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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 12085/2025

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'[OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende-ricorrente-Z.G. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] GiovanniPascoli 206, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendeNumero di raccolta generale 12085/2025Data pubblicazione 07/05/2025-intimato -avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n.8184/2019 depositato il05/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da [...Z.G. cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento emessonei suoi confronti, dall’[OSCURATO:PERSONA], costituita presso la DirezioneCentrale dei [OSCURATO:PERSONA] per l’Immigrazione del Ministerodell’Interno, di trasferimento in Germania, ai sensi dell’art. 18.1lettera b) del regolamento n. 604 del 2013 (d’ora in poiregolamento).1.1 Nel ricorso proposto avverso il provvedimento di trasferimento,il sig.

Z.G deduceva di provenire dal [OSCURATO:PERSONA], nellaprovincia di [OSCURATO:PERSONA], area situata al confine conl’Afghanistan e contraddistinta da gravi disordini e frequentiEsponeva, altresì, di aver collaborato, unitamente al fratello,nell’ambito di un programma di vaccinazione antipolio rivolto allapopolazione infantile, sostenuto dall’UNHCR, e di essere stato per2 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025tale ragione accusato dai gruppi talebani presenti nella regione, iData pubblicazione 07/05/2025quali, opponendosi all’iniziativa sanitaria e avendone ostacolatol’attuazione mediante la proclamazione di una fatwa, lo avrebberoritenuto una spia al servizio degli [OSCURATO:PERSONA].Tali circostanze, a suo dire, lo avevano indotto a lasciare il Pakistane a recarsi in Germania, dove la sua domanda di protezioneinternazionale era stata rigettata, e successivamente a raggiungereil territorio italiano.Rappresentava, infine, l’impossibilità di fare rientro nel paesed’origine, a causa della perdurante efficacia della fatwa.2.

Il Tribunale di Roma, con la decisione impugnata, ha rigettato larichiesta di trasferimento del ricorrente verso lo Stato membrocompetente individuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2013(in seguito: regolamento), ritenendo che, nella specie, il rispettodelle norme di competenza ivi previste dovesse esserecontemperato con il principio di non refoulement, sancito dall’art. 3della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché dagli artt.4 e 19 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea.In particolare, il giudice di merito ha richiamato la consolidatagiurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,affermando che nessun trasferimento può essere eseguito qualorasussista un rischio reale che il cittadino straniero venga sottopostoa torture, trattamenti inumani o degradanti, ovvero a graviviolazioni dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione.3 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025Secondo quanto osservato dal Tribunale, l’art. 3, par. 2, delData pubblicazione 07/05/2025predetto Regolamento prevede che il trasferimento del richiedentepossa avvenire solo ove sia escluso il rischio concreto diesposizione a trattamenti contrari all’art. 4 della Carta, anche inassenza di carenze sistemiche nel sistema di accoglienza del paesedesignato alla ripresa in carico.A tal proposito, il giudice a quo ha evidenziato che, da un lato, leC.O.I. acquisite agli atti del procedimento documentano come laGermania, unitamente ad altri Stati europei, procedaordinariamente al rimpatrio forzato di cittadini pachistani; dall’altro,che la situazione generale del Pakistan, paese di origine delricorrente, risulti connotata da gravi e sistematiche violazioni deidiritti umani, nonché da una condizione di instabilità e conflittualitàdiffusa.Sulla base di tali risultanze, il Tribunale ha ritenuto che l’esecuzionedel trasferimento verso lo Stato membro che ha accettato laripresa in carico comporterebbe, nella concreta fattispecie, unaviolazione del principio di non refoulement, sia in considerazionedella possibilità che lo Stato designato proceda a sua volta alrimpatrio verso il paese d’origine, sia in ragione della condizioneAvverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione ilMinistero dell’Interno – Dipartimento per le [OSCURATO:PERSONA] e4 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025l’Immigrazione, [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione ad unData pubblicazione 07/05/2025unico motivo di ricorso.La trattazione del procedimento è stata rinviata a nuovo ruolo inordinanze interlocutorie nn. 10898 e 10903 del 2024.Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE3.

Con unico motivo, parte ricorrente deduce la violazione degliartt. 3, par. 2, e 17 del Regolamento (UE) n. 604/2013.

Secondo ilMinistero, il Tribunale avrebbe illegittimamente applicato l’art. 3,par. 2, il quale prevede che, quando non sia possibile eseguire iltrasferimento verso lo Stato designato ai sensi del capo III delRegolamento o verso il primo Stato membro presso il quale è statapresentata la domanda, lo Stato membro che ha avviato laprocedura di determinazione diventa competente all’esame delladomanda.Il Ministero rileva che tale disposizione presuppone, in realtà, ilricorso alla clausola di cui all’art. 17 del Regolamento, di naturadiscrezionale e facoltativa.

Inoltre, si evidenzia che l’esercizio ditale clausola può avvenire esclusivamente prima dell’adozione diuna decisione di merito.

Nella fattispecie, mancherebbero entrambii presupposti previsti dalla norma.5 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025Il ricorrente aggiunge che non è sufficiente, a tal fine, la meraData pubblicazione 07/05/2025allegazione di gravi carenze nel sistema di asilo e accoglienza,essendo invece necessario fornire specifici riscontri probatori idoneia superare la presunzione di conformità ai diritti fondamentali daparte di tutti gli Stati membri.

Il rischio di refoulement indiretto,fondato su una presunta violazione da parte di uno Stato membrodelle norme europee e convenzionali, non può costituire motivo perderogare ai principi unionali in materia di determinazione delloStato competente, tenuto conto che il principio di non refoulemente i meccanismi di tutela avverso i dinieghi e i rimpatri lesivi dell’art.3 CEDU costituiscono patrimonio comune del diritto dell’Unione.Parte ricorrente richiama, infine, l’indirizzo della giurisprudenza dilegittimità secondo cui il sindacato giurisdizionale deve limitarsi allaverifica della corretta applicazione delle norme sulla competenza,senza estendersi alla valutazione del sistema di asilo dello Statodesignato per la ripresa in carico, al fine di non compromettere ilsistema comune di asilo e il principio del mutuo riconoscimentodelle decisioni.

La fiducia reciproca tra Stati membri nel rispetto deidiritti fondamentali non può essere rimessa in discussione dalgiudice nazionale, perché ciò integrerebbe una indebita ingerenzanelle competenze politiche dei singoli Stati.4.

L’esame del motivo di ricorso richiede l’illustrazione di duerilevanti novità sopravvenute in corso di giudizio.6 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/20254.1 La prima consiste nella concorrente rimessione alla Corte diData pubblicazione 07/05/2025Giustizia da parte dei Tribunali di Roma, Firenze, Milano dellaquestione relativa all’incidenza - sulla decisione di trasferimentoassunta dall’[OSCURATO:PERSONA] e oggetto di pieno sindacatogiurisdizionale da parte del giudice ordinario, - del rischio effettivodi non refoulement indiretto derivante dal rigetto, da parte delloStato competente alla ripresa in carico, della domanda diprotezione internazionale, ala luce della politica, accertatamediante C.O.I. dei rimpatri coattivi in tale stato.4.2.

La questione è stata articolata dai giudici rimettenti sottodiversi profili:Il primo abbraccia la violazione dell’art. 3.2 del regolamento inrelazione allo statuto dei diritti umani assoluti stabilito da Cedu eCarta dei diritti fondamentali dell’UE (d’ora in poi denominataCarta).

E’ stato richiesto se il diritto ad un ricorso effettivo impongadi ritenere che gli artt. 4 e 19 della Carta offrano protezione anchecontro il rischio di refoulement indiretto anche se lo Stato membrocompetente per la ripresa in carico (Stato membro richiesto) nonpresenti carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3.3 del regolamento.Più analiticamente si è chiesto se il Paese membro dove è stataproposta la seconda domanda di protezione (Stato membrorichiedente) possa valutare l’esistenza del rischio di refoulementindiretto verso un paese terzo ove il richiedente sarebbe esposto alconcreto pericolo di essere sottoposto a trattamenti inumani e7 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025degradanti, o ove lo Stato membro competente abbia diversamenteData pubblicazione 07/05/2025valutato la nozione di “protezione all’interno del paese di origine”.Sempre in relazione all’interpretazione dell’art. 3.2 del regolamentoè stato richiesto se il rigetto di domanda protezione internazionalea carattere definitivo da parte dello Stato membro competente cheeffettua la ripresa in carico, possa essere ricondotta alla categoriadelle carenze sistemiche ove il giudice adito dello Stato membrorichiedente ritenga concreto il rischio per il ricorrente di esseresottoposto a trattamenti inumani e degradanti.4.3 Il secondo profilo tocca, invece, specificamente il temadell’ambito di applicazione dell’art. 17 del regolamento.I giudici rimettenti hanno richiesto se l’art. 17 debba essereinterpretato nel senso che il giudice dello Stato membro, investitodell’impugnazione del provvedimento dell’[OSCURATO:PERSONA], possaaffermare la propria competenza ove accerti che la reiezionedefinitiva della domanda di protezione internazionale da parte delloStato membro competente per la ripresa in carico, esponga ilrichiedente al rischio di violazione del principio di non refoulementindiretto derivante dal respingimento del richiedente verso il paesedi origine nel quale sarebbe esposto al pericolo di morte o ditrattamenti disumani e degradanti.

Più precisamente si è chiesto seil giudice dell’impugnazione del provvedimento di trasferimento, insede di valutazione del rischio di non refoulement indiretto siatenuto all’applicazione dell’art. 17 del regolamento e quali siano i8 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025criteri che il giudice adito ex art. 27 del regolamento, debba oData pubblicazione 07/05/2025possa utilizzare per la verifica del rischio di non refoulementindiretto, ove tale rischio sia stato già escluso dal paese che haesaminato la prima domanda di protezione internazionale.5.

La Corte di Giustizia con la sentenza del 30 novembre 2023 hafornito una risposta chiara ed univoca ai quesiti in oggetto dopoaver esaminati quelli riguardanti la configurazione e il contenutodel rispetto degli obblighi informativi previsti dal regolamento.5.1 In relazione all’art. 3.2 nella parte in cui si riferisceall’impossibilità di disporre il trasferimento verso un paese ovesussistano carenze sistemiche che implicano il rischio di essereesposti a trattamenti inumani e degradanti ed al diritto ad unricorso effettivo (art. 27), la Corte ha preliminarmente evidenziatoche ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri una serie divalori comuni su cui l’Unione si fonda, come precisato nell’art. 2TUE.

Esiste, di conseguenza un sistema di fiducia reciproca tra gliStati membri in ordine al fatto che gli ordinamenti giuridici deisingoli Stati sono in grado di garantire una tutela equivalente edeffettiva dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dagli artt. 1e 4, riguardanti rispettivamente l’inviolabilità della dignità umanaed il divieto di essere esposti al rischio di tortura o pene otrattamenti inumani e degradanti e che il trattamento riservato airichiedenti protezione internazionale sia conforme anche allaConvenzione relativa allo status dei rifugiati ed alla Cedu.9 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/20255.2.

Da queste premesse è scaturita la risposta al quesito.

InData pubblicazione 07/05/2025assenza di fondati motivi di ritenere che sussistano carenzesistemiche nello Stato membro nella procedura di asilo e nellecondizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, ilgiudice dello Stato membro richiedente, adito del ricorso avversouna decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista unrischio, nello Stato membro richiesto, di violazione del principio dinon refoulement indiretto in caso di trasferimento.

Divergenze diopinioni tra le autorità ed i giudici dello Stato membro richiedente edello Stato membro richiesto in merito all’interpretazione deipresupposti sostanziali della protezione internazionale nondimostrano l’esistenza di carenze sistemiche.Unica eccezione all’applicazione del predetto principio è stataindividuata nella possibilità che l’esame del caso concreto evidenziche il trasferimento di un richiedente asilo comporti un rischio realee comprovato, dovuto alle condizioni particolari e soggettive in cuiversi, (ad esempio di salute) di essere sottoposto a trattamentiinumani e degradanti.6.

In relazione all’ambito di applicazione dell’art. 17 la Corte hastabilito i seguenti principi:6.1 il giudice dell’impugnazione della decisione di trasferimentonon può annullare il provvedimento dell’[OSCURATO:PERSONA] soloperché non condivide la valutazione dello Stato membro richiesto inrelazione al rischio di non refoulement indiretto.10 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/20256.2.

La clausola discrezionale di cui all’art. 17 del regolamento haData pubblicazione 07/05/2025natura facoltativa nel senso che lascia allo Stato membro diprocedere all’esame di una domanda di protezione internazionalepur se tale esame non spetta ad esso in virtù dei criteri Dublino.L’esercizio di questa facoltà non è legato a condizioni particolari epuò essere fondato su ragioni di carattere politico, umanitario,pragmatico.

E’ il singolo Stato membro a determinare lecircostanze in relazione alle quali intende fare uso della facoltà,conferita dalla clausola discrezionale.6.3.

L’art. 17, in combinato disposto con l’art. 27 del regolamento(diritto ad un ricorso effettivo) e con gli artt. 4,19, e 47 della Carta(divieto di refoulement per rischio tortura, trattamenti inumani edegradanti; diritto ad un ricorso effettivo) non può essereinterpretato nel senso che il giudice dell’impugnazione delladecisione di trasferimento può dichiarare il proprio Stato membrocompetente solo perché non condivide la valutazione dello Statomembro di ripresa in carico in relazione al rischio di refoulementdell’interessato.6.4 Il giudice dell’impugnazione della decisione di trasferimentonon può esaminare il rischio di violazione del principio di nonrefoulement da parte dello Stato membro di ripresa in caricoquando non sussistano carenze sistemiche nel sistema d’asilo oaccoglienza.

In caso di accertamento di carenze sistemiche nelloStato membro richiesto, la competenza dello Stato membro11 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025richiedente si fonderebbe sulla violazione dell’art. 3.2. delData pubblicazione 07/05/2025regolamento e non coinvolgerebbe l’applicazione dell’art. 17.6.5.

In conclusione, l’art. 17 deve essere interpretato nel senso cheesso non impone al giudice dello Stato membro richiedente didichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida lavalutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio direfoulement dell'interessato.

In assenza di carenze sistemiche nellaprocedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedentiprotezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasionedel trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Statomembro richiedente non può neppure obbligare quest'ultimo Statomembro a esaminare esso stesso una domanda di protezioneinternazionale sul fondamento dell'articolo 17, paragrafo 1, delregolamento Dublino III per il motivo che esiste, secondo talegiudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulementnello Stato membro richiesto.7.

La Corte di cassazione aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo ditutti i ricorsi, in prevalenza proposti tra il 2021 ed il 2022, avversodecisioni di trasferimento del 2019/2020 e, conseguentemente adomande di protezione internazionale risalenti a quegli anni, overoa cinque anni or sono.

All’esito della decisione della Corte diGiustizia, ha provveduto a fissare tali ricorsi.

Per tutti quelli checoinvolgevano l’ambito di applicazione dell’art. 17 del regolamento,12 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025ha ritenuto con tre ordinanze interlocutorie di interrogare le S.U.Data pubblicazione 07/05/2025sui seguenti quesiti:7.1 ferma la non sindacabilità, da parte del giudice dello Statomembro richiedente, del rischio di refoulement indiretto nel paesemembro richiesto, per la intangibilità del sistema di fiduciareciproca nel rispetto comune dei diritti umani ex art. 3 Cedu e art.4 Carta, esiste e quale è lo spazio di applicazione della clausoladiscrezionale di cui all’art. 17 del regolamento in relazione allasussistenza ed al rilievo dei requisiti della protezione nazionale, daaccertarsi anche officiosamente, sulle base delle allegazioni forniteed acquisite? Più esattamente il cittadino straniero in sede didecisione sul trasferimento verso il paese di ripresa in carico puòfar valere circostanze incidenti sul diritto alla protezione nazionale,contenute o desumibili dalla domanda di protezione internazionaleproposta nel paese membro richiedente o anche sopravvenute?7.2 Il sistema costituzionale e convenzionale sul quale poggia ilriconoscimento del diritto alla protezione nazionale può esserequalificato come una modalità di esercizio della clausoladiscrezionale di cui all’art. 17 del regolamento così da ritenere chela decisione di trasferimento, in presenza di circostanze cheavrebbero condotto al riconoscimento del diritto alla protezionenazionale, possa integrare un rifiuto tacito dell’esercizio dellaclausola stessa, sindacabile da parte del giudice dell’impugnazionedel trasferimento. (cass.23724 e 36996 del 2022)?13 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/20257.3.

La Corte di Giustizia, secondo la quale è lo Stato membroData pubblicazione 07/05/2025interessato a determinare le circostanze in base alle quali intendefar uso della clausola discrezionale (punto 147 della sentenzaCGUE) anche in via legislativa, ha fornito la chiave per la risposta aiquesiti fornita dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.935 del 2025.8.

La sentenza delle S.U. ribadisce anche nel principio di diritto,interamente riproduttivo della risposta al quesito contenuta nellapronuncia della CGUE, la non sindacabilità, da parte del giudicedell’impugnazione della decisione di trasferimento, del rischio direfoulement indiretto, salva la acclarata sussistenza di carenzesistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza.8.1 Esclude, di conseguenza, ogni forma di interferenza da partedel giudice del paese richiedente, sulla intervenuta decisionedefinitiva riguardante la protezione internazionale, assunta dalpaese richiesto, anche in caso di divergenza valutativa dei requisitie, soprattutto, sulla valutazione del rischio di refoulement conriferimento alle determinazioni e alle modalità di attuazione delrimpatrio.

Il rispetto assoluto e la fiducia nello Stato membro diripresa in carico riguarda, tuttavia, il sistema unionale dellaprotezione internazionale.

L’insindacabilità riguarda le decisionirelative allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria ed allemisure consequenziali al rigetto.8.2 Le sezioni unite affrontano i quesiti posti nelle ordinanzeinterlocutorie condividendone la premessa: il sistema di protezione14 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025nazionale deriva da un complesso quadro di tutela costituzionale,Numero di raccolta generale 12085/2025Data pubblicazione 07/05/2025convenzionale ed interno autonomamente predisposto dallo Statomembro che in quanto tale non subisce interferenze, quanto alladeterminazione della competenza giurisdizionale con le regoleunionali contenute nel regolamento n. 604 del 2013 (par. 21)8.3 Ne escludono il rilievo diretto nel giudizio a quo, ravvisando undifetto allegativo nello specifico procedimento avverso la decisionedi trasferimento, non superabile, officiosamente, attraverso l’esamedel contenuto della domanda di protezione internazionale, maaffrontano e condividono, in via generale, l’impostazione offertanelle ordinanze interlocutorie.

In particolare affermano. che “ildiritto dell’Unione consente al richiedente di impugnare il dispostotrasferimento per le più svariate ragioni, tra le quali potrebbeannoverarsi anche la dedotta violazione del proprio diritto alriconoscimento della protezione complementare di dirittonazionale» (par. 23.1, ultimo capoverso, della motivazione).

Taleaffermazione viene fatta all’esito di un’ampia ricognizione (aiparagrafi. 21.2, 21.3 e 21.4) della giurisprudenza, sia di legittimitàche costituzionale, ormai da tempo ferma nel riconoscere anchealla protezione complementare la natura di diritto soggettivoperfetto appartenente alla categoria dei diritti fondamentali, nelradicarlo sull’art. 10, comma terzo, Cost., del quale realizza lapiena attuazione, in quanto non realizzata dai soli istituti dellostatus di rifugiato e della protezione sussidiaria.

La protezione15 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025complementare costituisce il necessario completamento del dirittoNumero di raccolta generale 12085/2025Data pubblicazione 07/05/2025d’asilo costituzionale, affermano le Sezioni Unite, richiamandoprecedenti in termini (S.U. 29459 e 29460 del 2019; n. 24413 del2021), nonché le sezioni semplici fin dal 2012 (cass.10686 del2012, 16362 del 2016, 19176 del 2020).

La protezione umanitaria,oggi definita complementare, ribadiscono le S.U., ha consistenza didiritto umano fondamentale, dotato di tutela assoluta nondegradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazionidiscrezionali affidate al potere amministrativo fin dal leading caseS.U. n. 19393 del 2009 (più di recente il principio è stato ribaditoda S.U. 12/4/2023 n. 9791).8.4.

La solida costruzione del diritto alla protezione nazionale nelnostro ordinamento interno ed il suo ancoraggio costituzionaleconsentono di ritenere che essa sia agevolmente inquadrabile comeuna delle ragioni su cui si può fondare l’esercizio della clausoladiscrezionale che, per espressa affermazione della Corte diGiustizia, può poggiare su ragioni di carattere umanitario, nellaspecie, stabilite in via generale per legge.

Del resto le circostanzeche determinano l’applicazione della clausola sono di strettapertinenza dello Stato membro e possono essere di derivazionedirettamente legislativa.8.5.

Questa premessa (par. 22.1 e 22.2 sentenza S.U.) conduce aqualificare l’omessa considerazione della sussistenza dei requisitiper la protezione nazionale come un rifiuto tacito di avvalersi della16 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025clausola da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] ed a ritenere la conseguenteNumero di raccolta generale 12085/2025Data pubblicazione 07/05/2025sindacabilità del rifiuto da parte del giudice dell’impugnazione deltrasferimento (Cass.23724 del 2020 e 36996 del 2022).

Le SezioniUnite chiariscono tuttavia che, perché possa essere sindacatal’omessa applicazione della clausola discrezionale in sedegiurisdizionale, è necessario che il ricorrente abbia prospettatoall’[OSCURATO:PERSONA] di avere motivi ostativi (al trasferimento)collegati al diritto alla protezione complementare o che li abbiaallegati, anche per la prima volta in sede di ricorso giurisdizionaleavverso il trasferimento disposto dall’[OSCURATO:PERSONA] (par.22.2).9.

L’affermazione necessita, come ben evidenziato anche nellarequisitoria del Procuratore Generale, di alcune puntualizzazioni.9.1 In primo luogo è necessario evidenziare che il sistema internodi protezione nazionale è fondato sulle cause d’inespellibilitàcontenute nell’art. 19 del d.lgs n. 286 del 1998 e sulla clausola disalvaguardia costituita dalla parte ancora vigente dell’art. 5 c.6 delmedesimo testo legislativo, quella secondo la quale il nostro Statoè tenuto al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali intema di diritti fondamentali della persona.

L’elencazione delle causedi inespellibilità contiene previsioni in parte sovrapponibili allefattispecie di protezione internazionale tipizzate del diritto unionale,descritte nella Direttiva qualifiche 2011/95 (rifugio politico eprotezione sussidiaria) sia in relazione al rischio di discriminazioneper motivi di razza, politici, religiosi, di genere, sia in relazione17 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025all’esposizione al rischio di tortura ed esposizione a trattamentiNumero di raccolta generale 12085/2025Data pubblicazione 07/05/2025inumani e degradanti.

Tuttavia, anche in queste ipotesi, laprotezione nazionale non coincide quanto ai requisiti con quellainternazionale, sia in relazione all’eventuale sussistenza di cause direvoca operanti solo per le protezioni maggiori, sia in relazione alladiversa conformazione della vulnerabilità tutelabile rispetto al rigidoperimetro dei requisiti normativi delle protezioni maggiori.

Ancheper le fattispecie d’inespellibilità di cui al citato art. 19, può, inconclusione operare, l’ostacolo al trasferimento costituitodall’accertamento positivo dei requisiti della protezionecomplementare senza che si verifichi un’ingerenza nel sistemaunionale, in quanto il diritto al riconoscimento della protezionecomplementare, ove sussistente, ha un contenuto più ampio,traducendosi in un permesso di soggiorno temporaneo, rispetto almero impedimento al rimpatrio coattivo dovuto alla esclusivaapplicazione del principio di non refoulement.9.2 Le altre ipotesi, ovvero quelle ratione temporis applicabili alcaso di specie (la violazione del diritto alla vita privata e familiare,come configurata nell’art. 19 c.1.1, secondo periodo, ex d.l. n. 130del 2020) e quelle oggetto del successivo intervento normativo,(introdotto dal d.l. n. 20 del 2023) comunque non abrogativodell’obbligo di rispettare il sistema di tutela dei diritti fondamentalidi matrice costituzionale e convenzionale, su cui c’è ampio dibattitoin dottrina e nelle decisioni dei giudici di merito, rappresentano18 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025esplicitamente ipotesi neanche in parte coincidenti o sovrapponibiliData pubblicazione 07/05/2025con quelle di matrice unionale pur trovando riconoscimento nonmarginale nel sistema di diritto interno.9.3 L’autonomia del giudizio sulla decisione di trasferimentorispetto a quello relativo alla domanda di protezione internazionaleè relativa, come pure ben sottolineato nella requisitoria dalProcuratore Generale, non potendo trascurarsi che il ricorrente è unrichiedente asilo e che nell’ambito del giudizio relativo allaprotezione internazionale al giudice del merito spetta,officiosamente, la verifica delle condizioni per la protezionenazionale, anche ove queste si fondino su fatti acquisitisuccessivamente alla proposizione della domanda, (allegati ocomunque emergenti dagli atti del giudizio).10.

Alla luce dei principi illustrati si può procedere all’esame delmotivo di ricorso10.1 Il collegio concorda con la conclusione di accoglimentoproposta dal Procuratore generale, ritenendo, tuttavia, necessariodefinire l’ambito del giudizio di rinvio, non potendo considerarsiprecluso, per le ragioni che si esporranno, l’esame dell’ambito diapplicazione dell’art.17 del regolamento come prospettato nelleordinanze interlocutorie e recepito, ancorché in via astratta, dalleSezioni Unite, con ampia ed approfondita trattazione.

La cassazionedel provvedimento impugnato deriva dalla ratio decidendi delprovvedimento impugnato.

Essa si fonda sulla diretta valutazione,19 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025da parte del giudice dello Stato membro richiedente, del rischio diData pubblicazione 07/05/2025refoulement indiretto in considerazione delle informazioni sullaStato terzo, una volta esaurito il procedimento volto alriconoscimento della protezione internazionale.10.2 Il Tribunale di Roma ritiene in applicazione degli artt.3.2. e 17di non potere condividere la decisione di trasferimento perché ilrischio di rimpatrio è alto e non risulta che in fattispecie analoga siastato rispettato il principio di non refoulement.

Non vienespecificamente sviluppato nel corpus argomentativo come sipervenga attraverso gli articoli, pur citati, del regolamento allaconclusione cui si perviene.

Le C.O.I. riguardano, in particolare lapolitica dei rimpatri del paese richiesto.

Si tratta, in conclusione, diuna decisione che contrasta frontalmente con il principio affermatodalla sentenza della CGUE in tema di valutazione del rischio direfoulement indiretto, riprodotta testualmente nel principio didiritto contenuto nella sentenza delle S.U., come ampiamentesopra illustrata.11.

E’, tuttavia, necessario, come già osservato, definire l’ambitodel giudizio di rinvio, tenendo conto delle incisive osservazionicontenute nella sentenza delle S.U. in relazione all’autonomia dellaprotezione nazionale, alla sua copertura costituzionale econvenzionale, alla sua riconducibilità ad una modalità di eserciziodella clausola discrezionale.20 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/202512.

Al riguardo, devono essere evidenziati alcuni aspetti peculiariData pubblicazione 07/05/2025di questi giudizi instaurati e conclusi nel merito prima dellapronuncia della CGUE e, soprattutto, prima dell’innovativaqualificazione della protezione nazionale come una modalità diesercizio della clausola di sovranità.

Il primo deve confrontarsi con iprecedenti arresti della CGUE, in parte superati dalla più recentepronuncia, che non chiudevano in modo radicale al confronto tra ladecisione di trasferimento e la tutela assoluta del principio di nonrefoulement in relazione all’art. 3 Cedu e 4 Carta.

Lagiurisprudenza di merito si è, di conseguenza, concentrata suquesto peculiare aspetto, ritenendo, in senso lato, e senza unespresso riferimento alla protezione nazionale, che il mancatorilievo del rischio di refoulement indiretto evidenziasse la nonapplicazione della clausola discrezionale e cozzasse, in viasubordinata (o principale) con il principio sancito dall’art. 3.2,seconda parte del regolamento.12.1 Il ricorso del Ministero dell’Interno, di conseguenza, si èconcentrato sulla confutazione della correttezza del principio.12.2 Non è emerso nel giudizio il quadro allegativo contenuto nelricorso avverso la decisione di trasferimento del richiedenteprotezione internazionale o emergente dagli atti che hannocondotto alla decisione dell’[OSCURATO:PERSONA].12.3 Il secondo aspetto riguarda proprio la novità dell’approccioermeneutico delle S.U. che, da un lato, introducono la protezione21 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025nazionale nell’ambito delle circostanze da valutare in sede diData pubblicazione 07/05/2025impugnazione della decisione di trasferimento, attraverso l’art. 17del regolamento; dall’altro richiedono oneri allegativi ed unacondotta processuale attiva in ordine agli adempimenti della parterichiedente, in parte non prevedibili prima della sentenza delleS.U., in parte non ritenuti di primaria rilevanza da parte dei giudicidi merito e dunque non rilevati o fatti emergere nella decisione.12.4 il terzo aspetto, proprio di tutte le decisioni involgenti l’interoquadro dei diritti fondamentali del cittadino straniero riguardantil’asilo, è l’obbligo per il giudice del merito di procedere ad unavalutazione attuale che tenga conto di tutte le sopravvenienzeallegate ed acquisite al momento della decisione. (Cass.2954 del2020; 10790 del 2023; 4041 del 2024 ).

L’apprezzamento del fattoo dei fatti spetta in via esclusiva al giudice del merito e questopotere-dovere si atteggia in modo peculiare nei giudizi in oggettoperché il potere allegativo della parti non si esaurisce in viadefinitiva con la decisione di legittimità ma può svilupparsi anchenel giudizio di rinvio, sia perché l’oggetto dell’interventonomofilattico ne impone l’esame nei limiti dell’esercizio del poteredispositivo della parte, sia perché si tratta di fatti nuovi ma decisivio rilevanti.

Quest’ultimo profilo riveste nei giudizi come quello aquo, una particolare rilevanza, per il rilievo del fattore tempo inrelazione all’acquisizione di una condizione di stabilità idonea adessere valutata alla stregua dell’art. 8 Cedu.

Non deve peraltro22 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025trascurarsi che, come precisato dalla CGUE nella sentenza delNumero di raccolta generale 12085/2025Data pubblicazione 07/05/202530/11/2023 sopra citata, anche nelle procedure di ripresa in cario èobbligatorio il colloquio di cui all’art. 5 del Regolamento checostituisce il modo per verificare che tale interessato comprenda leinformazioni contenute in tale opuscolo e «rappresentaun'occasione privilegiata, se non la garanzia, per esso, di potercomunicare all'autorità competente elementi d'informazione chepossono portare lo Stato membro interessato a non rivolgere a unaltro Stato membro una richiesta di ripresa in carico e persino, sedel caso, a impedire il trasferimento di detta persona» (par. 105CGUE).

Pertanto, anche gli elementi di informazione forniti nelcolloquio entrano a far parte del processo di impugnazione delladecisione di trasferimento, e devono essere valutati dal giudice, alfine di verificare le legittimità del rifiuto di avvalersi della clausoladiscrezionale.12.5 Del resto la giurisprudenza di legittimità ha già affermato iprincipi sopra illustrati nella sentenza n. 11178 del 2019,affermando che in sede di cassazione con rinvio per violazione dilegge ove si apra un nuovo orizzonte interpretativo che richiedal’accertamento di fatti, non trattati dalle parti e non esaminati dalgiudice del merito, si deve consentire l’esercizio del potereallegativo coerentemente con le esigenze istruttorie conseguenti alnuovo percorso interpretativo sollecitato dall’intervento dellagiurisprudenza di legittimità.

Non è necessario ricorrere23 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025all’applicazione dei principi affermati in tema di ovverruling, cheData pubblicazione 07/05/2025opera, a determinate condizioni, in via diretta, solo nella materiaprocessuale ma è sufficiente affermare che nel giudizio di rinviodevono poter essere applicati i principi sui quali la decisione dilegittimità si fonda, essendo contrastante con il principio dieffettività della tutela giurisdizionale, di matrice costituzionale,unionale e convenzionale, la non operatività di essi proprio nelgiudizio dal quale sono scaturiti.12.6 A fini di completezza si ritiene di dovere precisare il contenutoe l’ambito applicativo dei principi sopra esposti anche in relazioneai giudizi avverso le decisioni di trasferimento instauratisuccessivamente alla decisione delle S.U.In relazione ad essi deve essere adempiuto l’onere allegativo insede di ricorso davanti al giudice dell’impugnazione della decisionedi trasferimento, integrato dai fatti acquisiti nel procedimento cheevidenzino il rifiuto tacito dell’[OSCURATO:PERSONA] di applicare laclausola di sovranità, ove possano rilevarsi allegazioni coerenti coni requisiti di vulnerabilità propri del nostro sistema interno diprotezione nazionale, anche con il richiamo puntuale alle domandeed allegazioni contenute nella domanda di protezioneinternazionale che ha determinato l’avvio del sub procedimentorelativo all’individuazione dello Stato competente.13 In conclusione, il ricorso deve essere accolto ed ilprovvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio.24 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Il giudice del rinvio dovrà attenersi ai seguenti principi:Numero di raccolta generale 12085/2025Data pubblicazione 07/05/20251) Fermo che il giudice dello Stato membro richiedente, in sede diimpugnazione della decisione di trasferimento, non può valutare ilrischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatriodel paese richiesto, ne può fondare la decisione di accoglimento suuna diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento dellaprotezione internazionale, salva la acclarata sussistenza di carenzesistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza, può configurarerifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale ex art. 17regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame da parte dellaautorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per ilriconoscimento del permesso di soggiorno per protezionenazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (art. 10, terzocomma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, ed il giudicedell’impugnazione della decisione di trasferimento può valutare ilpredetto rifiuto sempre che i fatti che ne costituiscono ilfondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corsodel procedimento.2) All’esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale diannullamento della decisione di trasferimento, perché fondato sulrischio di refoulement indiretto, il giudice nazionale, in sede dirinvio, deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nelricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nelladecisione oggetto d’impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti25 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025o in precedenza non emersi, allegati od acquisiti in sede di giudizioNumero di raccolta generale 12085/2025Data pubblicazione 07/05/2025di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausoladiscrezionale ai sensi dell’art 17 del regolamento n. 604 del 2013possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto alriconoscimento della protezione complementare nazionale, che haconsistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata suldiritto d’asilo di cui all’’art 10, terzo comma Cost. di cui costituisceuna delle forme di attuazione.Il giudice del rinvio, si atterrà ai principi esposti e provvederàanche alle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alTribunale di Roma in diversa composizione anche per le speseprocessuali del presente giudizio.

