CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25682/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo/con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. pen. è generico in quanto privo di effettiva censura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato che il secondo motivo, con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, risulta riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello /che ha messo in evidenza le modalità della condotta violenta e l'assenza di elementi che deponessero per una sua attenuazione anche attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che il terzo ed il quarto motivo costituiscono doglianze non sottoposte all'attenzione della Corte di appello tenuto conto che, quanto elkssibilità di richiedere l'ulteriore riduzione di un terzo in ipotesi di rinuncia all'impugnazione, la relativa norma era già in vigore al momento della proposta impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso