CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 marzo 1978
Cassazione n. 24985/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/3/1978 avverso l'ordinanza dell'11/3/2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). L'ordinanza riepilogava gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale - ossia il ruolo già assunto dal detenuto nella cosca camorristica di riferimento, di tipo verticistico e quale componente dei gruppi di fuoco, nonché la piena operatività del sodalizio e l'intatta sua capacità di controllo del territorio - e li giudicava, anche in rapporto all'inesistenza di sopravvenienze utilmente valutabili, adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione. 2. Schiavone, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione del citato art. 41-bis, nonché dell'art. 125 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata è in ricorso censurata, perché essa avrebbe meramente riprodotto il contenuto della decisione 23 maggio 2018, con cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto analogo reclamo, concernente l'antecedente provvedimento di proroga del trattamento differenziato. In tal modo l'ordinanza stessa avrebbe omesso ogni reale confronto con le specifiche censure nel reclamo articolate. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e ss., l'adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati. Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495-01; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, Rv. 232684-01; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136-01), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E, in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell'ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall'ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte di un'organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall'art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294-01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01). 2. Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni. Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Parlante, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01). In proposito, il comma 2-bis dell'art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01). Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 1, n. 40673 del 30/05/2012, Rv. 253713); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l'esistenza e l'esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303-01; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01). 3. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri. Essa non ha trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge, rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza delle ragioni della decisione illustra la posizione apicale assunta dal ricorrente nel clan camorristico, secondo quanto già giudizialmente accertato; evidenzia, poi, come il clan medesimo risulti, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento; ribadisce l'inesistenza di comportamenti di effettiva dissociazione. Su quest'ultimo punto è vero che l'ordinanza impugnata motiva per relationem, ma è anche evidente che nessuna nuova argomentazione, meritevole di rinnovata confutazione, il ricorso realmente riprende. 4. Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata sono in linea con il parametro legale di riferimento, né risultano intrinsecamente illusori o fittizi. Il ricorso deve essere conseguentemente respinto. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigett