CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 31304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 633-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 633/2022 Cron. Rep. Ud. 11/10/2023 CC - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 520/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/07/2021 R.G.N. 584/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 6 luglio 2021, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe indicato di condanna al pagamento di differenze retributive maturate nei confronti della propria datrice [OSCURATO:PERSONA] (SCAE) s.r.l. anche nei confronti della committente [OSCURATO:SOCIETA]., in ragione del contratto d’appalto intercorso tra le due società: così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta anche nei confronti della seconda, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, in ragione della sua natura giuridica di società per azioni, operante con criterio di imprenditorialità;2. contrariamente al Tribunale, in esito alla tempestiva riassunzione del giudizio, interrotto per la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e nel quale il fallimento è rimasto contumace, la Corte territoriale ha negato l’applicabilità del regime di solidarietà previsto dalla suddetta norma alla società, per la sua natura pubblica (quanto alla genesi, per atto normativo e non negoziale, all’agire e all’esercizio di poteri autoritativi) – rispetto alla quale ha ritenuto ininfluente il trasferimento della partecipazione azionaria dal Ministero del Tesoro al gruppo Ferrovie dello Stato – espressamente esclusa per le amministrazioni pubbliche dall’art. 1, secondo comma d.lgs. 276/2003 e ribadita dall’art. 9 d.l. 76/2013 conv. con legge n. 99/2013; 3. con atto notificato il 22 dicembre 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui ha resistito la società con controricorso. 4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma d.lgs.165/2001 e 9 d.l. 76/2013 conv. con legge n. 99/2013, per erronea esclusione del regime di solidarietà, ai sensi dell’art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], siccome organismo di diritto pubblico, non rientrante nella tassativa nozione di pubblica amministrazione stabilita dall’art. 1, secondo comma d.lgs. 165/2001, per cui soltanto è stata espressamente negata l’applicabilità del suindicato regime (unico motivo); 2. esso è fondato; 3. la responsabilità solidale del committente, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie [OSCURATO:SOCIETA].), senza che ad essi trovi applicazione l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall'art. 1, secondo comma d.lgs. 165/2001, in quanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale, intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei lavoratori, concedendo agli stessi un'azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell'appalto (Cass. 13 ottobre 2022, n. 30100); 4. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione. Così deciso nella Adunan