In caso di diffusione omettere legeneralità.Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025Così deciso in Roma, il 09/04/2025.La PresidenteMARIA ACIERNO26 di 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'[OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende-ricorrente-Z.G. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] GiovanniPascoli 206, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendeNumero di raccolta generale 12085/2025Data pubblicazione 07/05/2025-intimato -avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n.8184/2019 depositato il05/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da [...Z.G. cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento emessonei suoi confronti, dall’[OSCURATO:PERSONA], costituita presso la DirezioneCentrale dei [OSCURATO:PERSONA] per l’Immigrazione del Ministerodell’Interno, di trasferimento in Germania, ai sensi dell’art. 18.1lettera b) del regolamento n. 604 del 2013 (d’ora in poiregolamento).1.1 Nel ricorso proposto avverso il provvedimento di trasferimento,il sig. Z.G deduceva di provenire dal [OSCURATO:PERSONA], nellaprovincia di [OSCURATO:PERSONA], area situata al confine conl’Afghanistan e contraddistinta da gravi disordini e frequentiEsponeva, altresì, di aver collaborato, unitamente al fratello,nell’ambito di un programma di vaccinazione antipolio rivolto allapopolazione infantile, sostenuto dall’UNHCR, e di essere stato per2 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025tale ragione accusato dai gruppi talebani presenti nella regione, iData pubblicazione 07/05/2025quali, opponendosi all’iniziativa sanitaria e avendone ostacolatol’attuazione mediante la proclamazione di una fatwa, lo avrebberoritenuto una spia al servizio degli [OSCURATO:PERSONA].Tali circostanze, a suo dire, lo avevano indotto a lasciare il Pakistane a recarsi in Germania, dove la sua domanda di protezioneinternazionale era stata rigettata, e successivamente a raggiungereil territorio italiano.Rappresentava, infine, l’impossibilità di fare rientro nel paesed’origine, a causa della perdurante efficacia della fatwa.2. Il Tribunale di Roma, con la decisione impugnata, ha rigettato larichiesta di trasferimento del ricorrente verso lo Stato membrocompetente individuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2013(in seguito: regolamento), ritenendo che, nella specie, il rispettodelle norme di competenza ivi previste dovesse esserecontemperato con il principio di non refoulement, sancito dall’art. 3della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché dagli artt.4 e 19 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea.In particolare, il giudice di merito ha richiamato la consolidatagiurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,affermando che nessun trasferimento può essere eseguito qualorasussista un rischio reale che il cittadino straniero venga sottopostoa torture, trattamenti inumani o degradanti, ovvero a graviviolazioni dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione.3 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025Secondo quanto osservato dal Tribunale, l’art. 3, par. 2, delData pubblicazione 07/05/2025predetto Regolamento prevede che il trasferimento del richiedentepossa avvenire solo ove sia escluso il rischio concreto diesposizione a trattamenti contrari all’art. 4 della Carta, anche inassenza di carenze sistemiche nel sistema di accoglienza del paesedesignato alla ripresa in carico.A tal proposito, il giudice a quo ha evidenziato che, da un lato, leC.O.I. acquisite agli atti del procedimento documentano come laGermania, unitamente ad altri Stati europei, procedaordinariamente al rimpatrio forzato di cittadini pachistani; dall’altro,che la situazione generale del Pakistan, paese di origine delricorrente, risulti connotata da gravi e sistematiche violazioni deidiritti umani, nonché da una condizione di instabilità e conflittualitàdiffusa.Sulla base di tali risultanze, il Tribunale ha ritenuto che l’esecuzionedel trasferimento verso lo Stato membro che ha accettato laripresa in carico comporterebbe, nella concreta fattispecie, unaviolazione del principio di non refoulement, sia in considerazionedella possibilità che lo Stato designato proceda a sua volta alrimpatrio verso il paese d’origine, sia in ragione della condizioneAvverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione ilMinistero dell’Interno – Dipartimento per le [OSCURATO:PERSONA] e4 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025l’Immigrazione, [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione ad unData pubblicazione 07/05/2025unico motivo di ricorso.La trattazione del procedimento è stata rinviata a nuovo ruolo inordinanze interlocutorie nn. 10898 e 10903 del 2024.Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE3. Con unico motivo, parte ricorrente deduce la violazione degliartt. 3, par. 2, e 17 del Regolamento (UE) n. 604/2013. Secondo ilMinistero, il Tribunale avrebbe illegittimamente applicato l’art. 3,par. 2, il quale prevede che, quando non sia possibile eseguire iltrasferimento verso lo Stato designato ai sensi del capo III delRegolamento o verso il primo Stato membro presso il quale è statapresentata la domanda, lo Stato membro che ha avviato laprocedura di determinazione diventa competente all’esame delladomanda.Il Ministero rileva che tale disposizione presuppone, in realtà, ilricorso alla clausola di cui all’art. 17 del Regolamento, di naturadiscrezionale e facoltativa. Inoltre, si evidenzia che l’esercizio ditale clausola può avvenire esclusivamente prima dell’adozione diuna decisione di merito. Nella fattispecie, mancherebbero entrambii presupposti previsti dalla norma.5 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025Il ricorrente aggiunge che non è sufficiente, a tal fine, la meraData pubblicazione 07/05/2025allegazione di gravi carenze nel sistema di asilo e accoglienza,essendo invece necessario fornire specifici riscontri probatori idoneia superare la presunzione di conformità ai diritti fondamentali daparte di tutti gli Stati membri. Il rischio di refoulement indiretto,fondato su una presunta violazione da parte di uno Stato membrodelle norme europee e convenzionali, non può costituire motivo perderogare ai principi unionali in materia di determinazione delloStato competente, tenuto conto che il principio di non refoulemente i meccanismi di tutela avverso i dinieghi e i rimpatri lesivi dell’art.3 CEDU costituiscono patrimonio comune del diritto dell’Unione.Parte ricorrente richiama, infine, l’indirizzo della giurisprudenza dilegittimità secondo cui il sindacato giurisdizionale deve limitarsi allaverifica della corretta applicazione delle norme sulla competenza,senza estendersi alla valutazione del sistema di asilo dello Statodesignato per la ripresa in carico, al fine di non compromettere ilsistema comune di asilo e il principio del mutuo riconoscimentodelle decisioni. La fiducia reciproca tra Stati membri nel rispetto deidiritti fondamentali non può essere rimessa in discussione dalgiudice nazionale, perché ciò integrerebbe una indebita ingerenzanelle competenze politiche dei singoli Stati.4. L’esame del motivo di ricorso richiede l’illustrazione di duerilevanti novità sopravvenute in corso di giudizio.6 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/20254.1 La prima consiste nella concorrente rimessione alla Corte diData pubblicazione 07/05/2025Giustizia da parte dei Tribunali di Roma, Firenze, Milano dellaquestione relativa all’incidenza - sulla decisione di trasferimentoassunta dall’[OSCURATO:PERSONA] e oggetto di pieno sindacatogiurisdizionale da parte del giudice ordinario, - del rischio effettivodi non refoulement indiretto derivante dal rigetto, da parte delloStato competente alla ripresa in carico, della domanda diprotezione internazionale, ala luce della politica, accertatamediante C.O.I. dei rimpatri coattivi in tale stato.4.2. La questione è stata articolata dai giudici rimettenti sottodiversi profili:Il primo abbraccia la violazione dell’art. 3.2 del regolamento inrelazione allo statuto dei diritti umani assoluti stabilito da Cedu eCarta dei diritti fondamentali dell’UE (d’ora in poi denominataCarta). E’ stato richiesto se il diritto ad un ricorso effettivo impongadi ritenere che gli artt. 4 e 19 della Carta offrano protezione anchecontro il rischio di refoulement indiretto anche se lo Stato membrocompetente per la ripresa in carico (Stato membro richiesto) nonpresenti carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3.3 del regolamento.Più analiticamente si è chiesto se il Paese membro dove è stataproposta la seconda domanda di protezione (Stato membrorichiedente) possa valutare l’esistenza del rischio di refoulementindiretto verso un paese terzo ove il richiedente sarebbe esposto alconcreto pericolo di essere sottoposto a trattamenti inumani e7 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025degradanti, o ove lo Stato membro competente abbia diversamenteData pubblicazione 07/05/2025valutato la nozione di “protezione all’interno del paese di origine”.Sempre in relazione all’interpretazione dell’art. 3.2 del regolamentoè stato richiesto se il rigetto di domanda protezione internazionalea carattere definitivo da parte dello Stato membro competente cheeffettua la ripresa in carico, possa essere ricondotta alla categoriadelle carenze sistemiche ove il giudice adito dello Stato membrorichiedente ritenga concreto il rischio per il ricorrente di esseresottoposto a trattamenti inumani e degradanti.4.3 Il secondo profilo tocca, invece, specificamente il temadell’ambito di applicazione dell’art. 17 del regolamento.I giudici rimettenti hanno richiesto se l’art. 17 debba essereinterpretato nel senso che il giudice dello Stato membro, investitodell’impugnazione del provvedimento dell’[OSCURATO:PERSONA], possaaffermare la propria competenza ove accerti che la reiezionedefinitiva della domanda di protezione internazionale da parte delloStato membro competente per la ripresa in carico, esponga ilrichiedente al rischio di violazione del principio di non refoulementindiretto derivante dal respingimento del richiedente verso il paesedi origine nel quale sarebbe esposto al pericolo di morte o ditrattamenti disumani e degradanti. Più precisamente si è chiesto seil giudice dell’impugnazione del provvedimento di trasferimento, insede di valutazione del rischio di non refoulement indiretto siatenuto all’applicazione dell’art. 17 del regolamento e quali siano i8 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025criteri che il giudice adito ex art. 27 del regolamento, debba oData pubblicazione 07/05/2025possa utilizzare per la verifica del rischio di non refoulementindiretto, ove tale rischio sia stato già escluso dal paese che haesaminato la prima domanda di protezione internazionale.5. La Corte di Giustizia con la sentenza del 30 novembre 2023 hafornito una risposta chiara ed univoca ai quesiti in oggetto dopoaver esaminati quelli riguardanti la configurazione e il contenutodel rispetto degli obblighi informativi previsti dal regolamento.5.1 In relazione all’art. 3.2 nella parte in cui si riferisceall’impossibilità di disporre il trasferimento verso un paese ovesussistano carenze sistemiche che implicano il rischio di essereesposti a trattamenti inumani e degradanti ed al diritto ad unricorso effettivo (art. 27), la Corte ha preliminarmente evidenziatoche ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri una serie divalori comuni su cui l’Unione si fonda, come precisato nell’art. 2TUE. Esiste, di conseguenza un sistema di fiducia reciproca tra gliStati membri in ordine al fatto che gli ordinamenti giuridici deisingoli Stati sono in grado di garantire una tutela equivalente edeffettiva dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dagli artt. 1e 4, riguardanti rispettivamente l’inviolabilità della dignità umanaed il divieto di essere esposti al rischio di tortura o pene otrattamenti inumani e degradanti e che il trattamento riservato airichiedenti protezione internazionale sia conforme anche allaConvenzione relativa allo status dei rifugiati ed alla Cedu.9 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/20255.2. Da queste premesse è scaturita la risposta al quesito. InData pubblicazione 07/05/2025assenza di fondati motivi di ritenere che sussistano carenzesistemiche nello Stato membro nella procedura di asilo e nellecondizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, ilgiudice dello Stato membro richiedente, adito del ricorso avversouna decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista unrischio, nello Stato membro richiesto, di violazione del principio dinon refoulement indiretto in caso di trasferimento. Divergenze diopinioni tra le autorità ed i giudici dello Stato membro richiedente edello Stato membro richiesto in merito all’interpretazione deipresupposti sostanziali della protezione internazionale nondimostrano l’esistenza di carenze sistemiche.Unica eccezione all’applicazione del predetto principio è stataindividuata nella possibilità che l’esame del caso concreto evidenziche il trasferimento di un richiedente asilo comporti un rischio realee comprovato, dovuto alle condizioni particolari e soggettive in cuiversi, (ad esempio di salute) di essere sottoposto a trattamentiinumani e degradanti.6. In relazione all’ambito di applicazione dell’art. 17 la Corte hastabilito i seguenti principi:6.1 il giudice dell’impugnazione della decisione di trasferimentonon può annullare il provvedimento dell’[OSCURATO:PERSONA] soloperché non condivide la valutazione dello Stato membro richiesto inrelazione al rischio di non refoulement indiretto.10 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/20256.2. La clausola discrezionale di cui all’art. 17 del regolamento haData pubblicazione 07/05/2025natura facoltativa nel senso che lascia allo Stato membro diprocedere all’esame di una domanda di protezione internazionalepur se tale esame non spetta ad esso in virtù dei criteri Dublino.L’esercizio di questa facoltà non è legato a condizioni particolari epuò essere fondato su ragioni di carattere politico, umanitario,pragmatico. E’ il singolo Stato membro a determinare lecircostanze in relazione alle quali intende fare uso della facoltà,conferita dalla clausola discrezionale.6.3. L’art. 17, in combinato disposto con l’art. 27 del regolamento(diritto ad un ricorso effettivo) e con gli artt. 4,19, e 47 della Carta(divieto di refoulement per rischio tortura, trattamenti inumani edegradanti; diritto ad un ricorso effettivo) non può essereinterpretato nel senso che il giudice dell’impugnazione delladecisione di trasferimento può dichiarare il proprio Stato membrocompetente solo perché non condivide la valutazione dello Statomembro di ripresa in carico in relazione al rischio di refoulementdell’interessato.6.4 Il giudice dell’impugnazione della decisione di trasferimentonon può esaminare il rischio di violazione del principio di nonrefoulement da parte dello Stato membro di ripresa in caricoquando non sussistano carenze sistemiche nel sistema d’asilo oaccoglienza. In caso di accertamento di carenze sistemiche nelloStato membro richiesto, la competenza dello Stato membro11 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025richiedente si fonderebbe sulla violazione dell’art. 3.2. delData pubblicazione 07/05/2025regolamento e non coinvolgerebbe l’applicazione dell’art. 17.6.5. In conclusione, l’art. 17 deve essere interpretato nel senso cheesso non impone al giudice dello Stato membro richiedente didichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida lavalutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio direfoulement dell'interessato. In assenza di carenze sistemiche nellaprocedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedentiprotezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasionedel trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Statomembro richiedente non può neppure obbligare quest'ultimo Statomembro a esaminare esso stesso una domanda di protezioneinternazionale sul fondamento dell'articolo 17, paragrafo 1, delregolamento Dublino III per il motivo che esiste, secondo talegiudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulementnello Stato membro richiesto.7. La Corte di cassazione aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo ditutti i ricorsi, in prevalenza proposti tra il 2021 ed il 2022, avversodecisioni di trasferimento del 2019/2020 e, conseguentemente adomande di protezione internazionale risalenti a quegli anni, overoa cinque anni or sono. All’esito della decisione della Corte diGiustizia, ha provveduto a fissare tali ricorsi. Per tutti quelli checoinvolgevano l’ambito di applicazione dell’art. 17 del regolamento,12 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025ha ritenuto con tre ordinanze interlocutorie di interrogare le S.U.Data pubblicazione 07/05/2025sui seguenti quesiti:7.1 ferma la non sindacabilità, da parte del giudice dello Statomembro richiedente, del rischio di refoulement indiretto nel paesemembro richiesto, per la intangibilità del sistema di fiduciareciproca nel rispetto comune dei diritti umani ex art. 3 Cedu e art.4 Carta, esiste e quale è lo spazio di applicazione della clausoladiscrezionale di cui all’art. 17 del regolamento in relazione allasussistenza ed al rilievo dei requisiti della protezione nazionale, daaccertarsi anche officiosamente, sulle base delle allegazioni forniteed acquisite? Più esattamente il cittadino straniero in sede didecisione sul trasferimento verso il paese di ripresa in carico puòfar valere circostanze incidenti sul diritto alla protezione nazionale,contenute o desumibili dalla domanda di protezione internazionaleproposta nel paese membro richiedente o anche sopravvenute?7.2 Il sistema costituzionale e convenzionale sul quale poggia ilriconoscimento del diritto alla protezione nazionale può esserequalificato come una modalità di esercizio della clausoladiscrezionale di cui all’art. 17 del regolamento così da ritenere chela decisione di trasferimento, in presenza di circostanze cheavrebbero condotto al riconoscimento del diritto alla protezionenazionale, possa integrare un rifiuto tacito dell’esercizio dellaclausola stessa, sindacabile da parte del giudice dell’impugnazionedel trasferimento. (cass.23724 e 36996 del 2022)?13 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/20257.3. La Corte di Giustizia, secondo la quale è lo Stato membroData pubblicazione 07/05/2025interessato a determinare le circostanze in base alle quali intendefar uso della clausola discrezionale (punto 147 della sentenzaCGUE) anche in via legislativa, ha fornito la chiave per la risposta aiquesiti fornita dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.935 del 2025.8. La sentenza delle S.U. ribadisce anche nel principio di diritto,interamente riproduttivo della risposta al quesito contenuta nellapronuncia della CGUE, la non sindacabilità, da parte del giudicedell’impugnazione della decisione di trasferimento, del rischio direfoulement indiretto, salva la acclarata sussistenza di carenzesistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza.8.1 Esclude, di conseguenza, ogni forma di interferenza da partedel giudice del paese richiedente, sulla intervenuta decisionedefinitiva riguardante la protezione internazionale, assunta dalpaese richiesto, anche in caso di divergenza valutativa dei requisitie, soprattutto, sulla valutazione del rischio di refoulement conriferimento alle determinazioni e alle modalità di attuazione delrimpatrio. Il rispetto assoluto e la fiducia nello Stato membro diripresa in carico riguarda, tuttavia, il sistema unionale dellaprotezione internazionale. L’insindacabilità riguarda le decisionirelative allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria ed allemisure consequenziali al rigetto.8.2 Le sezioni unite affrontano i quesiti posti nelle ordinanzeinterlocutorie condividendone la premessa: il sistema di protezione14 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025nazionale deriva da un complesso quadro di tutela costituzionale,Numero di raccolta generale 12085/2025Data pubblicazione 07/05/2025convenzionale ed interno autonomamente predisposto dallo Statomembro che in quanto tale non subisce interferenze, quanto alladeterminazione della competenza giurisdizionale con le regoleunionali contenute nel regolamento n. 604 del 2013 (par. 21)8.3 Ne escludono il rilievo diretto nel giudizio a quo, ravvisando undifetto allegativo nello specifico procedimento avverso la decisionedi trasferimento, non superabile, officiosamente, attraverso l’esamedel contenuto della domanda di protezione internazionale, maaffrontano e condividono, in via generale, l’impostazione offertanelle ordinanze interlocutorie. In particolare affermano. che “ildiritto dell’Unione consente al richiedente di impugnare il dispostotrasferimento per le più svariate ragioni, tra le quali potrebbeannoverarsi anche la dedotta violazione del proprio diritto alriconoscimento della protezione complementare di dirittonazionale» (par. 23.1, ultimo capoverso, della motivazione). Taleaffermazione viene fatta all’esito di un’ampia ricognizione (aiparagrafi. 21.2, 21.3 e 21.4) della giurisprudenza, sia di legittimitàche costituzionale, ormai da tempo ferma nel riconoscere anchealla protezione complementare la natura di diritto soggettivoperfetto appartenente alla categoria dei diritti fondamentali, nelradicarlo sull’art. 10, comma terzo, Cost., del quale realizza lapiena attuazione, in quanto non realizzata dai soli istituti dellostatus di rifugiato e della protezione sussidiaria. La protezione15 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025complementare costituisce il necessario completamento del dirittoNumero di raccolta generale 12085/2025Data pubblicazione 07/05/2025d’asilo costituzionale, affermano le Sezioni Unite, richiamandoprecedenti in termini (S.U. 29459 e 29460 del 2019; n. 24413 del2021), nonché le sezioni semplici fin dal 2012 (cass.10686 del2012, 16362 del 2016, 19176 del 2020). La protezione umanitaria,oggi definita complementare, ribadiscono le S.U., ha consistenza didiritto umano fondamentale, dotato di tutela assoluta nondegradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazionidiscrezionali affidate al potere amministrativo fin dal leading caseS.U. n. 19393 del 2009 (più di recente il principio è stato ribaditoda S.U. 12/4/2023 n. 9791).8.4. La solida costruzione del diritto alla protezione nazionale nelnostro ordinamento interno ed il suo ancoraggio costituzionaleconsentono di ritenere che essa sia agevolmente inquadrabile comeuna delle ragioni su cui si può fondare l’esercizio della clausoladiscrezionale che, per espressa affermazione della Corte diGiustizia, può poggiare su ragioni di carattere umanitario, nellaspecie, stabilite in via generale per legge. Del resto le circostanzeche determinano l’applicazione della clausola sono di strettapertinenza dello Stato membro e possono essere di derivazionedirettamente legislativa.8.5. Questa premessa (par. 22.1 e 22.2 sentenza S.U.) conduce aqualificare l’omessa considerazione della sussistenza dei requisitiper la protezione nazionale come un rifiuto tacito di avvalersi della16 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025clausola da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] ed a ritenere la conseguenteNumero di raccolta generale 12085/2025Data pubblicazione 07/05/2025sindacabilità del rifiuto da parte del giudice dell’impugnazione deltrasferimento (Cass.23724 del 2020 e 36996 del 2022). Le SezioniUnite chiariscono tuttavia che, perché possa essere sindacatal’omessa applicazione della clausola discrezionale in sedegiurisdizionale, è necessario che il ricorrente abbia prospettatoall’[OSCURATO:PERSONA] di avere motivi ostativi (al trasferimento)collegati al diritto alla protezione complementare o che li abbiaallegati, anche per la prima volta in sede di ricorso giurisdizionaleavverso il trasferimento disposto dall’[OSCURATO:PERSONA] (par.22.2).9. L’affermazione necessita, come ben evidenziato anche nellarequisitoria del Procuratore Generale, di alcune puntualizzazioni.9.1 In primo luogo è necessario evidenziare che il sistema internodi protezione nazionale è fondato sulle cause d’inespellibilitàcontenute nell’art. 19 del d.lgs n. 286 del 1998 e sulla clausola disalvaguardia costituita dalla parte ancora vigente dell’art. 5 c.6 delmedesimo testo legislativo, quella secondo la quale il nostro Statoè tenuto al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali intema di diritti fondamentali della persona. L’elencazione delle causedi inespellibilità contiene previsioni in parte sovrapponibili allefattispecie di protezione internazionale tipizzate del diritto unionale,descritte nella Direttiva qualifiche 2011/95 (rifugio politico eprotezione sussidiaria) sia in relazione al rischio di discriminazioneper motivi di razza, politici, religiosi, di genere, sia in relazione17 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025all’esposizione al rischio di tortura ed esposizione a trattamentiNumero di raccolta generale 12085/2025Data pubblicazione 07/05/2025inumani e degradanti. Tuttavia, anche in queste ipotesi, laprotezione nazionale non coincide quanto ai requisiti con quellainternazionale, sia in relazione all’eventuale sussistenza di cause direvoca operanti solo per le protezioni maggiori, sia in relazione alladiversa conformazione della vulnerabilità tutelabile rispetto al rigidoperimetro dei requisiti normativi delle protezioni maggiori. Ancheper le fattispecie d’inespellibilità di cui al citato art. 19, può, inconclusione operare, l’ostacolo al trasferimento costituitodall’accertamento positivo dei requisiti della protezionecomplementare senza che si verifichi un’ingerenza nel sistemaunionale, in quanto il diritto al riconoscimento della protezionecomplementare, ove sussistente, ha un contenuto più ampio,traducendosi in un permesso di soggiorno temporaneo, rispetto almero impedimento al rimpatrio coattivo dovuto alla esclusivaapplicazione del principio di non refoulement.9.2 Le altre ipotesi, ovvero quelle ratione temporis applicabili alcaso di specie (la violazione del diritto alla vita privata e familiare,come configurata nell’art. 19 c.1.1, secondo periodo, ex d.l. n. 130del 2020) e quelle oggetto del successivo intervento normativo,(introdotto dal d.l. n. 20 del 2023) comunque non abrogativodell’obbligo di rispettare il sistema di tutela dei diritti fondamentalidi matrice costituzionale e convenzionale, su cui c’è ampio dibattitoin dottrina e nelle decisioni dei giudici di merito, rappresentano18 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025esplicitamente ipotesi neanche in parte coincidenti o sovrapponibiliData pubblicazione 07/05/2025con quelle di matrice unionale pur trovando riconoscimento nonmarginale nel sistema di diritto interno.9.3 L’autonomia del giudizio sulla decisione di trasferimentorispetto a quello relativo alla domanda di protezione internazionaleè relativa, come pure ben sottolineato nella requisitoria dalProcuratore Generale, non potendo trascurarsi che il ricorrente è unrichiedente asilo e che nell’ambito del giudizio relativo allaprotezione internazionale al giudice del merito spetta,officiosamente, la verifica delle condizioni per la protezionenazionale, anche ove queste si fondino su fatti acquisitisuccessivamente alla proposizione della domanda, (allegati ocomunque emergenti dagli atti del giudizio).10. Alla luce dei principi illustrati si può procedere all’esame delmotivo di ricorso10.1 Il collegio concorda con la conclusione di accoglimentoproposta dal Procuratore generale, ritenendo, tuttavia, necessariodefinire l’ambito del giudizio di rinvio, non potendo considerarsiprecluso, per le ragioni che si esporranno, l’esame dell’ambito diapplicazione dell’art.17 del regolamento come prospettato nelleordinanze interlocutorie e recepito, ancorché in via astratta, dalleSezioni Unite, con ampia ed approfondita trattazione. La cassazionedel provvedimento impugnato deriva dalla ratio decidendi delprovvedimento impugnato. Essa si fonda sulla diretta valutazione,19 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025da parte del giudice dello Stato membro richiedente, del rischio diData pubblicazione 07/05/2025refoulement indiretto in considerazione delle informazioni sullaStato terzo, una volta esaurito il procedimento volto alriconoscimento della protezione internazionale.10.2 Il Tribunale di Roma ritiene in applicazione degli artt.3.2. e 17di non potere condividere la decisione di trasferimento perché ilrischio di rimpatrio è alto e non risulta che in fattispecie analoga siastato rispettato il principio di non refoulement. Non vienespecificamente sviluppato nel corpus argomentativo come sipervenga attraverso gli articoli, pur citati, del regolamento allaconclusione cui si perviene. Le C.O.I. riguardano, in particolare lapolitica dei rimpatri del paese richiesto. Si tratta, in conclusione, diuna decisione che contrasta frontalmente con il principio affermatodalla sentenza della CGUE in tema di valutazione del rischio direfoulement indiretto, riprodotta testualmente nel principio didiritto contenuto nella sentenza delle S.U., come ampiamentesopra illustrata.11. E’, tuttavia, necessario, come già osservato, definire l’ambitodel giudizio di rinvio, tenendo conto delle incisive osservazionicontenute nella sentenza delle S.U. in relazione all’autonomia dellaprotezione nazionale, alla sua copertura costituzionale econvenzionale, alla sua riconducibilità ad una modalità di eserciziodella clausola discrezionale.20 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/202512. Al riguardo, devono essere evidenziati alcuni aspetti peculiariData pubblicazione 07/05/2025di questi giudizi instaurati e conclusi nel merito prima dellapronuncia della CGUE e, soprattutto, prima dell’innovativaqualificazione della protezione nazionale come una modalità diesercizio della clausola di sovranità. Il primo deve confrontarsi con iprecedenti arresti della CGUE, in parte superati dalla più recentepronuncia, che non chiudevano in modo radicale al confronto tra ladecisione di trasferimento e la tutela assoluta del principio di nonrefoulement in relazione all’art. 3 Cedu e 4 Carta. Lagiurisprudenza di merito si è, di conseguenza, concentrata suquesto peculiare aspetto, ritenendo, in senso lato, e senza unespresso riferimento alla protezione nazionale, che il mancatorilievo del rischio di refoulement indiretto evidenziasse la nonapplicazione della clausola discrezionale e cozzasse, in viasubordinata (o principale) con il principio sancito dall’art. 3.2,seconda parte del regolamento.12.1 Il ricorso del Ministero dell’Interno, di conseguenza, si èconcentrato sulla confutazione della correttezza del principio.12.2 Non è emerso nel giudizio il quadro allegativo contenuto nelricorso avverso la decisione di trasferimento del richiedenteprotezione internazionale o emergente dagli atti che hannocondotto alla decisione dell’[OSCURATO:PERSONA].12.3 Il secondo aspetto riguarda proprio la novità dell’approccioermeneutico delle S.U. che, da un lato, introducono la protezione21 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025nazionale nell’ambito delle circostanze da valutare in sede diData pubblicazione 07/05/2025impugnazione della decisione di trasferimento, attraverso l’art. 17del regolamento; dall’altro richiedono oneri allegativi ed unacondotta processuale attiva in ordine agli adempimenti della parterichiedente, in parte non prevedibili prima della sentenza delleS.U., in parte non ritenuti di primaria rilevanza da parte dei giudicidi merito e dunque non rilevati o fatti emergere nella decisione.12.4 il terzo aspetto, proprio di tutte le decisioni involgenti l’interoquadro dei diritti fondamentali del cittadino straniero riguardantil’asilo, è l’obbligo per il giudice del merito di procedere ad unavalutazione attuale che tenga conto di tutte le sopravvenienzeallegate ed acquisite al momento della decisione. (Cass.2954 del2020; 10790 del 2023; 4041 del 2024 ). L’apprezzamento del fattoo dei fatti spetta in via esclusiva al giudice del merito e questopotere-dovere si atteggia in modo peculiare nei giudizi in oggettoperché il potere allegativo della parti non si esaurisce in viadefinitiva con la decisione di legittimità ma può svilupparsi anchenel giudizio di rinvio, sia perché l’oggetto dell’interventonomofilattico ne impone l’esame nei limiti dell’esercizio del poteredispositivo della parte, sia perché si tratta di fatti nuovi ma decisivio rilevanti. Quest’ultimo profilo riveste nei giudizi come quello aquo, una particolare rilevanza, per il rilievo del fattore tempo inrelazione all’acquisizione di una condizione di stabilità idonea adessere valutata alla stregua dell’art. 8 Cedu. Non deve peraltro22 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025trascurarsi che, come precisato dalla CGUE nella sentenza delNumero di raccolta generale 12085/2025Data pubblicazione 07/05/202530/11/2023 sopra citata, anche nelle procedure di ripresa in cario èobbligatorio il colloquio di cui all’art. 5 del Regolamento checostituisce il modo per verificare che tale interessato comprenda leinformazioni contenute in tale opuscolo e «rappresentaun'occasione privilegiata, se non la garanzia, per esso, di potercomunicare all'autorità competente elementi d'informazione chepossono portare lo Stato membro interessato a non rivolgere a unaltro Stato membro una richiesta di ripresa in carico e persino, sedel caso, a impedire il trasferimento di detta persona» (par. 105CGUE). Pertanto, anche gli elementi di informazione forniti nelcolloquio entrano a far parte del processo di impugnazione delladecisione di trasferimento, e devono essere valutati dal giudice, alfine di verificare le legittimità del rifiuto di avvalersi della clausoladiscrezionale.12.5 Del resto la giurisprudenza di legittimità ha già affermato iprincipi sopra illustrati nella sentenza n. 11178 del 2019,affermando che in sede di cassazione con rinvio per violazione dilegge ove si apra un nuovo orizzonte interpretativo che richiedal’accertamento di fatti, non trattati dalle parti e non esaminati dalgiudice del merito, si deve consentire l’esercizio del potereallegativo coerentemente con le esigenze istruttorie conseguenti alnuovo percorso interpretativo sollecitato dall’intervento dellagiurisprudenza di legittimità. Non è necessario ricorrere23 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Numero di raccolta generale 12085/2025all’applicazione dei principi affermati in tema di ovverruling, cheData pubblicazione 07/05/2025opera, a determinate condizioni, in via diretta, solo nella materiaprocessuale ma è sufficiente affermare che nel giudizio di rinviodevono poter essere applicati i principi sui quali la decisione dilegittimità si fonda, essendo contrastante con il principio dieffettività della tutela giurisdizionale, di matrice costituzionale,unionale e convenzionale, la non operatività di essi proprio nelgiudizio dal quale sono scaturiti.12.6 A fini di completezza si ritiene di dovere precisare il contenutoe l’ambito applicativo dei principi sopra esposti anche in relazioneai giudizi avverso le decisioni di trasferimento instauratisuccessivamente alla decisione delle S.U.In relazione ad essi deve essere adempiuto l’onere allegativo insede di ricorso davanti al giudice dell’impugnazione della decisionedi trasferimento, integrato dai fatti acquisiti nel procedimento cheevidenzino il rifiuto tacito dell’[OSCURATO:PERSONA] di applicare laclausola di sovranità, ove possano rilevarsi allegazioni coerenti coni requisiti di vulnerabilità propri del nostro sistema interno diprotezione nazionale, anche con il richiamo puntuale alle domandeed allegazioni contenute nella domanda di protezioneinternazionale che ha determinato l’avvio del sub procedimentorelativo all’individuazione dello Stato competente.13 In conclusione, il ricorso deve essere accolto ed ilprovvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio.24 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025Il giudice del rinvio dovrà attenersi ai seguenti principi:Numero di raccolta generale 12085/2025Data pubblicazione 07/05/20251) Fermo che il giudice dello Stato membro richiedente, in sede diimpugnazione della decisione di trasferimento, non può valutare ilrischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatriodel paese richiesto, ne può fondare la decisione di accoglimento suuna diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento dellaprotezione internazionale, salva la acclarata sussistenza di carenzesistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza, può configurarerifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale ex art. 17regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame da parte dellaautorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per ilriconoscimento del permesso di soggiorno per protezionenazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (art. 10, terzocomma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, ed il giudicedell’impugnazione della decisione di trasferimento può valutare ilpredetto rifiuto sempre che i fatti che ne costituiscono ilfondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corsodel procedimento.2) All’esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale diannullamento della decisione di trasferimento, perché fondato sulrischio di refoulement indiretto, il giudice nazionale, in sede dirinvio, deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nelricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nelladecisione oggetto d’impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti25 di 26Numero registro generale 8918/2021Numero sezionale 1514/2025o in precedenza non emersi, allegati od acquisiti in sede di giudizioNumero di raccolta generale 12085/2025Data pubblicazione 07/05/2025di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausoladiscrezionale ai sensi dell’art 17 del regolamento n. 604 del 2013possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto alriconoscimento della protezione complementare nazionale, che haconsistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata suldiritto d’asilo di cui all’’art 10, terzo comma Cost. di cui costituisceuna delle forme di attuazione.Il giudice del rinvio, si atterrà ai principi esposti e provvederàanche alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alTribunale di Roma in diversa composizione anche per le speseprocessuali del presente giudizio. In caso di diffusione omettere legeneralità.Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025Così deciso in Roma, il 09/04/2025.La PresidenteMARIA ACIERNO26 di 26
Decreto Cassazione n. 12085/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris