CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17775/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 08/06/2021 del CORTE di APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, M. Francesca LOY, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dell'emissione di due assegni in violazione di inibitoria prefettizia, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi: 2.1. con il primo, denuncia vizi della motivazione in ordine al mancato accoglimento da parte del Giudice di primo grado dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento per l'udienza del 22 gennaio 2019, in quanto ritenuta tardiva. Si censura la decisione dei giudici di merito dal momento che l'impedimento difensivo per il doppio impegno professionale era sorto solo in seguito al precedente rinvio disposto dal Tribunale, che aveva differito l'iniziale udienza del 15 gennaio al 22 gennaio; cosicchè, la comunicazione al Tribunale dell'impedimento in data 18 gennaio 2019 doveva considerarsi senz'altro tempestiva. 2.2. con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge per omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello, e omessa traduzione per l'udienza dell'imputato detenuto. Sostiene la Difesa che il ricorrente non aveva mai eletto domicilio presso il difensore, dove la notifica della citazione è stata eseguita, e che la Corte di appello era stata posta in condizione di avere contezza dello status detentionis dell'imputato con memoria difensiva del 03/06/2021. 2.3. con il terzo motivo, ci si duole della mancata assunzione di una prova decisiva costituita da una consulenza medico legale sulla persona dell'imputato onde verificarne la capacità di stare in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato ed entrambe le sentenze di merito devono essere annullate, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio. 2. E' fondato, in modo assorbente, il primo motivo, laddove si censura il mancato riconoscimento, nel giudizio di primo grado, del legittimo impedimento del difensore per contestuale impegno professionale dinanzi al Tribunale di sorveglianza, rappresentato in vista dell'udienza del 22 gennaio 2019 dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale motivò il rigetto facendo riferimento al 'granitico' orientamento che non ritiene applicabile l'art. 420 ter comma 5 cod. proc. pen. nel procedimento di sorveglianza. La Corte di appello, nel rigettare l'eccezione di nullità, ha, invece, ritenuto che la richiesta di rinvio fosse stata tardivamnte proposta. 3. Nessuna delle due decisioni è corretta. 3.1. Quanto alla motivazione resa dal primo giudice, l'orientamento più recente di questa Corte riconosce che l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicchè il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest'ultima ( Sez. 1 n. 34100 del 04/07/2019 Cc. (dep. 26/07/2019 ) Rv. 277310, nonché, ex plurimis, Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020 Rv. 278488; Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020, Rv. 279333; Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020 Cc. (dep. 13/04/2021 ) Rv. 281058; Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Rv. 281284; Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, Rv. 281191). 3.2. Neppure è corretta la valutazione della Corte di appello che ha fatto leva sulla tardività dell'istanza di rinvio. Invero, osserva il Collegio che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] proveniva da un primo rinvio, accordato alla udienza del 15/01/2019, per analogo legittimo impedimento, e che, come emerge dal verbale di udienza, il difensore, assente, venne sostituito da un difensore di ufficio, ai soli fini del rinvio al 22/10 (in accoglimento della istanza difensiva). Quanto all'impedimento dedotto in vista della udienza del 22/10, dalla consultazione dell'incarto processuale - al quale la Corte accede in virtù del vizio dedotto ( error in procedendo) - emerge che l'istanza difensiva, con la quale il difensore dell'imputato chiese un secondo rinvio ( ancora una volta motivato dal contestuale, precedente, impegno dinanzi al Tribunale di Sorveglianza), reca la data del 18/10/2019, e risulta depositata a mezzo PEC lo stesso giorno alle ore 19.45.38. Come premesso, la Corte di appello l'ha ritenuta tardiva sul rilievo che il difensore fosse a conoscenza dell'impegno professionale dinanzi al tribunale di Sorveglianza già da tre mesi prima. Non ha però considerato, il Giudice distrettuale, che il rinvio al 22 ottobre era stato disposto dal Tribunale solo il 15 ottobre, ovvero sette giorni prima. Questo vuol dire che il difensore non poteva conoscere prima del 15 ottobre la nuova data di celebrazione dell'udienza dibattimentale, del tutto irrilevante risultando, ai fini in scrutinio, la circostanza che il difensore fosse da tempo a conoscenza dell'impegno dinanzi al Tribunale di Sorveglianza. 3•?)› E' jus receptum nella giurisprudenza di legittimità che il legittimo impedimento a comparire, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., debba essere tempestivamente comunicato dal difensore, e che detta tempestività deve essere apprezzata, rispetto alla data della udienza, in relazione al momento in cui è presumibile che il difensore sia venuto a conoscenza dell'evento impeditivo (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014 , Rv. 260579 ; Sez. 3, n. 40193, del 27/9/2007, Rv. 238004; Sez. 1, n. 6528, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 210711; nonché Sez. 2 n. 47159 del 22/10/2019 Rv. 277802 nel caso di impedimento per adesione alla astensione collettiva della ACK classe forense). Calando tali principi nel caso di specie, ciò che rileva, nel caso di specie>iè il momento in cui il difensore è venuto a conoscenza della udienza dinanzi al tribunale di Sorveglianza, ma quello in cui detto impegno si è trasformato in un evento impeditivo, per essersi determinata la contestualità degli impegni. In conclusione, alla luce del descritto iter processuale, la comunicazione dell'impedimento, tre giorni prima della nuova udienza, non poteva essere più tempestiva. La lettura della istanza di rinvio consente di affermare che sussistono anche gli altri presupposti che, secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, rendevano legittimo l'impedimento del difensore, avendo egli rappresentato le ragioni che rendevano necessaria la sua presenza in entrambi i processi, e che non gli consentivano di nominare un sostituto, in conformità con il principio di diritto da tempo declinato dalle Sezioni Unite , a tenore del quale l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art.102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 Ud. (dep. 02/02/2015 ), Torchio, Rv. 262912) 1-r, Consegue a quanto osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il legittimo impedimento del difensore venne tempestivamente comunicato all'ufficio giudiziario interessato, cosicchè si è verificata, nel giudizio, una nullità assoluta che travolge entrambi i giudizi di merito, a cui consegue l'annullamento delle due sentenze di primo e secondo grado. Restano assorbiti gli altri motivi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio Così deciso in Roma, 21 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]