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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11317/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -dato atto che nessuno è comparso per la difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza ex art. 309 cod.proc.pen. presentata nell'interesse della Modaffari avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale che, in data 4/4/2022, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziata di partecipazione con ruolo apicale ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e la fede pubblica nonché di condotte di autoriciclaggio.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 D vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà e mera apparenza della stessa in relazione alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso ex art. 416 cod.pen.; travisamento della prova e violazione dell'art. 273 cod.proc.pen.

Secondo la difesa l'ordinanza impugnata ha fondato il proprio convincimento sulla base di una serie di elementi inidonei a dimostrare la partecipazione della prevenuta all'associazione provvisoriamente contestata al capo 1, trascurando ogni considerazione dei rapporti familiari della ricorrente con le due principali indagate e l'assenza di proiezione esterna delle condotte addebitatele.

In particolare, il difensore censura l'interpretazione accreditata dai giudici cautelari dei contenuti delle conversazioni telefoniche in data 20/5/2019, n. 756, e 13/3/2019 n. 2718, assumendo che la contestazione degli accordi economici intercorsi tra la sorella della prevenuta, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla remunerazione dei corsi organizzati in Terracina per la formazione di O.S.S. e la prospettazione di estendere l'attività asseritamente formativa a corsi d'estetista si sarebbero risolte in mere esortazioni alla congiunta a chiedere un congruo compenso per i servizi offerti ovvero in un mero suggerimento alla sorella.

Con riguardo alla prestazione di attività legale in favore del sodalizio - consistita, per quanto emerge dalle captazioni telefoniche, dall'incarico affidato all'indagata di approntare le risposte alle contestazioni che pervenivano dagli enti pubblici che avevano accertato la falsità degli attestati rilasciati dal Centro di [OSCURATO:PERSONA]- la difesa lamenta che l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione del tutto lacunosa in ordine alle doglianze difensive che segnalavano le pochissime occasioni in cui la ricorrente aveva predisposto le risposte per conto del consorzio su indicazione della madre e della sorella; la mancata riconduzione di detta attività allo studio legale della prevenuta e la natura esclusivamente personale del supporto fornito alle congiunte nell'assoluta inconsapevolezza del sistema truffaldino ipotizzato dall'accusa.

La natura estemporanea dell'attività e il modus operandi non consente di ritenere la prestazione di un valido contributo alla realizzazione del programma associativo.

Quanto alla determinazione di spostare la sede di Unimorfe a Cipro, al fine di sottrarsi alle contestazioni fatte dall'[OSCURATO:PERSONA] della Calabria, il collegio è incorso in travisamento della prova giacché l'interlocutrice della telefonata n. 6268 del 7 maggio 2019 è da individuare in Modaffari M. Saveria e non nell'odierna ricorrente, la quale era mera intestataria dell'utenza utilizzata dalla sorella per colloquiare con un call center di Cipro.

Inoltre, la decisione di 09, aprire una sede virtuale estera per ottenere vantaggi fiscali non involge l'organizzazione dei corsi di formazione e il rilascio dei relativi titoli abilitanti.

Anche in relazione alla pretesa partecipazione dell'indagata all'attività di materiale contraffazione dei titoli rilasciati dal consorzio il difensore sostiene che il tribunale cautelare ha operato una valutazione parcellizzata del compendio intercettivo, trascurando conversazioni quali la n.2747 del 13/3/2019 dalle quali emerge la prova dell'estraneità della Modaffari; 2.2 l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 cod.pen. con riguardo al profilo della messa in pericolo del bene protetto e dell'elemento psicologico del reato.

Secondo la difesa l'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto l'indagata partecipe del sodalizio criminoso sub 1 in assenza di condotte materiali idonee ad esporre a pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma mentre con riguardo al profilo del dolo non ha tenuto conto che la prevenuta è stata mossa esclusivamente dal fine di coadiuvare occasionalmente i propri congiunti nell'assoluta convinzione della liceità del loro operato; 2.3 il vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di autoriciclaggio.

