Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2025
ECLI:EU:T:2025:319
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0356_EXT
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)
19 marzo 2025 (
*1
)
«Dumping – Importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea – Regolamento di esecuzione (UE) 2022/547 – Dazio antidumping definitivo – Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036 – Determinazione del pregiudizio – Esame dell’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili venduti sul mercato dell’Unione – Calcolo dell’undercutting dei prezzi – Applicazione del metodo dei numeri di controllo del prodotto – Nesso causale – Analisi di imputazione e di non imputazione – Altri fattori noti – Importo del dazio antidumping – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione»
Nella causa T‑356/22,
LG Chem, Ltd
., con sede in Séoul (Corea del Sud), rappresentata da P. [OSCURATO:PERSONA], E. Gergondet e A. Nosowicz, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da G. Luengo e J. Zieliński, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
BASF Antwerpen NV
, con sede ad Anversa (Belgio),
e
[OSCURATO:PERSONA] NV
, con sede ad Anversa,
rappresentate da M.-S. Dibling e J. Pauwelyn, avocats, avvocati,
e da
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
, con sede a Essen (Germania), rappresentata da T. Wessely, T. Oeyen, avvocati, e A. Çelebi, solicitor,
intervenienti,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),
composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, E. [OSCURATO:PERSONA], G. [OSCURATO:PERSONA], I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e B. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: M. Zwozdziak-Carbonne, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza dell’11 aprile 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza (
1
)
1
Con ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la LG Chem, Ltd., ricorrente, chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2022/547 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 aprile 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea (
GU 2022, L 107, pag. 27
; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella parte in cui le si applica.
[
omissis
]
II.
Conclusioni delle parti
23
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare il regolamento impugnato nella parte in cui la riguarda;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
24
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla BASF, dalla NSE e dall’[OSCURATO:PERSONA], chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso in quanto infondato;
–
condannare la ricorrente alle spese.
III.
In diritto
25
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi. Il primo motivo verte, in sostanza, sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errori manifesti di valutazione, ha violato l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base e ha violato i diritti della difesa della ricorrente quando ha analizzato l’effetto delle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea sui prezzi. Il secondo motivo verte, in sostanza, sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errori manifesti di valutazione e ha violato l’articolo 3, paragrafi 2, 5, 6 e 7, del regolamento di base nonché il suo obbligo di motivazione per aver analizzato la situazione di pregiudizio dei produttori dell’Unione in modo distorto e attribuito il pregiudizio asserito alle importazioni coreane anziché ad altri fattori noti. Il terzo motivo verte, in sostanza, sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errori manifesti di valutazione e ha agito in violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base nonché dei diritti della difesa della ricorrente per aver determinato il margine di pregiudizio sulla base di un NCP semplificato, per non aver fornito adeguati riassunti non riservati dei calcoli del margine di pregiudizio e per non aver tenuto conto di altri fattori noti di pregiudizio nella determinazione del margine di pregiudizio. Il quarto motivo verte, in sostanza, sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha condotto l’indagine in violazione dei diritti della difesa della ricorrente e del diritto a una buona amministrazione.
[
omissis
]
C.
Sul terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione nonché sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base e dei diritti della difesa per effetto della determinazione del margine di pregiudizio sulla base di un NCP semplificato, della mancata presentazione di adeguati riassunti non riservati dei calcoli del margine di pregiudizio e della mancata presa in considerazione di altri fattori di pregiudizio noti nella determinazione del margine di pregiudizio
266
Nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che il margine di pregiudizio determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento impugnato è incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 3, e con l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base e che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i suoi diritti della difesa. La ricorrente avanza due censure a sostegno di tale motivo.
[
omissis
]
268
Nell’ambito della seconda censura, la ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto imporre un dazio antidumping non eccedente quanto necessario per contrastare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni di cui trattasi e che tale importo non avrebbe quindi dovuto giungere fino a contrastare effetti pregiudizievoli causati da fattori diversi da tali importazioni. Ebbene, la ricorrente ritiene di aver dimostrato con la terza parte del secondo motivo che esistevano altri fattori di pregiudizio noti che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare. Secondo la ricorrente, poiché i calcoli del margine di pregiudizio effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] non tengono conto di tali altri fattori, è impossibile garantire che l’importo del dazio antidumping imposto non contrasti anche gli effetti pregiudizievoli causati da fattori diversi dalle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea. Essa aggiunge che, nel corso del procedimento amministrativo, aveva valutato in modo prudente l’importo del danno che avrebbe dovuto essere attribuito ad altri fattori noti. Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il calcolo dell’undercutting (sottoquotazione) dei prezzi indicativi non tiene conto, per definizione, degli effetti dovuti ad altre cause di pregiudizio, la ricorrente afferma che esso contraddice l’obbligo di non imputare alle importazioni mirate gli effetti pregiudizievoli dovuti ad altri fattori e che esso è errato in quanto i prezzi coreani sono depressi tanto dagli effetti delle importazioni giapponesi e turche a basso prezzo quanto dalla strategia predatoria di prezzi praticata dalla della NSE e dalla formula di calcolo dei prezzi SAP, mentre i costi dell’industria dell’Unione sono gonfiati dagli alti costi di investimento.
269
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalle intervenienti, contesta gli argomenti della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che il margine di pregiudizio quale calcolato nel regolamento impugnato tiene conto soltanto della differenza tra i prezzi di vendita della ricorrente e l’ipotetico prezzo di riferimento dell’industria dell’Unione. A suo avviso, il margine di pregiudizio è quindi l’espressione del dazio necessario ad eliminare il danno derivante dalle sole importazioni della ricorrente.
270
Occorre anzitutto ricordare che, ai termini del secondo comma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, «l’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione» e che «l’articolo 7, paragrafi 2
bis
, 2
ter
, 2
quater
e 2
quinquies
, si applica di conseguenza».
271
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base, come modificato dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (
GU 2018, L 143, pag. 1
):
«Qualora il margine di pregiudizio sia calcolato in base a un prezzo indicativo, il profitto di riferimento utilizzato è stabilito tenendo conto di fattori quali il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non è inferiore al 6%».
272
Inoltre, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
quinquies
, del regolamento di base, come modificato dal regolamento 2018/825:
«Nel determinare il prezzo indicativo deve essere debitamente rispecchiato l’effettivo costo di produzione dell’industria dell’Unione, che risulta da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte o dalle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) elencate nell’allegato I
bis
del presente regolamento. Si deve altresì tenere conto dei costi futuri non contemplati dal paragrafo 2
quater
del presente articolo, che risultano da tali accordi e convenzioni e che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2».
273
Occorre ricordare a tal riguardo che l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base enuncia la «regola del dazio inferiore», vale a dire che l’importo del dazio antidumping deve essere inferiore al margine di dumping accertato qualora tale importo inferiore sia sufficiente a eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione. Tale regola ha lo scopo di evitare che il dazio antidumping imposto ecceda quanto necessario a eliminare il pregiudizio causato a tale industria dalle importazioni oggetto di dumping. Una regola del genere è giustificata dalla natura e dalla finalità dei dazi antidumping, che non costituiscono né sanzioni né misure compensative dirette al risarcimento dei danni subiti, bensì misure di difesa contro la concorrenza sleale derivante dalle importazioni oggetto di dumping. Tali dazi mirano unicamente a impedire o a rendere economicamente prive di interesse le importazioni oggetto di dumping e quindi a porre rimedio a uno squilibrio nel mercato nazionale causato da tale dumping (v. sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑747/21 P e C‑748/21 P
,
EU:C:2023:459
, punti
72
e
73
e giurisprudenza citata).
274
Inoltre, sebbene l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base non contenga alcuna indicazione per il calcolo concreto del dazio antidumping e non imponga alle istituzioni alcun metodo particolare al fine di garantire che il dazio antidumping non ecceda quanto necessario per ovviare agli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame, occorre ricordare che dette istituzioni devono, in tale contesto, tener conto delle conclusioni cui sono giunte al termine delle analisi di imputazione e di non imputazione effettuate ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio,
C‑236/17 P
,
EU:C:2019:258
, punti
161
e
163
).
275
Affinché l’importo del dazio antidumping istituito a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base non ecceda quanto necessario per contrastare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, è necessario che esso non tenga conto degli effetti pregiudizievoli causati da fattori diversi da tali importazioni. In altre parole, è necessario che le istituzioni tengano conto, ai fini della determinazione di tale importo, delle conclusioni cui sono giunte in esito all’esame relativo alla determinazione dell’esistenza di un pregiudizio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, di tale regolamento. Tale constatazione è inoltre confermata dal tenore letterale dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il quale si riferisce al «dumping e [al] conseguente pregiudizio». Pertanto, il termine «pregiudizio», nel medesimo paragrafo, deve essere inteso allo stesso modo, come riferito al pregiudizio risultante dal dumping, vale a dire al pregiudizio causato unicamente dalle importazioni oggetto di dumping (sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio,
C‑236/17 P
,
EU:C:2019:258
, punti
169
e
170
; v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑461/18 P
,
EU:C:2020:979
, punto
65
).
276
Per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base, occorre rilevare che esso codifica ampiamente l’approccio seguito nell’ambito del metodo cosiddetto di «undercutting dei prezzi indicativi» al fine di determinare il margine cosiddetto «di pregiudizio» (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑747/21 P e C‑748/21 P
,
EU:C:2023:20
, paragrafi da
33
a
35
e
57
).
277
Secondo questo metodo, il margine di pregiudizio è calcolato confrontando il prezzo delle importazioni oggetto di dumping con un prezzo di vendita indicativo dell’industria dell’Unione. Quest’ultimo prezzo corrisponde al prezzo che tale industria poteva ragionevolmente attendersi di praticare sul mercato dell’Unione in assenza di dette importazioni. Per stabilire tale prezzo ipotetico, un profitto di riferimento è aggiunto al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Tale profitto di riferimento corrisponde al margine di profitto che l’industria dell’Unione poteva ragionevolmente attendersi in normali condizioni di mercato (sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑747/21 P e C‑748/21 P
,
EU:C:2023:459
, punto
74
).
278
La Corte ha dichiarato, in sostanza, che l’utilizzo di tale metodo rientrava nel potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]. L’utilizzo di un prezzo indicativo anziché del prezzo effettivo delle vendite dell’industria dell’Unione per determinare il margine di pregiudizio consente di tener conto della pressione al ribasso che le importazioni oggetto di dumping esercitano sui prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Ebbene, la presa in considerazione di tale pressione contribuisce alla plausibilità dei risultati ottenuti utilizzando tale metodo (sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑747/21 P e C‑748/21 P
,
EU:C:2023:459
, punto
77
).
279
Infine, l’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base è applicabile ai procedimenti avviati a decorrere dall’8 giugno 2018, per cui è applicabile al caso di specie.
280
Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato l’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base e ha calcolato il margine di pregiudizio sulla base di un prezzo di riferimento.
281
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, nella sezione 5 del regolamento impugnato, che, a causa del loro volume e dei loro prezzi, le importazioni dalla Repubblica di Corea causavano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Nell’ambito della valutazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo che le importazioni dalla Turchia e dal Giappone costituivano fattori che avevano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, ha concluso, in sostanza, che detti fattori non erano sufficientemente significativi per attenuare tale nesso di causalità.
282
Nella sezione 7 del regolamento impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al considerando 378 del regolamento impugnato, che ciò avverrebbe se l’industria dell’Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione e di ottenere un profitto equo (in altri termini, un «profitto di riferimento») vendendo a un prezzo di riferimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2
quater
e 2
quinquies
, del regolamento di base.
283
Ai considerando da 378 a 380 e 383 e 384 del regolamento impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato il suo metodo come segue:
«(378)
[OSCURATO:PERSONA] ha stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Nel caso di specie, il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis del regolamento di base, e di conseguire un profitto equo (“profitto di riferimento”) ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2
quater
e 2
quinquies
, del regolamento di base.
(379)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, al fine di stabilire il profitto di riferimento la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese in esame e del livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6%.
(380)
[OSCURATO:PERSONA] ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. L’industria dell’Unione ha registrato perdite durante l’intero periodo in esame. Essendo inferiore al minimo del 6% previsto dall’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base, tale margine di profitto è stato sostituito con un margine pari al 6%.
(…)
(383)
Su tale base la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione, applicando il margine di profitto di riferimento del 6% al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando quindi gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quinquies
, del regolamento di base in relazione a ogni tipo.
(384)
[OSCURATO:PERSONA] ha in seguito stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione del paese interessato, determinata in base ai singoli tipi di prodotto per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF [costo, assicurazione, nolo] all’importazione».
284
Il livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio definitivo) è stato quindi fissato al 34,4% per quanto riguarda la ricorrente (v. considerando 385 del regolamento impugnato).
285
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato quanto segue:
«(386)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, [la ricorrente] ha affermato che la determinazione del margine di pregiudizio è inficiata dallo stesso errore rilevato per i calcoli dell’undercutting e che le considerazioni addotte per l’undercutting si applicano
mutatis mutandis
. Anche il margine di pregiudizio dovrebbe essere adeguato in funzione dell’impatto degli altri fattori proposti da[lla ricorrente].
(387)
[OSCURATO:PERSONA] ha rinviato alle argomentazioni di cui ai considerando da 184 a 188, nonché alla confutazione delle argomentazioni d[ella ricorrente] riguardanti l’impatto delle importazioni da altri paesi, la formula di calcolo dei prezzi dei SAP e gli investimenti dell’industria dell’Unione, esposte nelle rispettive sezioni dell’analisi del nesso di causalità. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte anche per quanto riguarda la determinazione del margine di pregiudizio».
[
omissis
]
288
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento impugnato non era idoneo a garantire che l’importo del dazio antidumping imposto tenesse conto degli effetti pregiudizievoli causati da fattori diversi dalle importazioni coreane, vale a dire, da un lato, la formula di calcolo dei SAP e l’impatto degli investimenti realizzati dall’industria dell’Unione e, dall’altro, le importazioni dalla Turchia e dal Giappone.
289
Sotto un primo profilo, per quanto riguarda la formula di calcolo dei SAP e l’impatto degli investimenti realizzati dall’industria dell’Unione, si evince dall’esame della prima censura della terza parte del secondo motivo (v. punti da 227 a 232
supra
) che la ricorrente non ha dimostrato che simili fattori avrebbero contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Pertanto, la ricorrente non può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver omesso di escludere gli asseriti effetti pregiudizievoli di detti fattori.
290
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda le importazioni provenienti dalla Turchia e dal Giappone, va osservato che la ricorrente non ha dimostrato che il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] non era idoneo a determinare il livello di dazio adeguato in grado di eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale riguardo, occorre sottolineare che, garantendo che il margine di pregiudizio esprima soltanto la differenza tra la media ponderata del prezzo all’importazione e un prezzo di riferimento dell’industria dell’Unione calcolato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base, la [OSCURATO:PERSONA] si è assicurata di non imputare il pregiudizio causato da altri fattori alle importazioni oggetto di dumping.
291
Infatti, come indicato ai precedenti punti da 276 a 278, il metodo cosiddetto di «undercutting» seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base si fonda sull’utilizzo di un ipotetico prezzo di riferimento dell’industria dell’Unione che, a differenza dei prezzi di vendita effettivi dell’industria dell’Unione, non è influenzato dagli effetti di altri fattori di pregiudizio riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA].
292
A tal riguardo, la ricorrente sostiene nelle memorie presentate al Tribunale, facendo riferimento alla sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (
C‑236/17 P
,
EU:C:2019:258
), che tale metodo contraddice l’obbligo, enunciato al punto 169 di tale sentenza, di non imputare alle importazioni mirate gli effetti pregiudizievoli dovuti ad altri fattori. Tuttavia, la ricorrente richiama la sentenza del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (
C‑236/17 P
,
EU:C:2019:258
), al solo scopo di dimostrare l’esistenza di un obbligo del genere, senza tuttavia avanzare alcuna argomentazione concreta e specifica sul fatto che tale sentenza abbia messo in discussione il ricorso al metodo summenzionato in presenza di altri fattori di pregiudizio. Inoltre, non c’è nulla nella sentenza che suggerisca che la Corte abbia censurato l’uso del metodo cosiddetto di «undercutting», attualmente codificato all’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base, adducendo che tale metodo sarebbe tale da violare la regola secondo cui è necessario che l’importo del dazio antidumping non tenga conto degli effetti pregiudizievoli causati da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping.
293
Inoltre, va notato che, nel ricorso, la ricorrente non ha contestato in modo concreto e preciso il prezzo medio ponderato all’importazione utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per stabilire l’undercutting dei prezzi. Nella replica, invece, afferma, per la prima volta, che i prezzi coreani sono anch’essi depressi dagli effetti di altri fattori quali, in particolare, le importazioni giapponesi e turche a basso prezzo. È giocoforza rilevare che tale affermazione è irricevibile, in quanto sollevata per la prima volta nella replica. In ogni caso, tale affermazione, che del resto non è mai stata sollevata per contestare il nesso di causalità tra le importazioni dalla Corea e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, non è accompagnata da alcuna spiegazione concreta e circostanziata nella replica né suffragata da elementi di prova concreti quanto all’impatto di tali altri fattori sui prezzi coreani.
294
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la ricorrente non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errori manifesti di valutazione e violato l’articolo 3, paragrafo 3, o l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base per aver applicato il suo metodo di calcolo del margine di pregiudizio e dell’aliquota del dazio antidumping o che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i suoi diritti della difesa.
295
Di conseguenza, il terzo motivo deve essere integralmente respinto.
[
omissis
]
E.
Conclusione
341
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere integralmente respinto.
[
omissis
]
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La LG Chem, Ltd. si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, dalla BASF Antwerpen NV, dalla [OSCURATO:PERSONA] NV e dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH.
Kowalik-Bańczyk
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 marzo 2025.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.
(
1
) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.