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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07183/2026

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 11897/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenzen.221/2022 depositata il 09/02/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 11897/2022Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7183/2026Data pubblicazione 25/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, stante lamancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate riscossione,costituitasi al solo scopo di partecipare all’udienza di discussioneNumero registro generale 11897/2022Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7183/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 11897/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenzen.221/2022 depositata il 09/02/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 11897/2022Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7183/2026Data pubblicazione 25/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, stante lamancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate riscossione,costituitasi al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Antonella Dell'Orfano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 11897/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenzen.221/2022 depositata il 09/02/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 11897/2022Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7183/2026Data pubblicazione 25/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, stante lamancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate riscossione,costituitasi al solo scopo di partecipare all’udienza di discussioneNumero registro generale 11897/2022Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7183/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 11897/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenzen.221/2022 depositata il 09/02/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 11897/2022Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 7183/2026Data pubblicazione 25/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, stante lamancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate riscossione,costituitasi al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Antonella Dell'Orfano
Sentenza Cassazione n. 07183/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris