CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 marzo 2023
Cassazione n. 16684/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 3 novembre 2022 emessa dal Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha applicato su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di detenzione a fine di spaccio di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a) e di resistenza a pubblico ufficiale (capo b), commessi in Bologna il 17 ottobre 2022, la pena sospesa di otto mesi di reclusione, ha disposto la confisca del danaro in sequestro e la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo di ricorso il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 85-bis della I. 9 ottobre d.P.R. n. 309 del 1990, degli artt. 240 e 240 bis cod. pen. e dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e deduce l'illegittimità della confisca della somma di denaro rinvenuta sulla persona dell'Ourou, in quanto non sorretta da idonea motivazione. Il Tribunale, infatti, ricorrendo ad una non consentita inversione dell'onere della prova, avrebbe ritenuto la somma di euro 435,00 quale prezzo o profitto del reato di detenzione a fine di spaccio di gr. 5,66 lordi di cocaina; secondo il difensore, tuttavia, difetterebbero nella specie elementi probatori per ritenere che la somma sequestrata fosse il profitto del reato contestato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 marzo 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con unico motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 85-bis della I. 9 ottobre d.P.R. n. 309 del 1990, degli artt. 240 e 240 bis cod. pen. e dell'art. 12- sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e deduce l'illegittimità della confisca disposta della somma di denaro rinvenuta sulla persona dell'Ourou, in quanto non sorretta da idonea motivazione. 3. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso è ammissibile, in quanto l'eccepita illegalità della confisca, non concordata dalle parti, rientra nell'ambito della impugnabilità con ricorso per cassazione delle sentenze di applicazione della pena delineato dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26109/2019 (dep. 2020), Savin, Rv. 279348 - 01). 4. Il motivo è fondato. Il Tribunale di Bologna, nell'applicare la pena all'imputato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha disposto la confisca della somma di 435,00, qualificandola quale «provento di spaccio», in quanto l'imputato non svolgeva alcuna attività lavorativa lecita e le giustificazioni fornite dallo stesso sulla provenienza del danaro erano risultate irnplausibili. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come «strumento», né quale «prodotto», «profitto» o «prezzo» del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 - 01). La somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, infatti, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione, ma di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga. Difetta, dunque, il nesso pertinenziale tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., in quanto tale disposizione consente l'ablazione esclusivamente del profitto del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900- 01, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247-01, in motivazione).Parimenti, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacenti, non è applicabile la confisca, diretta e, in mancanza, per equivalente, delle cose che costituiscono il profitto o il prodotto del reato prevista dall'art. 73, comma 7- bis, d.P.R. n 309 del 1990, in quanto non sussiste il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 - 01). 5. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può, dunque, essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ex plurimis: Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 - 01; Sez. 6, n. 18344 del 12/04/2022, Bass, non massimata). Nel caso di specie, peraltro, la confisca per sproporzione di cui all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 non poteva essere disposta, in quanto tale disposizione espressamente sancisce che la confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. non è ammessa per il delitto presupposto di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990. 6. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di danaro, che deve essere restituita all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla disposta confisca del danaro, di cui ordina la restituzione all'avente diritto. Manda alla Cance