Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 01784/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 28 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Ivrea, in data 22 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen.

Rilevato che il ricorso, che genericamente deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, risulta presentato personalmente dall'imputato; Osservato, altresì, che la seconda doglianza, che chiede a Questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111, co. 7 e 117, co. 1 Cost., risulta manifestamente infondata (sul punto, si veda in particolare Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 (dep. 23/02/2018), Aiello, Rv. 272011); Considerato dunque, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto presentata personalmente dopo l'entrata in vigore della novella, e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 28 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Ivrea, in data 22 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Rilevato che il ricorso, che genericamente deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, risulta presentato personalmente dall'imputato; Osservato, altresì, che la seconda doglianza, che chiede a Questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111, co. 7 e 117, co. 1 Cost., risulta manifestamente infondata (sul punto, si veda in particolare Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 (dep. 23/02/2018), Aiello, Rv. 272011); Considerato dunque, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto presentata personalmente dopo l'entrata in vigore della novella, e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]