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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 10480/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24914-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] IIn. 269, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatapresso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1 4 1/ 202 2 del la CORTE DI APPELLO di SALERNO, depositata il 09/02/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazionenotificato il 13.1.2003 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Salerno, invocando la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare del 6.10.2000, sottoscritto tra le parti, e l’accertamento del saldo ancora dovuto con scomputo del minor valore del bene oggetto della programmata compravendita.

Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare di cui è causa per inadempimento dell’attore e condannare il Siani alla restituzione del bene immobile, previa dichiarazione della natura simulata dei contratti di locazione dal medesimo sottoscritti in data 1.10.2000 in favore di terzi.

Il contraddittorio veniva esteso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed il Tribunale, con sentenza n. 4821/2017, rigettava la domanda principale, accogliendo invece quella riconvenzionale.

Con la sentenza impugnata, n. 141/2022, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame interposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Proponericorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA], per aver acquistato dalla medesima il bene oggetto di causa.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., laparte ricorrente ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, conl’unico motivo la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1453, 1455 c.c. e 112c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze di fatto, nell’ambito del giudizio concernente la sussistenza dell’inadempimento grave imputabile ad una delle parti dello stesso.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso avverso statuizione di rigetto della domanda principale ex art. 4 2932 c.c. e di riduzione del prezzo, nonché di accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita (doppia conforme).

Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso il ricorrente censura la statuizione del giudice di merito, che ha ritenuto sussistente il grave inadempimento imputabile al Siani.

Il ricorrente contrappone, alla valutazione del fatto operata dal giudice di merito, una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza tener conto del duplice principio secondo cui non è consentita, in sede di legittimità, la revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale (Cass.

S.U., Sentenza n. 24148 del 25.10.2013, Rv. 627790), né è possibile proporre un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, poiché “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

La Corte di Appello, nel caso di specie, ha ritenuto che il Siani, promissario acquirente, non avesse provato di aver puntualmente adempiuto alle sue obbligazioni ed avesse allegato, come motivi di diminuito valore del cespite, circostanze che egli conosceva perfettamente all’epoca della firma del preliminare“. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c.

Lamemoria depositat a dall a part e ricorrente non offr e argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 15.000per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge.

Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24914-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] IIn. 269, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatapresso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1 4 1/ 202 2 del la CORTE DI APPELLO di SALERNO, depositata il 09/02/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazionenotificato il 13.1.2003 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Salerno, invocando la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare del 6.10.2000, sottoscritto tra le parti, e l’accertamento del saldo ancora dovuto con scomputo del minor valore del bene oggetto della programmata compravendita. Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare di cui è causa per inadempimento dell’attore e condannare il Siani alla restituzione del bene immobile, previa dichiarazione della natura simulata dei contratti di locazione dal medesimo sottoscritti in data 1.10.2000 in favore di terzi. Il contraddittorio veniva esteso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed il Tribunale, con sentenza n. 4821/2017, rigettava la domanda principale, accogliendo invece quella riconvenzionale. Con la sentenza impugnata, n. 141/2022, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame interposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure, confermandola. Proponericorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA], per aver acquistato dalla medesima il bene oggetto di causa.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., laparte ricorrente ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. Passando all’esame dei motivi di ricorso, conl’unico motivo la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1453, 1455 c.c. e 112c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze di fatto, nell’ambito del giudizio concernente la sussistenza dell’inadempimento grave imputabile ad una delle parti dello stesso. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso avverso statuizione di rigetto della domanda principale ex art. 4 2932 c.c. e di riduzione del prezzo, nonché di accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita (doppia conforme). Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso il ricorrente censura la statuizione del giudice di merito, che ha ritenuto sussistente il grave inadempimento imputabile al Siani. Il ricorrente contrappone, alla valutazione del fatto operata dal giudice di merito, una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza tener conto del duplice principio secondo cui non è consentita, in sede di legittimità, la revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale (Cass. S.U., Sentenza n. 24148 del 25.10.2013, Rv. 627790), né è possibile proporre un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, poiché “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). La Corte di Appello, nel caso di specie, ha ritenuto che il Siani, promissario acquirente, non avesse provato di aver puntualmente adempiuto alle sue obbligazioni ed avesse allegato, come motivi di diminuito valore del cespite, circostanze che egli conosceva perfettamente all’epoca della firma del preliminare“. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. Lamemoria depositat a dall a part e ricorrente non offr e argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 15.000per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge. Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
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