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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42030/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 novembre 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Novara del 10 luglio 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] - riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante - era stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990 e 99, comma 3, cod. pen.

L'imputato, in particolare, era stato ritenuto responsabile di avere illecitamente ricevuto e detenuto, in vista della cessione ad uno specifico soggetto, e quindi in veste di corriere, sostanza stupefacente del tipo hashish, divisa in diverse • confezioni per un totale di kg. 11,766, e del tipo cocaina, suddivisa in 77 involucri ternnosaldati per un totale di gr. 150,70.

Con la recidiva specifica ed infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella sua massima estensione.

Diffusamente dando atto dei precedenti interpretativi resi in materia dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale, il ricorrente lamenta che, nel caso di specie, il giudice di secondo grado avrebbe negato il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione nella sua misura massima senza rendere nessuna adeguata motivazione sul punto.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come la censura in questa sede dedotta riproponga una stessa doglianza eccepita nel giudizio di appello, rispetto alla quale non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. La doglianza dedotta è stata eccepita in maniera aspecifica e generica rispetto alla peculiarità del caso concreto, mancando di confrontarsi con la congrua motivazione resa da parte della Corte territoriale.

Nel caso di specie, infatti, la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale, dando conto delle ragioni che hanno guidato la Corte di appello, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad esercitare il potere discrezionale riconosciutogli dagli artt. 132 e 133 cod. pen. conferendo il beneficio dell'applicazione dell'attenuante ex art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attraverso una congrua motivazione, con cui ne ha giustificato il riconoscimento non nella sua massima estensione, ma comunque oltre la metà.

Per come adeguatamente esplicato nella sentenza impugnata, in virtù di una motivazione certamente non illogica, la riduzione nel massimo della pena per la collaborazione è stata «preclusa, oltre dalla già evidenziata gravità del fatto e dalla non episodicità dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] connessi al narcotraffico, soprattutto dalla circostanza che, successivamente ai fatti de quibus, Boutouil è stato raggiunto da altro provvedimento cautelare per comportamenti criminosi posteriori ad essi, con ciò manifestando la non completa rivisitazione delle scelte criminali intraprese nonostante la collaborazione prestata nel procedimento in oggetto».

Le censure mosse a tale percorso argonnentativo - invece assolutamente lineare — appaiono, invero, meramente assertive, inconsistenti, oltre che orientate a sollecitare una nuova e non consentita valutazione, in questa sede, della congruità della pena.

3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'11 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 novembre 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Novara del 10 luglio 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] - riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante - era stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990 e 99, comma 3, cod. pen. L'imputato, in particolare, era stato ritenuto responsabile di avere illecitamente ricevuto e detenuto, in vista della cessione ad uno specifico soggetto, e quindi in veste di corriere, sostanza stupefacente del tipo hashish, divisa in diverse • confezioni per un totale di kg. 11,766, e del tipo cocaina, suddivisa in 77 involucri ternnosaldati per un totale di gr. 150,70. Con la recidiva specifica ed infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella sua massima estensione. Diffusamente dando atto dei precedenti interpretativi resi in materia dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale, il ricorrente lamenta che, nel caso di specie, il giudice di secondo grado avrebbe negato il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione nella sua misura massima senza rendere nessuna adeguata motivazione sul punto. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come la censura in questa sede dedotta riproponga una stessa doglianza eccepita nel giudizio di appello, rispetto alla quale non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. La doglianza dedotta è stata eccepita in maniera aspecifica e generica rispetto alla peculiarità del caso concreto, mancando di confrontarsi con la congrua motivazione resa da parte della Corte territoriale. Nel caso di specie, infatti, la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale, dando conto delle ragioni che hanno guidato la Corte di appello, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad esercitare il potere discrezionale riconosciutogli dagli artt. 132 e 133 cod. pen. conferendo il beneficio dell'applicazione dell'attenuante ex art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attraverso una congrua motivazione, con cui ne ha giustificato il riconoscimento non nella sua massima estensione, ma comunque oltre la metà. Per come adeguatamente esplicato nella sentenza impugnata, in virtù di una motivazione certamente non illogica, la riduzione nel massimo della pena per la collaborazione è stata «preclusa, oltre dalla già evidenziata gravità del fatto e dalla non episodicità dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] connessi al narcotraffico, soprattutto dalla circostanza che, successivamente ai fatti de quibus, Boutouil è stato raggiunto da altro provvedimento cautelare per comportamenti criminosi posteriori ad essi, con ciò manifestando la non completa rivisitazione delle scelte criminali intraprese nonostante la collaborazione prestata nel procedimento in oggetto». Le censure mosse a tale percorso argonnentativo - invece assolutamente lineare — appaiono, invero, meramente assertive, inconsistenti, oltre che orientate a sollecitare una nuova e non consentita valutazione, in questa sede, della congruità della pena. 3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 otto
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