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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10779/2025

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8297/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Comune di Cave, Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – avverso la sentenza n. 1221/2022 della Corte d’appello di Roma , depositata il 22febbraio 2022; [OSCURATO:PERSONA] civile ─ Estinzione del processo ─ Per rinuncia agli atti del giudizio ─ Rinuncia agli atti del giudizio in momento anteriorealla costituzione della controparte ─ Statuizione sullespese Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marz o 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, nel 2015, davanti al Tribunale di Tivoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Cave e la [OSCURATO:PERSONA] 2 S.p.A. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento delle abitazioni di loro proprietà, a causa della presunta situazione di grave pericolo determinata dallo sgombero dispostoa partire dal 20 maggio 2014 ; esteso il contradittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] . , rispettivamente chiamate in causa, per esserne manlevati, dal Comune e da Acea, il Tribunale pronunciò sentenza con la quale rigettò la domanda, compensando per intero tra le parti le spese del giudizio; di tale ultima decisione si dolsero gli odierni ricorrenti proponendo sul punto gravame; avendo però in seguito ottenuto stragiudizialmente, da parte degli attori, il rimborso delle reclamate spese del giudizio di primo grado notificarono atto di rinuncia all’appello; con sentenza n. 1221 del 2022 la Corte d’appello di Roma, preso atto di tale rinuncia,ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art.306 c.p.c., condannando però gli appellanti rinuncianti a rifondere le spese del grado in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] 2 S.p.a., costituitesi in giudizio; per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso affidato a due motivi; nessuno degli intimati svolgedifese nella presente sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;i ricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: non v’è prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. , litisconsorte necessaria in quanto chiamata in garanzia da [OSCURATO:SOCIETA]., invece ritualmente evocata nel presente giudizio; deve pertanto essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.; la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., fissando a tal fine termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8297/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Comune di Cave, Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – avverso la sentenza n. 1221/2022 della Corte d’appello di Roma , depositata il 22febbraio 2022; [OSCURATO:PERSONA] civile ─ Estinzione del processo ─ Per rinuncia agli atti del giudizio ─ Rinuncia agli atti del giudizio in momento anteriorealla costituzione della controparte ─ Statuizione sullespese Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marz o 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, nel 2015, davanti al Tribunale di Tivoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Cave e la [OSCURATO:PERSONA] 2 S.p.A. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento delle abitazioni di loro proprietà, a causa della presunta situazione di grave pericolo determinata dallo sgombero dispostoa partire dal 20 maggio 2014 ; esteso il contradittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] . , rispettivamente chiamate in causa, per esserne manlevati, dal Comune e da Acea, il Tribunale pronunciò sentenza con la quale rigettò la domanda, compensando per intero tra le parti le spese del giudizio; di tale ultima decisione si dolsero gli odierni ricorrenti proponendo sul punto gravame; avendo però in seguito ottenuto stragiudizialmente, da parte degli attori, il rimborso delle reclamate spese del giudizio di primo grado notificarono atto di rinuncia all’appello; con sentenza n. 1221 del 2022 la Corte d’appello di Roma, preso atto di tale rinuncia,ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art.306 c.p.c., condannando però gli appellanti rinuncianti a rifondere le spese del grado in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] 2 S.p.a., costituitesi in giudizio; per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso affidato a due motivi; nessuno degli intimati svolgedifese nella presente sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;i ricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: non v’è prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. , litisconsorte necessaria in quanto chiamata in garanzia da [OSCURATO:SOCIETA]., invece ritualmente evocata nel presente giudizio; deve pertanto essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.; la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., fissando a tal fine termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile d
Sentenza Cassazione n. 10779/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris