CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26038/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame, diretto contro provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, è stato proposto oltre il termine di dieci giorni, stabilito dall'art. 311, comma 1, cod. proc., decorrente dall'ultima notifica. La notifica al difensore è stata effettuata, infatti, il 13 dicembre 2022; quella all'imputato il 15 dicembre 2022; il ricorso è stato proposto il 30 dicembre 2022. Quest'ultima è infatti la data in cui il ricorso, depositato fuori sede, è pervenuto alla cancelleria del giudice a quo (in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale c:he ha emesso la decisione, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad Ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai finì della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'Ufficio competente a riceverlo: Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167-01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. Segue, infine, l'adempimento di cui all'art„ 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così