CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16079/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la sentenza in data 09/03/2023 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catania, in riforma di quella del Tribunale di Catania in data 10/10/2017, ha riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di evasione, perché, trovandosi agli arresti domiciliari ed essendo autorizzato a svolgere attività lavorativa, si era allontanato dal luogo di lavoro prima dell'orario previsto. 2. Ha proposto ricorso Poidomani tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e nullità del giudizio di appello per mancata citazione dell'imputato. Il ricorrente aveva eletto domicilio, ma al momento del giudizio di appello si trovava ristretto in carcere, dove avrebbe dovuto ricevere la notifica, essendo nulla quella effettuata altrove. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato. Il ricorrente non aveva commesso il reato, ma solo violato le prescrizioni imposte, essendosi allontanato solo cinque minuti prima delle 13, corrispondenti alla fine dell'orario di lavoro previsto e autorizzato, scostamento così lieve che avrebbe potuto trovare qualsiasi spiegazione e inidoneo ad integrare il reato contestato, non essendo stato impedito alcun controllo. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta che la notifica dell'avviso relativo al giudizio di appello non gli sia stata effettuata a mani proprie presso l'istituto penitenziario in cui er recluso. Si tratta di deduzione generica e comunque manifestamente infondata. Va infatti rimarcato che nei confronti dell'imputato detenuto la notifica deve essere effettuata a mani proprie in carcere, ma, ove si tratti di detenzione per altra causa, occorre che lo stato restrittivo sia conosciuto dal giudice che procede (sul punto Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869). Nel caso di specie l'imputato si trovava ristretto nel corso del giudizio di primo grado, ma era stato scarcerato all'esito di esso in ragione della sua assoluzione. Lo stato restrittivo dipendeva dunque da causa diversa, non essendo stato in alcun modo dedotto e non essendovi prova che la Corte di appello avesse contezza dello stato detentivo al momento della notifica e della celebrazione del giudizio di appello, dovendosi dunque ritenere rituale il tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, giacché il ricorrente, autorizzato a recarsi al lavoro tra le 8,00 e le 13,00, si era indebitamente allontanato da luogo di lavoro prima dell'orario previsto, venendo sorpreso alle 12,55 ad un chilometro di distanza, condotta integrante il delitto di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., posto che l'autorizzazione non implica sospensione della misura in corso, ma semplice temporanea sostituzione del luogo di custodia (Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010, Dierna, Rv. 245811; Sez. 6, n. 44977 del 18/11/2005, Ruggero, Rv. 233507), non venendo in rilievo solo il tempo di percorrenza dal luogo di lavoro all'abitazione o la deviazione rispetto al tragitto più breve, bensì la violazione del limite restrittivo, connesso all'obbligo prescritto, a prescindere dai motivi e dalla concreta sottrazione ai controlli. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d