Ad avviso della difesa il collegio cautelare ha reso una motivazione solo apparente con riguardo alla fattispecie di autoriciclaggio, ricorrendo a mere presunzioni circa la provenienza delittuosa delle somme investite nell'acquisito dell'appartamento di Via degli Scipioni.

Infatti, non risultano effettuate rogatorie a Cipro onde accertare la provenienza delle somme bonificate dalla società [OSCURATO:PERSONA] sul conto italiano della ricorrente né risultano tracciati i versamenti effettuati dai corsisti, circostanze che impediscono di qualificare come dissimulatoria l'operazione immobiliare incriminata.

Aggiunge il difensore che la paventata natura speculativa dell'investimento deve ritenersi incompatibile con la scelta della [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare delle agevolazioni previste per la prima casa; 2.4 la violazione di legge in relazione alla fattispecie di autoriciclaggio, avendo l'ordinanza impugnata qualificato l'operazione immobiliare come speculativa e dissimulatoria pur trattandosi di acquisto finalizzato al godimento personale del bene, privo di connotazioni dissimulatorie.

Il difensore aggiunge che le modalità dell'acquisto non hanno ostacolato l'accertamento della provenienza delle somme utilizzate allo scopo.

Pertanto, nella specie doveva essere riconosciuta l'operatività della clausola di esclusione della punibilità di cui all'art. 648ter.1 cod.pen.; 2.5 il vizio di motivazione in ordine alla concretezza delle esigenze cautelari e all'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere.

Il difensore sostiene l'impossibilità di configurare nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] un pericolo concreto ed attuale di inquinamento probatorio in base alla indimostrata disponibilità di proventi illeciti su conti esteri e in assenza di condotte dimostrative del rischio distinte ed autonome rispetto a quelle che integrano il contestato autoriciclaggio.

Con riferimento all'affermato pericolo di reiterazione la motivazione del collegio del riesame è del tutto apparente in quanto non ha considerato, anche ai fini della graduazione della misura, la decapitazione dei vertici del sodalizio, il clamore mediatico che ha accompagnato l'emersione della vicenda e l'impossibilità di organizzare e promuovere corsi di formazione in regime autodetentivo.

Inoltre appare illogica la ritenuta sussistenza di un pericolo di recidivanza in relazione all'addebito di autoriciclaggio in mancanza di specifici elementi da cui desumere la disponibilità in capo alla prevenuta di risorse illecite da reinvestire e degli strumenti e competenze necessarie a farlo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo che revoca in dubbio la gravità indiziaria in ordine all'addebito associativo è reiterativo di censure che il collegio cautelare ha adeguatamente scrutinato e disatteso con il supporto di congrua motivazione, priva di criticità giustificative.

Deve in proposito ribadirsi che in tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv.255460).

Il controllo di legittimità demandato alla Corte adita non concerne, infatti, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 1.1Nella specie il collegio cautelare, dopo aver ricostruito la genesi del procedimento e le risultanze investigative acquisite dalla P.g., ha evidenziato che -alla stregua delle emergenze dell'attività captativa, dei risultati delle perquisizioni e sequestri, delle querele e delle dichiarazioni rese dalle pp.00., delle comunicazioni provenienti dal MIUR e dalle Università ed istituzioni interessate dall'attività dell'Unimorfè e del [OSCURATO:PERSONA]- consta che queste ultime, in assenza di accreditamento regionale e di riconoscimento del MIUR, rilasciavano in 4 idg^ brevissimo tempo e con modesto impegno degli studenti, previo pagamento di consistenti cifre, titoli accademici ed attestazioni di partecipazione a corsi di formazione assolutamente privi di valore in quanto falsi e formati ad imitazione di diplomi veri grazie alle tecnologie di riproduzione digitale.

I giudici della cautela hanno argomentato l'esistenza di una stabile compagine operativa, operante dal 2016, promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con sede in Condofuri e ramificazioni attive in più parti del territorio nazionale. 1.2 Contrariamente a quanto assume la difesa, l'ordinanza impugnata ha dato ampio conto delle emergenze indizianti che attingono la prevenuta, segnalando che [OSCURATO:PERSONA], sorella di Modaffari M. Saveria e figlia della Mangiola, si occupava dell'organizzazione degli esami presso la sede di Roma; forniva servizi legali a sostegno dell'attività associativa, occupandosi di fornire risposta alle contestazioni provenienti da enti pubblici che avevano accertato la falsità dei titoli rilasciati dai centri di formazione riconducibili al sodalizio; partecipava attivamente all'attività di produzione e contraffazione dei titoli di studio nonché alla programmazione delle attività criminose, propugnando l'estensione a settori nuovi quali i corsi di formazione per estetiste; pianificava insieme alle congiunte la creazione di una sede virtuale a Cipro onde sottrarre i proventi illeciti ai controlli erariali e beneficiava dei profitti delle iniziative delittuose.

Il Tribunale cautelare a sostegno del giudizio di gravità indiziaria per l'addebito associativo con ruolo direttivo ha analizzato gli esiti delle captazioni telefoniche di maggior rilievo; ha evidenziato il rinvenimento in sede di perquisizione presso l'abitazione della prevenuta in Via degli Scipioni 220 della bozza di stampa di un attestato di specializzazione da estetista recante il logo del Centro di [OSCURATO:PERSONA], della UE e della Regione Lazio, con apposizione di un timbro della Direzione regionale delle attività produttive risultato falso e utilizzato per la formazione di numerosi altri titoli di studio contraffatti.

Quanto all'interessamento della prevenuta al fine di trasferire la sede dell'Unimorfè a Cipro, quand'anche la telefonata n. 6268 del 7/5/2019 non l'avesse vista diretta interlocutrice di [OSCURATO:PERSONA], come sostenuto dalla difesa, la ricorrente omette di considerare la successiva telefonata n. 1511 del 12/6/2019 con la stessa Straoanu nel corso della quale l'indagata si qualificava come "segretario" della società ovvero la conversazione di cui al progressivo n.568 del 15/5/2019 nel corso della quale rappresentava alla madre i vantaggi derivanti dall'apertura di un ufficio virtuale a Cipro al fine di far effettuare i pagamenti ai discenti direttamente presso le banche locali e, in prospettiva, anche a Londra.1.3 Né hanno pregio i rilievi circa la pretesa mancanza di consapevolezza in ordine alla falsità delle attestazioni e dei diplomi rilasciati giacché il tenore delle conversazioni intercettate tra la prevenuta e le congiunte (in particolare, progr. 2914 del 20/3/2019) ha trovato riscontro nel rinvenimento in sede di perquisizione presso l'abitazione dell'indagata di diverse prove di stampa di titoli di studio contraffatti e di tre attestati di abilitazione per la somministrazione di alimenti e bevande (c.d. attestati REC) che, accanto al logo di Unimorfé, riportano quelli del MIUR e della Regione Calabria e sono risultati contenere riferimenti ad una determina regionale inesistente e imprecisi richiami normativi.

L'ordinanza impugnata ha rimarcato come il materiale coinvolgimento della ricorrente nell'attività di contraffazione dei titoli di studio emerga anche da alcune conversazioni con il fidanzato-sodale [OSCURATO:PERSONA] che (progr.814 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) le chiedeva di completare un attestato, inserendo il nome della discente, ovvero con la sorella [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla trasmissione di "un format di diploma" predisposto dallo stesso Coluccio (n. 8719 del 7/6/2019).

Né ha fondamento la doglianza difensiva circa la pretermissione dei contenuti della conversazione n. 2747 del 13/3/2019 che evidenzierebbe la buona fede della prevenuta poiché l'ordinanza impugnata (pag. 26) ha espressamente confutato la lettura proposta dalla ricorrente sulla base di un solo parziale apprezzamento dei contenuti intercettati.

Deve, pertanto, concludersi che la tesi difensiva che postula l'estraneità dell'indagata al sodalizio criminoso promosso dalle congiunte è stata accuratamente scrutinata e persuasivamente disattesa dal collegio cautelare con conseguente irricevibilità delle censure difensive che mirano ad un'alternativa e non consentita rilettura del compendio acquisito.

2. Palesemente destituito di pregio risulta anche il secondo motivo che assume la pretesa "inoffensività" delle condotte poste in essere dalla Modaffari, avendo l'ordinanza impugnata ampiamente chiarito l'essenziale contributo prestato dall'indagata alla realizzazione del comune programma criminoso con conseguente lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 416 cod.pen.

Anche ai rilievi in punto di sussistenza del dolo deve negarsi fondamento in quanto l'assunto di una collaborazione occasionale alla (reputata legittima) attività delle congiunte è contrastata dalla gravità e concludenza degli elementi scrutinati dai giudici del riesame che attestano il costante e consapevole affiancamento delle coindagate in attività illecite, la cui natura la Modaffari non poteva ignorare anche alla luce delle sue competenze legali.

3. Infondate risultano anche le doglianze svolte nei motivi quarto e quinto in relazione al delitto di autoriciclaggio con riguardo all'acquisto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di un immobile in Roma, Via degli Scipioni 220, unitamente alla sorella M.Saveria per úp, l'importo di euro 700mila.

Secondo quanto argomentato dai giudici della cautela sulla base della documentazione acquisita in atti il prezzo fu corrisposto mediante rilascio di una serie di assegni e di un vaglia tratti su conti correnti alimentati nell'occasione con rimesse della società cipriota [OSCURATO:PERSONA], facente capo alle acquirenti. 3.1 Questa Corte ha chiarito che, ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Rv. 276974) e l'intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l'idoneità "ex ante" della condotta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Rv. 276419).

Inoltre, l'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. è integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019 Rv. 275528-02).

Infatti, in piena coerenza con le ragioni che sottendono l'introduzione della previsione incriminatrice, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la norma sull'autoriciclaggio punisce le attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano la caratteristica specifica di essere idonee ad "ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa", avendo il legislatore richiesto che la condotta sia connotata da particolare capacità dissimulatoria e suscettibile di palesare sul versante soggettivo che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto.

E', dunque, la reimmissione nel circuito economico finanziario di risorse illecite mediante condotte aventi attitudine dissimulatoria a marcare la differenza tra il mero godimento personale, non punibile, e le fattispecie sanzionabili (in tal senso Sez. 2, n.13795/2019, cit.).

Deve, pertanto, ritenersi che la clausola di non punibilità prevista nel comma quarto dell'art. 648 terl cod. pen. ("fuori dei casi di cui ai commi precedenti ....") debba essere interpretata nel senso fatto palese dal significato testuale, ovvero che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti, sicché l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 3.2 Nella specie le provviste economiche oggetto di investimento immobiliare, alla luce delle circostanze scrutinate in sede di merito e tenuto conto della fase investigativa in corso, risultano attendibilmente provenienti dall'attività illecita del sodalizio, convogliate su conti esteri e successivamente-almeno parzialmente- destinate all'acquisto dell'unità immobiliare di cui si discorre.

La clausola di non punibilità invocata dalla difesa non è suscettibile di operare in favore della ricorrente ove si ponga mente al fatto che il preteso godimento personale del bene acquistato consegue a movimentazioni bancarie estere dotate di idoneità al camuffamento dell'origine del danaro reimmesso nel circuito finanziario-speculativo interno. 3.3 Le residue doglianze in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura sono destituite di pregio, avendo il collegio cautelare congruamente scrutinato i rilievi difensivi, disattendendoli con argomenti che non prestano il fianco a censura per completezza e coerenza logica e non appaiono contrastati in senso decisivo dalle obiezioni in questa sede riproposte.

V'è da aggiungere che consta in atti l'avvenuta ammissione della ricorrente con ordinanza del 10/6/2022 alla misura degli arresti domiciliari sicché le censure relative alla scelta del trattamento cautelare non sono allo stato sostenute da un concreto interesse all'impugnazione.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso infondato, deve essere rigettato con condanna de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -dato atto che nessuno è comparso per la difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza ex art. 309 cod.proc.pen. presentata nell'interesse della Modaffari avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale che, in data 4/4/2022, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziata di partecipazione con ruolo apicale ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e la fede pubblica nonché di condotte di autoriciclaggio.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 D vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà e mera apparenza della stessa in relazione alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso ex art. 416 cod.pen.; travisamento della prova e violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. Secondo la difesa l'ordinanza impugnata ha fondato il proprio convincimento sulla base di una serie di elementi inidonei a dimostrare la partecipazione della prevenuta all'associazione provvisoriamente contestata al capo 1, trascurando ogni considerazione dei rapporti familiari della ricorrente con le due principali indagate e l'assenza di proiezione esterna delle condotte addebitatele. In particolare, il difensore censura l'interpretazione accreditata dai giudici cautelari dei contenuti delle conversazioni telefoniche in data 20/5/2019, n. 756, e 13/3/2019 n. 2718, assumendo che la contestazione degli accordi economici intercorsi tra la sorella della prevenuta, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla remunerazione dei corsi organizzati in Terracina per la formazione di O.S.S. e la prospettazione di estendere l'attività asseritamente formativa a corsi d'estetista si sarebbero risolte in mere esortazioni alla congiunta a chiedere un congruo compenso per i servizi offerti ovvero in un mero suggerimento alla sorella. Con riguardo alla prestazione di attività legale in favore del sodalizio - consistita, per quanto emerge dalle captazioni telefoniche, dall'incarico affidato all'indagata di approntare le risposte alle contestazioni che pervenivano dagli enti pubblici che avevano accertato la falsità degli attestati rilasciati dal Centro di [OSCURATO:PERSONA]- la difesa lamenta che l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione del tutto lacunosa in ordine alle doglianze difensive che segnalavano le pochissime occasioni in cui la ricorrente aveva predisposto le risposte per conto del consorzio su indicazione della madre e della sorella; la mancata riconduzione di detta attività allo studio legale della prevenuta e la natura esclusivamente personale del supporto fornito alle congiunte nell'assoluta inconsapevolezza del sistema truffaldino ipotizzato dall'accusa. La natura estemporanea dell'attività e il modus operandi non consente di ritenere la prestazione di un valido contributo alla realizzazione del programma associativo. Quanto alla determinazione di spostare la sede di Unimorfe a Cipro, al fine di sottrarsi alle contestazioni fatte dall'[OSCURATO:PERSONA] della Calabria, il collegio è incorso in travisamento della prova giacché l'interlocutrice della telefonata n. 6268 del 7 maggio 2019 è da individuare in Modaffari M. Saveria e non nell'odierna ricorrente, la quale era mera intestataria dell'utenza utilizzata dalla sorella per colloquiare con un call center di Cipro. Inoltre, la decisione di 09, aprire una sede virtuale estera per ottenere vantaggi fiscali non involge l'organizzazione dei corsi di formazione e il rilascio dei relativi titoli abilitanti. Anche in relazione alla pretesa partecipazione dell'indagata all'attività di materiale contraffazione dei titoli rilasciati dal consorzio il difensore sostiene che il tribunale cautelare ha operato una valutazione parcellizzata del compendio intercettivo, trascurando conversazioni quali la n.2747 del 13/3/2019 dalle quali emerge la prova dell'estraneità della Modaffari; 2.2 l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 cod.pen. con riguardo al profilo della messa in pericolo del bene protetto e dell'elemento psicologico del reato. Secondo la difesa l'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto l'indagata partecipe del sodalizio criminoso sub 1 in assenza di condotte materiali idonee ad esporre a pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma mentre con riguardo al profilo del dolo non ha tenuto conto che la prevenuta è stata mossa esclusivamente dal fine di coadiuvare occasionalmente i propri congiunti nell'assoluta convinzione della liceità del loro operato; 2.3 il vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di autoriciclaggio. Ad avviso della difesa il collegio cautelare ha reso una motivazione solo apparente con riguardo alla fattispecie di autoriciclaggio, ricorrendo a mere presunzioni circa la provenienza delittuosa delle somme investite nell'acquisito dell'appartamento di Via degli Scipioni. Infatti, non risultano effettuate rogatorie a Cipro onde accertare la provenienza delle somme bonificate dalla società [OSCURATO:PERSONA] sul conto italiano della ricorrente né risultano tracciati i versamenti effettuati dai corsisti, circostanze che impediscono di qualificare come dissimulatoria l'operazione immobiliare incriminata. Aggiunge il difensore che la paventata natura speculativa dell'investimento deve ritenersi incompatibile con la scelta della [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare delle agevolazioni previste per la prima casa; 2.4 la violazione di legge in relazione alla fattispecie di autoriciclaggio, avendo l'ordinanza impugnata qualificato l'operazione immobiliare come speculativa e dissimulatoria pur trattandosi di acquisto finalizzato al godimento personale del bene, privo di connotazioni dissimulatorie. Il difensore aggiunge che le modalità dell'acquisto non hanno ostacolato l'accertamento della provenienza delle somme utilizzate allo scopo. Pertanto, nella specie doveva essere riconosciuta l'operatività della clausola di esclusione della punibilità di cui all'art. 648ter.1 cod.pen.; 2.5 il vizio di motivazione in ordine alla concretezza delle esigenze cautelari e all'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere. Il difensore sostiene l'impossibilità di configurare nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] un pericolo concreto ed attuale di inquinamento probatorio in base alla indimostrata disponibilità di proventi illeciti su conti esteri e in assenza di condotte dimostrative del rischio distinte ed autonome rispetto a quelle che integrano il contestato autoriciclaggio. Con riferimento all'affermato pericolo di reiterazione la motivazione del collegio del riesame è del tutto apparente in quanto non ha considerato, anche ai fini della graduazione della misura, la decapitazione dei vertici del sodalizio, il clamore mediatico che ha accompagnato l'emersione della vicenda e l'impossibilità di organizzare e promuovere corsi di formazione in regime autodetentivo. Inoltre appare illogica la ritenuta sussistenza di un pericolo di recidivanza in relazione all'addebito di autoriciclaggio in mancanza di specifici elementi da cui desumere la disponibilità in capo alla prevenuta di risorse illecite da reinvestire e degli strumenti e competenze necessarie a farlo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo che revoca in dubbio la gravità indiziaria in ordine all'addebito associativo è reiterativo di censure che il collegio cautelare ha adeguatamente scrutinato e disatteso con il supporto di congrua motivazione, priva di criticità giustificative. Deve in proposito ribadirsi che in tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv.255460). Il controllo di legittimità demandato alla Corte adita non concerne, infatti, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 1.1Nella specie il collegio cautelare, dopo aver ricostruito la genesi del procedimento e le risultanze investigative acquisite dalla P.g., ha evidenziato che -alla stregua delle emergenze dell'attività captativa, dei risultati delle perquisizioni e sequestri, delle querele e delle dichiarazioni rese dalle pp.00., delle comunicazioni provenienti dal MIUR e dalle Università ed istituzioni interessate dall'attività dell'Unimorfè e del [OSCURATO:PERSONA]- consta che queste ultime, in assenza di accreditamento regionale e di riconoscimento del MIUR, rilasciavano in 4 idg^ brevissimo tempo e con modesto impegno degli studenti, previo pagamento di consistenti cifre, titoli accademici ed attestazioni di partecipazione a corsi di formazione assolutamente privi di valore in quanto falsi e formati ad imitazione di diplomi veri grazie alle tecnologie di riproduzione digitale. I giudici della cautela hanno argomentato l'esistenza di una stabile compagine operativa, operante dal 2016, promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con sede in Condofuri e ramificazioni attive in più parti del territorio nazionale. 