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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 32436/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14142-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.14142/2021 Cron.

Rep.

Ud.26/09/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 517/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 16/11/2020 R.G.N. 58/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 14142/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 16.11.2020 n. 517, la Corte d’appello di Caltanissetta respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Enna che aveva accolto l’opposizione all’avviso di addebito emesso dall’Inps che aveva presentato [OSCURATO:PERSONA], libero professionista iscritto all’Albo degli Architetti, attinente alla contribuzione previdenziale derivante dall’iscrizione di quest’ultimo alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, cui l’Inps aveva proceduto d’ufficio per l’anno 2008.

Il tribunale dichiarava insussistente l’obbligo contributivo, in quanto alla luce della normativa di riferimento, non sussistevano i presupposti per l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps.

La Corte d’appello, da parte sua, a supporto dei propri assunti di rigetto del gravame dell’Inps, pur aderendo alla tesi della sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto il debito contributivo prescritto in relazione all’annualità in contestazione; infatti, tra la data di scadenza dei termini per il versamento (quale dies a quo) e la data di ricezione dell’avviso bonario (quale dies ad quem ), era decorso il termine di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva.

Inoltre, la Corte del merito ha escluso che il professionista avesse tenuto un comportamento doloso di occultamento del debito previdenziale, per poter applicare la sospensione del termine prescrizionale, di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. (infatti, l’omessa compilazione del quadro RR, non poteva considerarsi una preordinazione volta ad occultare gli importi dovuti).

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/97, dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM del 4.6.2009 (pubblicato in GU n. 137 del 16.6.09), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione del credito contributivo per il 2008, non considerando che per il dies a quo della prescrizione occorreva tener conto del termine prorogato dal DPCM in rubrica, fino al 6.7.09, cosicché la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta il 2.7.14 doveva considerarsi tempestiva.

Il motivo è fondato.

Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21).

Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (cfr. Cass. n. 10273/21 cit, in motivazione).

Ciò detto, alla luce dello slittamento della scadenza per il versamento dei contributi per l’anno 2008 al 6.7.09, sulla base del DPCM 4 giugno 2009, (pubblicato sulla G.U. n. 137 del 16.6.09), la richiesta di pagamento dell’Inps pervenuta al destinatario il 2.7.14 (cfr. p. 5 della sentenza impugnata), risulta tempestiva e il relativo credito contributivo non prescritto.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14142-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.14142/2021 Cron. Rep. Ud.26/09/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 517/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 16/11/2020 R.G.N. 58/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 14142/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 16.11.2020 n. 517, la Corte d’appello di Caltanissetta respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Enna che aveva accolto l’opposizione all’avviso di addebito emesso dall’Inps che aveva presentato [OSCURATO:PERSONA], libero professionista iscritto all’Albo degli Architetti, attinente alla contribuzione previdenziale derivante dall’iscrizione di quest’ultimo alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, cui l’Inps aveva proceduto d’ufficio per l’anno 2008. Il tribunale dichiarava insussistente l’obbligo contributivo, in quanto alla luce della normativa di riferimento, non sussistevano i presupposti per l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps. La Corte d’appello, da parte sua, a supporto dei propri assunti di rigetto del gravame dell’Inps, pur aderendo alla tesi della sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto il debito contributivo prescritto in relazione all’annualità in contestazione; infatti, tra la data di scadenza dei termini per il versamento (quale dies a quo) e la data di ricezione dell’avviso bonario (quale dies ad quem ), era decorso il termine di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva. Inoltre, la Corte del merito ha escluso che il professionista avesse tenuto un comportamento doloso di occultamento del debito previdenziale, per poter applicare la sospensione del termine prescrizionale, di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. (infatti, l’omessa compilazione del quadro RR, non poteva considerarsi una preordinazione volta ad occultare gli importi dovuti). Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/97, dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM del 4.6.2009 (pubblicato in GU n. 137 del 16.6.09), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione del credito contributivo per il 2008, non considerando che per il dies a quo della prescrizione occorreva tener conto del termine prorogato dal DPCM in rubrica, fino al 6.7.09, cosicché la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta il 2.7.14 doveva considerarsi tempestiva. Il motivo è fondato. Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21). Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (cfr. Cass. n. 10273/21 cit, in motivazione). Ciò detto, alla luce dello slittamento della scadenza per il versamento dei contributi per l’anno 2008 al 6.7.09, sulla base del DPCM 4 giugno 2009, (pubblicato sulla G.U. n. 137 del 16.6.09), la richiesta di pagamento dell’Inps pervenuta al destinatario il 2.7.14 (cfr. p. 5 della sentenza impugnata), risulta tempestiva e il relativo credito contributivo non prescritto. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d
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