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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15524/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.i. 03024880720, in persona del legalerappresentante p.t. -IntimatoAvverso la sentenza n. 1294/2016, pronunciata dalla Commissione tributariaregionale della Puglia, depositata il 23.05.2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28 aprile2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],A seguito di verifica fiscale condotta dalla GdF presso la societàcontribuente, fu riscontrata l’erronea applicazione della normativa fiscalequanto agli acquisti intracomunitari, in particolare l’irregolare presentazionedei modelli intrastat2 per l’omessa indicazione di alcuni dati relativiRGN 14/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 14/2017Numero sezionale 3522 2/2026Numero di raccolta generale 15524/2026Data pubblicazione 21/05/2026all’ammontare dei costi dei trasporti addebitati in fattura.

La società, pureseguendo le variazioni ai fini fiscali, aveva omesso di eseguire le rettifichedegli elenchi Intra, omettendo di presentare i modeli Intra2.

L’Agenzia delleentrate irrogò le sanzioni relativamente agli anni d’imposta 2008, 2009 e2010.Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diBari, che con sentenza n. 48/2014 accolse le ragioni della contribuente.L’Ufficio, prestando acquiescenza alle statuizioni relative alle violazioniper l’irregolare tenuta della contabilità, appellò la decisione quantoall’annullamento delle sanzioni afferenti le irregolarità relative alla omessa otardiva presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquistiintracomunitari (intrastat 2), richiesto dall’art. 50, comma 6, d.l. 331/1993.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia accolse parzialmentel’appello.

Prendendo atto dell’acquiescenza all’annullamento delle sanzionirelative alle irregolarità contabili contestate, e, al contrario, dell’insistenzasu quelle relative agli obblighi prescritti dall’art. 50 cit., accolsel’impugnazione erariale ma ridusse le sanzioni, rideterminandole secondo leregole del cumulo giuridico.Per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria haproposto ricorso, affidato a due motivi.Nelle more del giudizio la contribuente aderiva alla definizione agevolatadisciplinata dal d.l. n. 119/2018, nei cui confronti tuttavia l’ufficio esprimevadiniego (per versamento insufficiente), chiedendo la decisione della lite.Nell’adunanza camerale del 28 aprile 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONELa ricorrente ha denunciato con il primo motivo la violazione ed errataapplicazione dell’art. 11, comma 4, del d.lgv. n. 471/1997.Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazionedell’art. 12, commi 1 e 2, d.lgv. n. 472/1997.Lamenta che il giudice regionale erroneamente avrebbe determinato lasanzione, applicando i principi del cumulo giuridico, laddove la fattispecieandava regolata secondo il principio del cumulo materiale, senza tener contodella disciplina prevista dall’art. 12 cit.I predetti motivi, da esaminare unitariamente, sono fondati.RGN 14/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale3 1 4/2017Numero sezionale 3522/2026Numero di raccolta generale 15524/2026Premesso che la fattispecie per cui è causa afferisce alla violazione degliData pubblicazione 21/05/2026obblighi di trasmissione dei modelli Intrast2, ossia degli elenchi riepilogatividelle cessioni e degli acquisti intracomunitari, e chiarito che nel caso dispecie per le annualità 2008/2010 erano state accertate omissioni o ritardinella presentazione di alcuni dei suddetti modelli, così violando laprescrizione dell’art. 50, comma 6, del d.P.R. n. 331/1993 ratione temporisvigente, deve innanzitutto avvertirsi che con la sentenza impugnata è statodefinitivamente accertato che le suddette violazioni, pur formali, andavanoapplicate.Costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di sanzioniamministrative, in base al combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3,e 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, le violazioni tributarie possonoessere "sostanziali", se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sulversamento, "formali", se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllopur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento,oppure "meramente formali", perché non influenti sulla determinazione dellabase imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e non arrecantipregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo; solo tali ultime violazioninon sono punibili per inoffensività, dovendo la valutazione concreta circa lanatura "formale" o "meramente formale" della violazione compiersi in baseall'idoneità "ex ante" della condotta a recare detto pregiudizio all'eserciziodelle azioni di controllo (cfr. Cass., 17 dicembre 2020, 28938; 27 luglio2025, n. 21551).Pur se dal medesimo ricorso emerge che la questione era stata postanelle difese della contribuente, la sentenza ora al vaglio della Corte,impugnata dalla sola parte erariale (in ordine al calcolo delle sanzioni), hariconosciuto implicitamente la natura formale delle stesse, perché,diversamente, ove ne avesse riconosciuto la natura meramente formale,avrebbe dovuto ritenere la condotta inoffensiva e pertanto non sanzionabile.La suddetta statuizione, non impugnata dalla società, rimasta intimata,è da considerarsi dunque definitiva.Ciò chiarito, la difesa dell’Agenzia delle entrate sostiene che alleviolazioni per cui è causa, se ripetute, non trova applicazione ladeterminazione secondo le regole del cumulo giuridico.

Ciò per lo stessotenore letterale della norma, che impedirebbe l’applicazione dell’art. 12,RGN 14/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 14/2017Numero sezionale 3542 2/2026Numero di raccolta generale 15524/2026Data pubblicazione 21/05/2026comma 2, d.lgv. n. 472/1997, esplicando uno specifico criterio di calcolodella sanzione.La norma in verità così recita: «L'omessa presentazione degli elenchi dicui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero laloro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con lasanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla metà incaso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagliuffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo.

La sanzione non siapplica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche aseguito di richiesta».Posto che nel caso di specie non ci si trova né dinanzi ad unapresentazione tardiva entro i trenta giorni, che dà luogo ad una riduzionedella sanzione, né dinanzi ad una integrazione di dati mancanti o inesatti,cui il contribuente abbia tempestivamente provveduto con trasmissionedell’elenco corretto, il dato letterale è chiaro ed inequivoco nel disporre chela sanzione è applicata “per ciascuno di essi”, ossia gli elenchi.

Ne consegueche le modalità di calcolo dell’Ufficio, che aveva proceduto con il cumulomateriale, erano state corrette, senza possibilità di applicazione del principiodel cumulo giuridico.La sentenza in conclusione va cassata e la causa va rinviata alla Cortedi giustizia tributaria di II grado della Puglia, che in diversa composizione,oltre che procedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità,provvederà al riesame dell’appello erariale.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Puglia, cui demanda, in diversacostituzione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026La PresidenteTania HMELJAKRGN 14/2017Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.i. 03024880720, in persona del legalerappresentante p.t. -IntimatoAvverso la sentenza n. 1294/2016, pronunciata dalla Commissione tributariaregionale della Puglia, depositata il 23.05.2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28 aprile2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],A seguito di verifica fiscale condotta dalla GdF presso la societàcontribuente, fu riscontrata l’erronea applicazione della normativa fiscalequanto agli acquisti intracomunitari, in particolare l’irregolare presentazionedei modelli intrastat2 per l’omessa indicazione di alcuni dati relativiRGN 14/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 14/2017Numero sezionale 3522 2/2026Numero di raccolta generale 15524/2026Data pubblicazione 21/05/2026all’ammontare dei costi dei trasporti addebitati in fattura. La società, pureseguendo le variazioni ai fini fiscali, aveva omesso di eseguire le rettifichedegli elenchi Intra, omettendo di presentare i modeli Intra2. L’Agenzia delleentrate irrogò le sanzioni relativamente agli anni d’imposta 2008, 2009 e2010.Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diBari, che con sentenza n. 48/2014 accolse le ragioni della contribuente.L’Ufficio, prestando acquiescenza alle statuizioni relative alle violazioniper l’irregolare tenuta della contabilità, appellò la decisione quantoall’annullamento delle sanzioni afferenti le irregolarità relative alla omessa otardiva presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquistiintracomunitari (intrastat 2), richiesto dall’art. 50, comma 6, d.l. 331/1993.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia accolse parzialmentel’appello. Prendendo atto dell’acquiescenza all’annullamento delle sanzionirelative alle irregolarità contabili contestate, e, al contrario, dell’insistenzasu quelle relative agli obblighi prescritti dall’art. 50 cit., accolsel’impugnazione erariale ma ridusse le sanzioni, rideterminandole secondo leregole del cumulo giuridico.Per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria haproposto ricorso, affidato a due motivi.Nelle more del giudizio la contribuente aderiva alla definizione agevolatadisciplinata dal d.l. n. 119/2018, nei cui confronti tuttavia l’ufficio esprimevadiniego (per versamento insufficiente), chiedendo la decisione della lite.Nell’adunanza camerale del 28 aprile 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONELa ricorrente ha denunciato con il primo motivo la violazione ed errataapplicazione dell’art. 11, comma 4, del d.lgv. n. 471/1997.Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazionedell’art. 12, commi 1 e 2, d.lgv. n. 472/1997.Lamenta che il giudice regionale erroneamente avrebbe determinato lasanzione, applicando i principi del cumulo giuridico, laddove la fattispecieandava regolata secondo il principio del cumulo materiale, senza tener contodella disciplina prevista dall’art. 12 cit.I predetti motivi, da esaminare unitariamente, sono fondati.RGN 14/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale3 1 4/2017Numero sezionale 3522/2026Numero di raccolta generale 15524/2026Premesso che la fattispecie per cui è causa afferisce alla violazione degliData pubblicazione 21/05/2026obblighi di trasmissione dei modelli Intrast2, ossia degli elenchi riepilogatividelle cessioni e degli acquisti intracomunitari, e chiarito che nel caso dispecie per le annualità 2008/2010 erano state accertate omissioni o ritardinella presentazione di alcuni dei suddetti modelli, così violando laprescrizione dell’art. 50, comma 6, del d.P.R. n. 331/1993 ratione temporisvigente, deve innanzitutto avvertirsi che con la sentenza impugnata è statodefinitivamente accertato che le suddette violazioni, pur formali, andavanoapplicate.Costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di sanzioniamministrative, in base al combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3,e 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, le violazioni tributarie possonoessere "sostanziali", se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sulversamento, "formali", se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllopur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento,oppure "meramente formali", perché non influenti sulla determinazione dellabase imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e non arrecantipregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo; solo tali ultime violazioninon sono punibili per inoffensività, dovendo la valutazione concreta circa lanatura "formale" o "meramente formale" della violazione compiersi in baseall'idoneità "ex ante" della condotta a recare detto pregiudizio all'eserciziodelle azioni di controllo (cfr. Cass., 17 dicembre 2020, 28938; 27 luglio2025, n. 21551).Pur se dal medesimo ricorso emerge che la questione era stata postanelle difese della contribuente, la sentenza ora al vaglio della Corte,impugnata dalla sola parte erariale (in ordine al calcolo delle sanzioni), hariconosciuto implicitamente la natura formale delle stesse, perché,diversamente, ove ne avesse riconosciuto la natura meramente formale,avrebbe dovuto ritenere la condotta inoffensiva e pertanto non sanzionabile.La suddetta statuizione, non impugnata dalla società, rimasta intimata,è da considerarsi dunque definitiva.Ciò chiarito, la difesa dell’Agenzia delle entrate sostiene che alleviolazioni per cui è causa, se ripetute, non trova applicazione ladeterminazione secondo le regole del cumulo giuridico. Ciò per lo stessotenore letterale della norma, che impedirebbe l’applicazione dell’art. 12,RGN 14/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 14/2017Numero sezionale 3542 2/2026Numero di raccolta generale 15524/2026Data pubblicazione 21/05/2026comma 2, d.lgv. n. 472/1997, esplicando uno specifico criterio di calcolodella sanzione.La norma in verità così recita: «L'omessa presentazione degli elenchi dicui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero laloro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con lasanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla metà incaso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagliuffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non siapplica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche aseguito di richiesta».Posto che nel caso di specie non ci si trova né dinanzi ad unapresentazione tardiva entro i trenta giorni, che dà luogo ad una riduzionedella sanzione, né dinanzi ad una integrazione di dati mancanti o inesatti,cui il contribuente abbia tempestivamente provveduto con trasmissionedell’elenco corretto, il dato letterale è chiaro ed inequivoco nel disporre chela sanzione è applicata “per ciascuno di essi”, ossia gli elenchi. Ne consegueche le modalità di calcolo dell’Ufficio, che aveva proceduto con il cumulomateriale, erano state corrette, senza possibilità di applicazione del principiodel cumulo giuridico.La sentenza in conclusione va cassata e la causa va rinviata alla Cortedi giustizia tributaria di II grado della Puglia, che in diversa composizione,oltre che procedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità,provvederà al riesame dell’appello erariale. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Puglia, cui demanda, in diversacostituzione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026La PresidenteTania HMELJAKRGN 14/2017Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]
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