1.2 Contrariamente a quanto assume la difesa, l'ordinanza impugnata ha dato ampio conto delle emergenze indizianti che attingono la prevenuta, segnalando che [OSCURATO:PERSONA], sorella di Modaffari M. Saveria e figlia della Mangiola, si occupava dell'organizzazione degli esami presso la sede di Roma; forniva servizi legali a sostegno dell'attività associativa, occupandosi di fornire risposta alle contestazioni provenienti da enti pubblici che avevano accertato la falsità dei titoli rilasciati dai centri di formazione riconducibili al sodalizio; partecipava attivamente all'attività di produzione e contraffazione dei titoli di studio nonché alla programmazione delle attività criminose, propugnando l'estensione a settori nuovi quali i corsi di formazione per estetiste; pianificava insieme alle congiunte la creazione di una sede virtuale a Cipro onde sottrarre i proventi illeciti ai controlli erariali e beneficiava dei profitti delle iniziative delittuose. Il Tribunale cautelare a sostegno del giudizio di gravità indiziaria per l'addebito associativo con ruolo direttivo ha analizzato gli esiti delle captazioni telefoniche di maggior rilievo; ha evidenziato il rinvenimento in sede di perquisizione presso l'abitazione della prevenuta in Via degli Scipioni 220 della bozza di stampa di un attestato di specializzazione da estetista recante il logo del Centro di [OSCURATO:PERSONA], della UE e della Regione Lazio, con apposizione di un timbro della Direzione regionale delle attività produttive risultato falso e utilizzato per la formazione di numerosi altri titoli di studio contraffatti. Quanto all'interessamento della prevenuta al fine di trasferire la sede dell'Unimorfè a Cipro, quand'anche la telefonata n. 6268 del 7/5/2019 non l'avesse vista diretta interlocutrice di [OSCURATO:PERSONA], come sostenuto dalla difesa, la ricorrente omette di considerare la successiva telefonata n. 1511 del 12/6/2019 con la stessa Straoanu nel corso della quale l'indagata si qualificava come "segretario" della società ovvero la conversazione di cui al progressivo n.568 del 15/5/2019 nel corso della quale rappresentava alla madre i vantaggi derivanti dall'apertura di un ufficio virtuale a Cipro al fine di far effettuare i pagamenti ai discenti direttamente presso le banche locali e, in prospettiva, anche a Londra.1.3 Né hanno pregio i rilievi circa la pretesa mancanza di consapevolezza in ordine alla falsità delle attestazioni e dei diplomi rilasciati giacché il tenore delle conversazioni intercettate tra la prevenuta e le congiunte (in particolare, progr. 2914 del 20/3/2019) ha trovato riscontro nel rinvenimento in sede di perquisizione presso l'abitazione dell'indagata di diverse prove di stampa di titoli di studio contraffatti e di tre attestati di abilitazione per la somministrazione di alimenti e bevande (c.d. attestati REC) che, accanto al logo di Unimorfé, riportano quelli del MIUR e della Regione Calabria e sono risultati contenere riferimenti ad una determina regionale inesistente e imprecisi richiami normativi. L'ordinanza impugnata ha rimarcato come il materiale coinvolgimento della ricorrente nell'attività di contraffazione dei titoli di studio emerga anche da alcune conversazioni con il fidanzato-sodale [OSCURATO:PERSONA] che (progr.814 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) le chiedeva di completare un attestato, inserendo il nome della discente, ovvero con la sorella [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla trasmissione di "un format di diploma" predisposto dallo stesso Coluccio (n. 8719 del 7/6/2019). Né ha fondamento la doglianza difensiva circa la pretermissione dei contenuti della conversazione n. 2747 del 13/3/2019 che evidenzierebbe la buona fede della prevenuta poiché l'ordinanza impugnata (pag. 26) ha espressamente confutato la lettura proposta dalla ricorrente sulla base di un solo parziale apprezzamento dei contenuti intercettati. Deve, pertanto, concludersi che la tesi difensiva che postula l'estraneità dell'indagata al sodalizio criminoso promosso dalle congiunte è stata accuratamente scrutinata e persuasivamente disattesa dal collegio cautelare con conseguente irricevibilità delle censure difensive che mirano ad un'alternativa e non consentita rilettura del compendio acquisito. 2. Palesemente destituito di pregio risulta anche il secondo motivo che assume la pretesa "inoffensività" delle condotte poste in essere dalla Modaffari, avendo l'ordinanza impugnata ampiamente chiarito l'essenziale contributo prestato dall'indagata alla realizzazione del comune programma criminoso con conseguente lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 416 cod.pen. Anche ai rilievi in punto di sussistenza del dolo deve negarsi fondamento in quanto l'assunto di una collaborazione occasionale alla (reputata legittima) attività delle congiunte è contrastata dalla gravità e concludenza degli elementi scrutinati dai giudici del riesame che attestano il costante e consapevole affiancamento delle coindagate in attività illecite, la cui natura la Modaffari non poteva ignorare anche alla luce delle sue competenze legali. 3. Infondate risultano anche le doglianze svolte nei motivi quarto e quinto in relazione al delitto di autoriciclaggio con riguardo all'acquisto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di un immobile in Roma, Via degli Scipioni 220, unitamente alla sorella M.Saveria per úp, l'importo di euro 700mila. Secondo quanto argomentato dai giudici della cautela sulla base della documentazione acquisita in atti il prezzo fu corrisposto mediante rilascio di una serie di assegni e di un vaglia tratti su conti correnti alimentati nell'occasione con rimesse della società cipriota [OSCURATO:PERSONA], facente capo alle acquirenti. 3.1 Questa Corte ha chiarito che, ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Rv. 276974) e l'intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l'idoneità "ex ante" della condotta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Rv. 276419). Inoltre, l'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. è integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019 Rv. 275528-02). Infatti, in piena coerenza con le ragioni che sottendono l'introduzione della previsione incriminatrice, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la norma sull'autoriciclaggio punisce le attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano la caratteristica specifica di essere idonee ad "ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa", avendo il legislatore richiesto che la condotta sia connotata da particolare capacità dissimulatoria e suscettibile di palesare sul versante soggettivo che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto. E', dunque, la reimmissione nel circuito economico finanziario di risorse illecite mediante condotte aventi attitudine dissimulatoria a marcare la differenza tra il mero godimento personale, non punibile, e le fattispecie sanzionabili (in tal senso Sez. 2, n.13795/2019, cit.). Deve, pertanto, ritenersi che la clausola di non punibilità prevista nel comma quarto dell'art. 648 terl cod. pen. ("fuori dei casi di cui ai commi precedenti ....") debba essere interpretata nel senso fatto palese dal significato testuale, ovvero che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti, sicché l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 3.2 Nella specie le provviste economiche oggetto di investimento immobiliare, alla luce delle circostanze scrutinate in sede di merito e tenuto conto della fase investigativa in corso, risultano attendibilmente provenienti dall'attività illecita del sodalizio, convogliate su conti esteri e successivamente-almeno parzialmente- destinate all'acquisto dell'unità immobiliare di cui si discorre. La clausola di non punibilità invocata dalla difesa non è suscettibile di operare in favore della ricorrente ove si ponga mente al fatto che il preteso godimento personale del bene acquistato consegue a movimentazioni bancarie estere dotate di idoneità al camuffamento dell'origine del danaro reimmesso nel circuito finanziario-speculativo interno. 3.3 Le residue doglianze in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura sono destituite di pregio, avendo il collegio cautelare congruamente scrutinato i rilievi difensivi, disattendendoli con argomenti che non prestano il fianco a censura per completezza e coerenza logica e non appaiono contrastati in senso decisivo dalle obiezioni in questa sede riproposte. V'è da aggiungere che consta in atti l'avvenuta ammissione della ricorrente con ordinanza del 10/6/2022 alla misura degli arresti domiciliari sicché le censure relative alla scelta del trattamento cautelare non sono allo stato sostenute da un concreto interesse all'impugnazione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso infondato, deve essere rigettato con condanna de
Sentenza Cassazione n. 11317/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris