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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2017

Cassazione n. 33358/2022

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ORDINANZA sul ricorso 22659/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 64 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 193/2017 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, pubblicata il 23/03/2017 R.G. n. 974/2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 19/10/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO - che, con sentenza del 23 marzo 2017, la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Pescara, accoglieva nei limiti della prescrizione quinquennale che faceva decorrere questa a ritroso dal 7.4.2014, data della messa in mora, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Pescara avente ad oggetto il riconoscimento del diritto della medesima, dipendente con qualifica di infermiera, ad essere retribuita per il tempo ulteriore rispetto all'orario del turno per lo scambio delle consegne con i colleghi e per indossare e disnnettere la divisa di lavoro; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provato essere le operazioni suddette definite quanto a luogo e tempo dal datore di lavoro e così, qualificabili non quali atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, bensì come lavoro effettivo, in relazione al quale si configura l'obbligo del pagamento della retribuzione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Azienda USL di Pescara, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]; - che entrambe le parti hanno poi depositato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la AUSL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, R.d.l. n. 692/1923 e 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003, 1362 e 1363 c.c., imputa alla Corte territoriale l'aver erroneamente apprezzato la posizione del lavoratore nel rapporto con il datore di lavoro con riferimento all'esecuzione delle attività in questione (scambio di consegne e vestizione e disrnissione della divisa di lavoro) insuscettibile, a suo dire, di essere qualificata in termini di eterodirezione, per non essere il lavoratore in quei frangenti a disposizione del datore; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. c) e 3, d.lgs. n. 66/2003 e 26 e 34 CCNL per il [OSCURATO:PERSONA] relativo al quadriennio 1998/2001, la AUSL ricorrente imputa alla Corte territoriale l'aver qualificato il tempo dedicato alle incombenze in questione come lavoro effettivo e quindi ulteriore rispetto all'orario normale, ovvero come lavoro straordinario, senza adeguatamente valutare la disciplina contrattuale dell'istituto tesa a limitarne il ricorso; - che il primo motivo si appalesa inammissibile limitandosi la AUSL ricorrente ad opporre il proprio apprezzamento della fattispecie in rapporto all'orientamento espresso da questa Corte, cui mostra piena adesione, alla valutazione che, in termini pienamente conformi a quell'orientamento (il riferimento è, da ultimo a Cass. 20.10.2022, n. 30958; Cass. 10.11.2021, n. 33258; Cass. 10.6.2020, n. 11049) la Corte territoriale ha puntualmente ed insindacabilmente operato in fatto; - che, dal canto suo, il secondo motivo, si rivela infondato alla luce della qualificazione delle attività in questione come eterodirette da qui derivando, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, il risultare il tempo ulteriore impiegato per l'esecuzione di quelle attività e così l'espletato lavoro straordinario come imposto dall'amministrazione datrice, essendo semmai questa a non essersi conformata alla disciplina contrattuale e a dover assumerne la responsabilità; - che il ricorso va, quindi, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delrricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 22659/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 64 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 193/2017 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, pubblicata il 23/03/2017 R.G. n. 974/2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 19/10/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO - che, con sentenza del 23 marzo 2017, la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Pescara, accoglieva nei limiti della prescrizione quinquennale che faceva decorrere questa a ritroso dal 7.4.2014, data della messa in mora, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Pescara avente ad oggetto il riconoscimento del diritto della medesima, dipendente con qualifica di infermiera, ad essere retribuita per il tempo ulteriore rispetto all'orario del turno per lo scambio delle consegne con i colleghi e per indossare e disnnettere la divisa di lavoro; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provato essere le operazioni suddette definite quanto a luogo e tempo dal datore di lavoro e così, qualificabili non quali atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, bensì come lavoro effettivo, in relazione al quale si configura l'obbligo del pagamento della retribuzione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Azienda USL di Pescara, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]; - che entrambe le parti hanno poi depositato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la AUSL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, R.d.l. n. 692/1923 e 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003, 1362 e 1363 c.c., imputa alla Corte territoriale l'aver erroneamente apprezzato la posizione del lavoratore nel rapporto con il datore di lavoro con riferimento all'esecuzione delle attività in questione (scambio di consegne e vestizione e disrnissione della divisa di lavoro) insuscettibile, a suo dire, di essere qualificata in termini di eterodirezione, per non essere il lavoratore in quei frangenti a disposizione del datore; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. c) e 3, d.lgs. n. 66/2003 e 26 e 34 CCNL per il [OSCURATO:PERSONA] relativo al quadriennio 1998/2001, la AUSL ricorrente imputa alla Corte territoriale l'aver qualificato il tempo dedicato alle incombenze in questione come lavoro effettivo e quindi ulteriore rispetto all'orario normale, ovvero come lavoro straordinario, senza adeguatamente valutare la disciplina contrattuale dell'istituto tesa a limitarne il ricorso; - che il primo motivo si appalesa inammissibile limitandosi la AUSL ricorrente ad opporre il proprio apprezzamento della fattispecie in rapporto all'orientamento espresso da questa Corte, cui mostra piena adesione, alla valutazione che, in termini pienamente conformi a quell'orientamento (il riferimento è, da ultimo a Cass. 20.10.2022, n. 30958; Cass. 10.11.2021, n. 33258; Cass. 10.6.2020, n. 11049) la Corte territoriale ha puntualmente ed insindacabilmente operato in fatto; - che, dal canto suo, il secondo motivo, si rivela infondato alla luce della qualificazione delle attività in questione come eterodirette da qui derivando, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, il risultare il tempo ulteriore impiegato per l'esecuzione di quelle attività e così l'espletato lavoro straordinario come imposto dall'amministrazione datrice, essendo semmai questa a non essersi conformata alla disciplina contrattuale e a dover assumerne la responsabilità; - che il ricorso va, quindi, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delrricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello
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