richiamando la recentissima sentenza delle Sezioni Unite (n. 36959 del 24/06/2021 - dep. 11/10/2021, Ellade, Rv. 281848), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere l'evidenziazione delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, ad eccezione delle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, per i quali la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". [OSCURATO:PERSONA] Non involgendo le dispiegate censure il thema del fumus conrimissi delicti, la questione sottoposta alla disamina di questa Corte si incentra, invece, sulla fase relativa all'esecuzione del disposto sequestro preventivo, eseguito, in conformità all'ordine impartito dal giudice della cautela, in forma diretta sulle somme, ritenute dai giudici del riesame configuranti il profitto del reato, nella disponibilità della Curatela per essere stata la società, di cui l'indagato era il legale rappresentate, dichiarata fallita. Segnatamente è stato attinto il danaro presente su un conto corrente intestato a quest'ultima, nonché su un libretto di deposito a risparmio anch'esso di pertinenza del fallimento trattandosi di denaro oggetto di un precedente pegno irregolare in favore della Banca che aveva rilasciato una fidejussione alla società in bonis, la cui garanzia era ormai scaduta. Rilievo centrale riveste la circostanza, assolutamente pacifica in punto di fatto, che la sentenza dichiarativa di fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia stata pronunciata in data antecedente alla misura cautelare reale i emessa dal giudice penale a tre anni di distanza, sequenza che i giudici del riesame hanno, invece, ritenuto irrilevante in ragione sia della finalità sanzionatoria della confisca, trattandosi di misura destinata alla futura acquisizione da parte dello Stato di un bene avente natura oggettivamente pericolosa, qual è il provento di un reato, e perciò prevalente sui diritti di credito vantati sul medesimo bene, sia dell'assenza di limiti alla sua apposizione escludendo che la curatela fallimentare, che assolve - così come ivi affermato - solo a compiti gestionali del patrimonio del soggetto fallito, la cui titolarità resta in capo a quest'ultimo, possa considerarsi un soggetto terzo con conseguente inoperatività dei limiti apposti dall'art. 12-sexies d. Igs. 74/2000. In tale duplice passaggio si annida il vulnus dell'ordinanza impugnata. Ove si consideri che il vincolo apposto a seguito della dichiarazione di fallimento sul patrimonio della persona fisica o giuridica che ne è la destinataria importa lo spossessamento e il venir meno del potere di disporne, automaticamente trasferiti, come previsto dall'art. 42, comma 1, legge fall., agli organi della procedura fallimentare, ne consegue che a partire da tale momento il curatore subentra ope legis nell'amministrazione della massa attiva nella prospettiva della sua conservazione ai fini della tutela dell'interesse dei creditori: costoro, invero, in virtù dell'ammissione al passivo, sono portatori di diritti alla conservazione dell'attivo, in vista della ripartizione finale del ricavato derivato dalla liquidazione del patrimonio del fallito, la cui amministrazione da parte del curatore, sotto la direzione del [OSCURATO:PERSONA], è finalizzata a garantire la par condicio, attraverso la quale soltanto possono essere soddisfatti, nei limiti della capienza dell'attivo e nel rispetto delle legittime cause di prelazione, i crediti facenti capo ad ognuno. Il profilo squisitamente privatistico dell'insolvenza è ) perciò) con l'apertura della procedura fallimentare superato dai riflessi pubblicistici cui lo stesso procedimento, attraverso l'indisponibilità dei beni da parte del fallito, è sotteso, correlati, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, alla necessità che il tracollo dell'impresa non si estenda a macchia di leopardo ai soggetti che con questa abbiano avuto rapporti e, dunque, posti a salvaguardia delle esigenze economiche della collettività che, implicando la certezza del diritto, non ne consente l'assoggettabilità al vincolo penale per effetto del sequestro finalizzato alla confisca (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 45574 del 29/05/2018 - dep. 10/10/2018, Evangelista, Rv. 273951; Sez. 3, Sentenza n. 17750 del 17.12.2019, non mass.). La canalizzazione nella procedura fallimentare della -eo_ ek.kjk','kA-n composizione della della crisi di impresa, così come 4:17214ostra espulsione dal mercatcP te_vARA.C.3 quando ne sia accertato lo stato di decozione t malte, invero, evidente come , l'interesse originario facente capo al singolo creditore resti, in ultima analisi, relegato in posizione di subalternità rispetto a quello pubblicistico che interviene, al fine di tutelare proprio il mercato, a regolamentarlo. D'altra parte, che i beni facenti parte della massa fallimentare su cui, nella specie, la misura reale, avendo attinto le somme in giacenza sul conto corrente intestato alla curatela, nonché sul libretto di deposito nella sua disponibilità, è caduta, la un'entità a se stante rispetto al patrimonio del fallito risulta evidente ove si consideri che in essa sono compresi non soltanto i beni facenti parte del patrimonio del fallito, ma altresì, atteso il potere di gestione e di amministrazione demandato alla curatela, i proventi derivati dall'esercizio del suddetto potere che, vuoi per effetto dell'esperimento fruttuoso di azioni revocatorie fallimentari, vuoi attraverso azioni di inefficacia dei pagamenti post-fallimentari, vuoi a seguito di attività strettamente liquidatorie e comunque di tutte le iniziative poste in essere dal curatore al fine di soddisfare le ragioni dei creditori concorsuali, vengono ad accrescere la massa attiva. E poco importa che il fallito conservi sul suo patrimonio il diritto di proprietà iatteso che questo, una volta disgiunto dal potere di gestione e di amministrazione conferito al curatore, resta congelato per tutta la pendenza della procedura fallimentare, fermo restando che, essendo la stessa finalizzata al soddisfacimento dei creditori previa liquidazione della massa fallimentare, è solo sull'eventuale residuo che il suddetto diritto spiega i suoi effetti, il che consente di definirlo come una "proprietà vincolata" al soddisfacimento dei creditori. Tali principi, già affermati da questa Sezione (Sez. 3, n. 45574 del 29/05/2018, Evangelista, cit.; Sez. 3, n. 51462 del 04/10/2019, P.M. in proc. Salvio, non mass.; Sez. 3, Sentenza n. 14766 del 26/02/2020 - dep. 13/05/2020, Sangermano, Rv. 279382), sono stati implicitamente avallati dalle Sezioni Unite, che hanno dato per acquisita nella sentenza n. 45936 del 26/09/2019 (Sez.U., fallimento di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, Rv. 277257) l'esclusione della possibilità di eseguire il sequestro su beni appartenenti alla massa fallimentare. Del resto, è proprio la legittimazione del curatore all'impugnativa dei provvedimenti in materia di cautelare reale, affermata nell'arresto appena citato da questa Corte nel suo supremo consesso e che anche i giudici partenopei hanno nel caso di specie ritenuto sussistente, che costituisce la premessa sul piano logico, ancor prima che giuridico, dell'esclusione di una posizione di subordinazione della procedura fallimentare rispetto al sequestro ex art. 321 secondo comma cod. proc. pen.. Se/t infatti ila disponibilità dei beni è quella che conferisce alla Curatela fallimentare la legittimazione (e che trova a ben guardare riscontro negli articoli 322, 322 bis e 325 c.p.p., laddove legittimano a impugnare - infatti distinguendole - non solo la persona "che avrebbe diritto alla loro restituzione" ma anche la "persona alla quale le cose sono state sequestrate"), non si vede come possa esserle negata, in relazione alla tutela invocata, la posizione di terzietà rispetto al soggetto indagato. Essendo il diritto alla restituzione dei beni sequestrati inscindibilmente connesso alla disponibilità dei beni attinti dalla misura cautelare, ecco che il rapporto di fatto con la res, che prescinde dalla corrispondenza con un diritto di natura reale purchè tutelato dall'ordinamento, assurge ad elemento essenziale al fine della configurabilità di una posizione giuridica autonoma del soggetto rispetto al bene, che non può non essere riconosciuta alla Curatela nelle sue funzioni di rappresentanza del fallimento e di amministrazione del relativo patrimonio. Dal che deriva che dirimente risulti, ai fini dell'esclusione dell'esecuzione del sequestro in presenza di sentenza dichiarativa di fallimento sui beni della curatela, la stessa situazione cronologica di posteriorità del vincolo cautelare penale che interviene su beni sui quali si è ormai costituito un potere di fatto della curatela. Né vale richiamare, secondo la deriva imboccata dai giudici del riesame, in senso opposto la pronuncia n. 15776 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa stessa Sezione, la quale nell'annullare il provvedimento impugnato, ha comunque rilevato, al di là delle considerazioni svolte in relazione ai rapporti tra sequestro e fallimento, che nessuna verifica fosse stata effettuata da parte dei giudici del riesame in ordine all'avvenuta esecuzione del sequestro, pur successivo alla dichiarazione di fallimento della società cui erano riferibili i reati tributari in contestazione, né sulla consistenza dell'attivo fallimentare né sull'eventuale avvenuto recupero, tramite insinuazione al passivo o aliunde, delle somme non versate da parte dell'Erario con conseguente soddisfazione del credito rispetto all'importo suscettibile di confisca. Non può ritenersi, infine, che militino a favore della tesi propugnata dai giudici del riesame, secondo cui la misura ablatoria reale è destinata a prevalere in virtù del suo carattere obbligatorio, su eventuali diritti di credito gravanti sul denaro attinto dal sequestro penale a prescindere dal momento in cui intervenga la sentenza dichiarativa di fallimento, le previsioni di cui all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., nonché dell'art. 317 d. Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.14 relativo al codice, di nuovo conio, di crisi dell'impresa e dell'insolvenza. Quanto all'art. 104 bis disp.att. cod. proc. pen., trattasi di disposizione che estende, anche secondo le modifiche apportate dal d. Igs. 14/2019 (allo stato, peraltro, non ancora entrate in vigore) all'art. 1-quater, così come al testo attualmente vigente, le disposizioni dettate dal Titolo IV del Libro I del d. Igs. 159/2011 in materia di leggi antimafia e misure di prevenzione, ai soli casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis cod. pen. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi a delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.; fra tali delitti non rientrano, all'evidenza, i reati di natura tributaria per i quali il sequestro in esame è stato disposto, finalizzato in ogni caso a consentire la confisca del profitto ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, norma che non rinvia all'art. 240-bis, fermo restando che poiché trattasi di una disposizione speciale applicabile alle sole ipotesi di sequestro rivolto alla confisca di prevenzione di cui al digs. 6 settembre 2011, n. 159, codice antimafia, la stessa non è estensibile per via analogica alle ipotesi non espressamente contemplate (Sez. 3, Sentenza n. 14738 del 12/12/2019 - dep. 13/05/2020, Marchio, Rv. 279462; Sez. 3, Sentenza n. 30422 del 30/05/2019 - dep.10/07/2019, Pm c. Samarati, Rv. 276789). A ciò si aggiunge il rilievo, anch'esso dirimente, secondo cui il comma 1-quater dispone l'applicazione ai casi sopra indicati delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonchè di quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia), presupponendo pertanto che il sequestro sia stato già eseguito senza dunque intervenire sul procedimento relativo alla sua adozione. Né a diverse conclusioni potrebbe portare il comma 1-sexies, che si limita a richiamare, quanto alla decisione sulla confisca nell'ipotesi in cui il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione o per amnistia prevista dall'art. 578 bis cod. proc. pen., le norme del codice antimafia anche in tal caso applicabili, pur sempre presupponendosi che si verta nell'ipotesi di sequestri di cui al comma 1-quater. E' dunque con esclusivo riferimento a tali casi per i quali il legislatore ha ritenuto di regolamentare più severamente rispetto alla disciplina ordinaria l'istituto del sequestro al fine di contrastare incisivamente il fenomeno criminale di stampo mafioso, che possono trovare applicazione le suddette disposizioni: ne consegue che non possa, rteil--Arzy trovare applicazione nel caso di specie l'art. 64 codice antimafia che, in ipotesi di sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento, consente al giudice delegato al fallimento, previa audizione del curatore e del comitato dei creditori, di disporre la separazione dei beni oggetto del sequestro dalla massa attiva fallimentare e la consegna degli stessi all'amministratore giudiziario. Quanto all'art. 317 c.c.i., norma anch'essa de jure condendo, occorre rilevare che ai fini della sua corretta interpretazione /la stessa deve essere letta nel complessivo quadro normativo di riferimento: la previsione ivi contenuta, secondo la quale "le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159", è correlata alla clausola di riserva, subito dopo prevista, che lascia salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320. E, contrariamente alle affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata, è proprio il successivo art. 318 ad evidenziare cbz l'orienta mento del legislatore sia quello di privilegiare le ragioni del fallimento rispetto a quelle dell'Erario, venendo ivi previsto che "in pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non puo' essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa". Mentre è fin troppo ovvio che il profitto dei reati tributari, costituito dal denaro conseguente al risparmio di spesa indebitamente realizzato dal contribuente, non rientri tra i beni suddetti, deve rilevarsi che la norma in esame è volta ad affermare la preminenza della procedura concorsuale sul sequestro disposto dal giudice penale, con la sola esclusione dell'ipotesi in cui quest'ultimo attga a beni intrinsecamente pericolosi, categoria nella quale sono ricomprese le res di cui all'art. 240, secondo comma n. 2 cod. pen.. E che tale sia la finalità perseguita ,trova ulteriore conferma nel secondo comma dell'art. 318 / 'A c.c.i., che nel prevedere che "quando, disposto < sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore", consente addirittura all'organo della procedura fallimentare, nell'evidente tutela della par condicio creditorum, di porre nel nulla lo stesso sequestro penale indipendentemente dalla successione cronologica tra il provvedimento di sequestro e la sentenza dichiarativa di fallimento. Dovendo conclusivamente ribadirsi il principio secondo il quale la peculiare natura dell'attivo fallimentare derivante dallo spossessamento del patrimonio della società dichiarata fallita è di ostacolo all'applicabilità dell'art. 12-bis del d. Igs. n. 74 del 2000 che individua, quale limite all'operatività della confisca, l'appartenenza dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato a terzi estranei al reato, ne consegue che debba disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata che, incorrendo nella violazione dei suddetti canoni interpretativi, ha ritenuto che l'esecuzione del sequestro potesse cadere sui ben
Sentenza Cassazione n. 47299/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris