CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 49553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto dell'Il aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, ritenuto sussistente il fumus del delitto di trasferimento fraudolento di valori, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod.pen., ascritto agli indagati a [OSCURATO:PERSONA] ed al figlio [OSCURATO:PERSONA], disponeva il sequestro preventivo della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", amministrata da quest'ultimo; il Tribunale di Messina, con ordinanza del 10 maggio 2022, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che le conversazioni richiamate dal decidente non delineavano in modo esplicito la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa le pregresse condotte del padre, quanto piuttosto la espressa volontà di voler fare affari con un soggetto, [OSCURATO:PERSONA], destinatario di provvedimento di sequestro ex D.Igs. 159/2011; la circostanza che la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. fosse stata creata per eludere la possibile applicazione di una misura di prevenzione reale era un dato che non poteva essere attribuito a [OSCURATO:PERSONA], il quale poteva anche ben essere consapevole del fatto che la società sarebbe stata gestita direttamente dal padre, ma non necessariamente doveva concorrere nell'azione in quanto animato dalla volontà di eludere l'applicazione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione. Il difensore rileva che il Tribunale del Riesame non si era confrontato con il provvedimento emesso dal Tribunale di Messina, Sezione misure di prevenzione, nei confronti della ditta [OSCURATO:PERSONA], del quale non vi era traccia/né era dato sapere se a cagione del sequestro vi fosse la longa manus di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo apoditticamente che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. fosse stata creata dal padre per "neutralizzare i nefasti effetti scaturiti dall'essere appena stato attinto da un sequestro ex art. 20 D.Lgs. n.159/2011 che lo aveva privato della possibilità di gestire la ditta individuale formalmente intestata ad [OSCURATO:PERSONA]" Il difensore aggiunge che il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari era stato censurato anche in relaziona alla configurabilità dell'ipotesi accusatoria in assenza di alcuni accertamenti in ordine alle risorse economiche necessarie alla creazione dell'azienda; sul punto, non vi era alcun riferimento alla riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] di somme o proventi funzionaei alla costituzione della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. o alla ditta [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.11 difensore eccepisce la violazione degli artt. 321 e 240 bis cod.pen. in relazione alla sussistenza del periculum in mora, essendosi il Tribunale limitato a sostenere un generico "patente rischio che nell'assenza di intervento cautelare le conseguenze dannose della fattispecie delittuosa possano essere protratte nel tempo"; non vi era alcun riferimento alla concreta possibilità che la società potesse essere venduta, dispersa, alienata, dovendosi piuttosto desumere il contrario, posto che l'ipotesi accusatoria si fondava sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] voleva continuare ad espletare attività lavorativa presso il mercato ortofrutticolo di Nasari anche in conseguenza di un provvedimento ablativo che avrebbe colpito una ditta di cui era socio occulto; né, tantomeno, veniva evidenziata, sulla scorta del materiale indiziario in atti, la precipua volontà di agevolare la consorteria o utilizzare la società come strumento, ad esempio, per riciclare proventi illeciti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile: in particolare, il Tribunale ha evidenziato che a seguito del sequestro delle ditte formalmente intestate a [OSCURATO:PERSONA], lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso di poter contare ancora su Imbesi nella nuova attività economica che avevano già messo in moto, e il padre Mariano, nel corso di una conversazione intercettata il 22 dicembre, aveva spiegato molto chiaramente al figlio di essere il padrone della [OSCURATO:PERSONA], fatto del quale Salvatore si era dimostrato consapevole ("la ditta non sono io, lo so"); il Tribunale ha quindi esposto le motivazioni per le quali dopo che la ditta [OSCURATO:PERSONA] era stata attinta dal vincolo cautelare, [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della collaborazione del figlio, aveva utilizzato una nuova struttura societaria ([OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.) per continuare l'attività delittuosa. Il Tribunale ha motivato anche sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo a [OSCURATO:PERSONA], ricavata dalle conversazioni intercettate, e sul requisito del periculum (pag. 6 ordinanza impugnata). 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma