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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1306/2023

ECLI:EU:T:2023:676
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0062_INF

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 25 ottobre 2023 – Estonia/Commissione (causa T‑62/22) ( 1 ) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dall’Estonia – Settore bovino – Sostegno accoppiato facoltativo – Identificazione degli animali – Sostituzione di animali – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione» Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Sostegno accoppiato facoltativo – Stato membro che non fa uso della possibilità di disporre di un sistema senza domanda – Identificazione e sostituzione degli animali – Obbligo di precisione – Assenza di informazione precisa sull’identità degli animali individualmente considerati e sui loro movimenti – Controlli inaffidabili – Rifiuto di imputazione al Fondo [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 59, § 1, e 78 parte b, e n. 1307/2013; regolamenti della Commissione n. 809/2014, artt. 21, 29, § 1, e), e 42, § 1, e n. 640/2014, art. 30] (v. punti 35, 38, 51, 54‑57, 68, 70, 71) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica di Estonia è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 148 del 4.4.2022 .

62022TJ0062_INF Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 25 ottobre 2023 – Estonia/Commissione (causa T‑62/22) ( 1 ) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dall’Estonia – Settore bovino – Sostegno accoppiato facoltativo – Identificazione degli animali – Sostituzione di animali – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione» Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Sostegno accoppiato facoltativo – Stato membro che non fa uso della possibilità di disporre di un sistema senza domanda – Identificazione e sostituzione degli animali – Obbligo di precisione – Assenza di informazione precisa sull’identità degli animali individualmente considerati e sui loro movimenti – Controlli inaffidabili – Rifiuto di imputazione al Fondo [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 59, § 1, e 78 parte b, e n. 1307/2013; regolamenti della Commissione n. 809/2014, artt. 21, 29, § 1, e), e 42, § 1, e n. 640/2014, art. 30] (v. punti 35, 38, 51, 54‑57, 68, 70, 71) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica di Estonia è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 148 del 4.4.2022 .
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