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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 15792/2026

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prese– ricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresenta e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– resistente –avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA TRIB. [OSCURATO:PERSONA] n. 1690/2025 depositata il 26/05/2025;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto che la Corte di cassazione, dichiarati inammissibili il primo, ilsecondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il quattordicesimomotivo, accolga i restanti;sentito l’Avv. dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], per l’Agenzia delle entrate.1.

L’Agenzia delle entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] avviso diaccertamento, con il quale, per gli anni di imposta 2014 e 2015, conmetodo c.d. induttivo puro, ricostruiva i ricavi sia dell'attivitàalberghiera sia dell'attività agricola da quest’ultimo svolte in Vieste e,per l'effetto, recuperava a tassazione un maggiore imponibile ai finiIrpef, Iva e Irap.L’Ufficio contestava che anche le attività (alberghiera ed agricola)apparentemente svolta da terze società (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Becos.r.l.) di cui il contribuente era socio, fossero, in realtà, riconducibiliall’attività di impresa esercitata personalmente.

Per l’effetto,ricostruiva induttivamente un maggior imponibile.

Più precisamente,l’Ufficio riteneva che la [OSCURATO:PERSONA] fosse subentrata solto formalmentenell’attività alberghiera svolta dal Mafrolla e che l’unica attività svoltadalla Beco consistesse nel prestito del personale per l’attività agricoladel medesimo.2.

Il contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla C.t.p. diLa C.t.p., in particolare, riteneva meritevole di accoglimento ilmotivo concernente la non tassabilità del reddito catastale attesol’accertato reddito riveniente dalla impresa agricola.Avverso detta sentenza spiegava appello sia il contribuente che, invia condizionata, l’Agenzia delle entrate.La C.t.r. rigettava l’appello principale del contribuente e dichiaravaimprocedibile quello dell’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026Avverso detta ultima sentenza, il contribuente propone ricorso percassazione – affidato a quindici motivi e illustrato anche con successivamemoria – nei confronti dell’Agenzia delle entrate la quale hadepositato nota, intestata «atto di costituzione», al solo fine dellapartecipazione alla discussione ed ha dato atto di non aver depositatotempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I primi nove motivi articolati in ricorso censurano la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha pronunciato sul recupero fiscale relativoall’esercizio dell’attività agricola.1.1.

Con i primi quattro motivi, da trattarsi congiuntamente inquanto connessi, il contribuente propone le seguenti censure:- primo motivo: «motivazione apparente – violazione art. 36, 2°comma, n. 4 d.lgs 546/1992 - in relazione all’art. 360 n. 4 cpc»;censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato ilreddito accertato come reddito derivante dall’esercizio di un’impresaagricola, e non come reddito agrario; assume che la C.t.r. avrebbeomesso di motivare sul quadro probatorio in atti (in particolarerilevando che la stessa constatazione muoveva dal dato non aveva maiacquistato né olive né olio da terzi in quanto prodotti esclusivamentesui propri terreni e dalle proprie piante); censura, altresì, la sentenzaper non aver spiegato per quali ragioni l’utilizzo (comunque contestato)dei dipendenti di altra società poteva comportare il mutamento delleregole proposte alla determinazione del reddito agrario;- secondo motivo: «omesso esame di fatti decisivi per il giudizio –violazione art. 360 n. 5 cpc», consistenti nell’aver venduto, comecontestato nel p.v.c., esclusivamente le olive coltivate su propri terrenie/o l’olio ottenuto da queste ultime; circostanza, questa, essenzialeperché idonea a dimostrare lo svolgimento solo di un’attività agricolaNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026e, quindi la produzione di reddito agrario che, come tale, doveva esseretassato sulla base degli estimi catastali;- terzo motivo: «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7,comma 5-bis, d.lgs 546 del 31/12/1992 in relazione all’art. 360 n. 3cpc»;censura la sentenza per aver ritenuto che non fosse stato assoltol’onere della prova in ordine alla sussistenza, in concreto, deipresupposti del regime fiscale speciale, quale imprenditore agricolo edosserva che, in realtà, era onere dell’Ufficio provare la fondatezza dellaripresa; aggiunge che, in ogni caso, era agli atti la prova dellaproduzione del solo reddito agrario;- quarto motivo: «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 32e 34 dpr 917/1986 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc»;assume che la sentenza è errata laddove ha affermato che il redditoagrario determinato sulla base delle tariffe d’estimo sia un «regimefiscale speciale», trattandosi, al contrario, del regime ordinario ditassazione dei redditi derivanti dall’esercizio di attività agricola, eladdove ha ritenuto che, ai fini del reddito agrario (e della suadeterminazione) abbia una qualche rilevanza il numero di personeimpiegate o il fatto che il personale impiegato sia assunto da altrosoggetto che lo presta all’imprenditore agricolo.1.2.

Il primo e il quarto motivo sono fondati, restando assorbiti ilsecondo e il terzo.1.2.1.

L’art. 2135 c.c., come sostituito dall'art. 1 d.lgs. n. 228 del2001, al primo comma, contiene la definizione di imprenditore agricolo(colui che esercita l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura,allevamento di animali e attività connesse); al secondo comma precisacosa deba intendersi per tali attività (attività dirette alla cura ed allosviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare ilNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine); al terzo comma,individua le attività connesse in quelle, esercitate dal medesimoimprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano adoggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondoo del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette allafornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente diagricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione delterritorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione edospitalità come definite dalla legge.L’art. 32 (ex art. 35) comma 1, t.u.i.r., nella versione applicabileratione termporis, stabilisce che «il reddito agrario è costituito dallaparte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitaled'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti dellapotenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso».(Per completezza va rilevato che il comma 1, in virtù dell’art. 1, comma1, d.lgs., n. 192 del 2024 è stato così sostituito: «il reddito agrario ècostituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabileal capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegatinell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codicecivile» E’ stato, pertanto, eliminato il riferimento alle potenzialità delterreno; detta modifica, tuttavia, non si applica alla fattispecie inesame).

Il successivo comma 2, rimasto invariato, precisa quali sonole attività agricole e, tra queste ultime, alla lett. c), prende inconsiderazione le attività connesse, includendovi quelle di cui all’art.2135, terzo comma, c.c., dirette alla manipolazione, conservazione,trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché nonsvolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dallacoltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, conNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteridi cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.L’art. 34 t.u.i.r. stabilisce che il reddito agrario è determinatomediante l’applicazione di tariffe d’estimo.Il regime fiscale, infine, è completato dall’art. 56-bis t.u.i.r.dedicato, nell’ambito dei redditi di impresa, alle altre attività agricole.1.2.2.

Il legislatore fiscale, quindi, pur avendo mutuato dalladisciplina civilistica la qualificazione di imprenditore agricolo e ladefinizione di «attività connesse» all'attività agricola, ha tuttaviaintrodotto alcune specificità:- nel comma 1, ha limitato la tassazione quale «reddito agrario» aquello ricavabile «nei limiti della potenzialità del terreno» (limiteeliminato con l’ultima riforma, ma ancora applicabile ratione temporisalla fattispecie in esame);- ha delimitato le attività connesse soggette al regime fiscale delreddito agrario con una più specifica articolazione in ragione delprodotto ottenuto dalle stesse, riservando all'Amministrazionefinanziaria il compito di individuare, con scadenza periodica e per ladurata di vigenza del decreto ministeriale, i beni che possono essereoggetto di attività agricole connesse rientranti nel regime fiscale piùfavorevole;- ha dettato il regime fiscale per le attività, ancorché connesse, marelative a prodotti diversi da quelli individuati con i vari decretiministeriali.1.2.3.

Come detto, la disciplina fiscale se, da un lato, richiama ladisciplina civilistica sia attraverso il rinvio diretto all'art. 2135, terzocomma, c.c. sia attraverso la descrizione delle attività considerate,dall'altro lato, circoscrive le «attività connesse» soggette al regime delreddito agrario di cui all’art. 34 t.u.i.r. spostando il punto diNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026osservazione sugli specifici prodotti, attraverso il rinvio mobile aldecreto del Ministero dell'Economia, da emanarsi ogni due anni tenutoconto dei criteri di cui al comma 1, dell'art.32 cit. (Cass. n. 8128/2016).Ne consegue che, per l’applicazione di detto regime più favorevole,oltre ai presupposti di cui all’art. 32, comma 1, t.u.i.r. occorrerà che lerichiamati dal comma 2, ovvero siano dirette alla manipolazione,conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione,ancorché non svolte sul terreno, dei prodotti; che questi ultimi sianoottenuti «prevalentemente» dalla coltivazione del fondo o del bosco odall’allevamento di animali; che i prodotti di cui alle attività connessesiano tra quelli contemplati dai singoli d.m. ratione temporis vigenti.Infine, occorre che il reddito percepito sia prodotto nell'ambitodell'attività agricola esercitata «nei limiti della potenzialità del terreno»(Cass. n. 7447/2022).Questa Corte, poi, ha avuto modo di precisare che si hatrasformazione quando il prodotto originario, per effetto dellalavorazione, viene a perdere i caratteri merceologici che lo distinguono(ad esempio nel caso dei cereali utilizzati per produrre farine o delleolive con cui viene prodotto l'olio).

Si ha, invece, manipolazione quandoil prodotto, nonostante le lavorazioni subite, abbia conservato le suequalità merceologiche originarie (ad esempio pulitura econfezionamento di verdure e frutta).

Dunque, sul piano civilistico,sono qualificabili come attività agricole connesse quelle che si esplicanosu prodotti che provengono prevalentemente e direttamentedall'attività agricola principale, mentre vanno escluse le attività cheriguardano prodotti di secondo grado, conseguenti a successive attività(Cass. n. 8128/2016).Numero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il superamento dei limiti di cui all’art. 32 t.u.i.r. comporta laqualificazione del reddito come reddito di impresa e la conseguenteapplicazione del regime previsto dagli artt. 56 e 56-bis t.u.i.r.1.2.4 Ciò, posto, va rilevato che, diversamente da quantosostenuto dal ricorrente nel quarto motivo, poiché per l'attività agricolail legislatore riserva alcuni regimi speciali agevolativi, va ribadito chele relative disposizioni sono di stretta interpretazione e possono essereapplicate solo ove ne ricorrano i presupposti, la prova della cuiricorrenza grava sul contribuente.

Tale principio vige anche per leLa C.t.r., tuttavia, a fronte del primo motivo di appello posto dalcontribuente – il quale aveva contestato l’imputazione del redditoaccertato a reddito di impresa, anziché a reddito agrario – sebbeneabbia correttamente affermato che l’onere di provare il regime piùfavorevole spettasse al medesimo, ha reso motivazione apparente e,comunque, non si è confrontata con il quadro normativo sopradescritto.La C.t.r., in primo luogo, ha motivato sul punto affermando chesussistevano i presupposti per l’accertamento secondo le modalità dicui all’art. 39, secondo comma, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973, inquanto il contribuente aveva occultato la documentazione ed avevaomesso la presentazione delle scritture contabili.

Così facendo,tuttavia, ha confuso il metodo dell’accertamento con i risultatidell’accertamento stesso.

Il ricorso al c.d. metodo induttivo puro nonesclude la successiva corretta imputazione del reddito accertato.In secondo luogo, ha affermato che l’inapplicabilità del regimefavorevole derivava dalla stessa condotta del contribuente che, perl’anno 2014, aveva determinato l’imposta secondo il regime ordinarioe, per l’anno 2015, non aveva compilato il quadro relativo alladichiarazione Iva.

Tale motivazione, tuttavia, è meramente apparenteNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026in quanto prescinde dalla verifica della sussistenza o meno deglielementi per poter qualificare il reddito ulteriore accertato dall’Ufficiocome reddito di natura agraria o reddito di impresa.1.3.

Con il quinto motivo, il contribuente denuncia «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 34 dpr 633/1972 in relazione all’art. 360 n.3 cpc» e censura la sentenza per aver confermato la legittimitàdell’avviso di accertamento nella parte in cui aveva recuperato l’Iva al4 per cento sulle vendite senza applicare le obbligatorie percentuali dicompensazione (anch’esse al 4 per cento) e, dunque, l’inesistenza diun qualsiasi debito Iva.

Osserva che il giudice di secondo grado non haconsiderato che sussistevano i requisiti, ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n.633 del 1972, per beneficiare della percentuale di compensazioneessendo produttore agricolo ex art. 2135 c.c. e commercializzando unodei prodotti tassativamente stabiliti in appositi decreti ministeriali.1.4.

Il motivo è inammissibile.La censura pone una questione che non risulta in alcun modoconsiderata nella sentenza impugnata.

I motivi del ricorso percassazione, invece, devono investire quanto oggetto del themadecidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalleimpugnazioni e dalle richieste delle parti; in particolare, non possonoriguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini edaccertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitantidai limiti funzionali del giudizio di legittimità.

Pertanto, secondo ilcostante insegnamento di questa Corte, qualora una determinataquestione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risultitrattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente cheproponga la medesima in sede di legittimità, al fine di evitare unastatuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere, nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudicedi merito, ma anche, di indicare in quale atto del giudizio precedenteNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis laveridicità di tale asserzione prima di esaminarla nel merito (cfr. Cass.n. 2038/2019 Cass. n. 24821/2025).Il motivo non risponde a questi requisiti di ammissibilità.1.5.

Con il sesto motivo, il contribuente denuncia «violazione art.45, 1° comma, d.lgs 446 del 15/12/1997 e legge regione puglia n. 38del 30/12/2011 (errata individuazione ed applicazione dell’aliquotairap) in relazione all’art. 360 n. 3 cpc».Assume che la C.t.r. ha erroneamente applicato l’aliquota Irapordinaria del 4,82 per cento in luogo di quella applicabile per le attivitàagricole pari all’1,9 per cento, limitandosi a rilevare che nelladichiarazione era stata indicata quella aliquota.1.6.

Il motivo è fondato.Questa Corte ha ripetutamente evidenziato che la dichiarazioneaffetta da errori di fatto o di diritto dai quali possa derivare, in contrastocon l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi piùgravosi di quelli previsti per legge, è comunque emendabile, anche insede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza,dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità incompensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997,dell'eventuale credito risultante dalla rettifica (cfr., tra le altre, Cass.n. 373/2016).

Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente lapossibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesatributaria azionata dal Fisco allegando errori, di fatto o di diritto,commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria,indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all'art. 2 citato(Cass. n. 30796/2018).La C.t.r., nel dare rilievo a quanto riportato nella dichiarazione deiredditi, senza valutare la sussistenza dei presupposti per l’eventualeNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026emendabilità dell’errore in sede contenziosa e a fronte di una maggiorepretesa tributaria dell’ufficio, non si è attenuta a questi principi.1.7.

Con il settimo, l’ottavo, il nono motivo, il contribuentedenuncia «omessa pronuncia su specifico motivo di appello – violazioneart. 112 cpc – in via alternativa motivazione omessa violazione art. 36,2° comma, n. 4 d.lgs 546/1992 – entrambe in relazione all’art. 360 n.4 cpc »; si duole della mancata pronuncia in ordine: alla contestataduplicazione dei ricavi (motivo settimo); alla mancata quantificazionedei costi (motivo ottavo); alla non corretta determinazione dell’Ivadetraibile per l’attività agricola nel caso fosse stata confermata la nonapplicazione delle percentuali di compensazione di cui all’art. 34 d.P.R.n. 633 del 1972 (motivo nono).1.8.

I motivi sono tutti fondati.Il contribuente, con l’atto di appello, ribadendo quanto giàsostenuto in primo grado, aveva evidenziato che, nell’accertareinduttivamente i ricavi, l’Ufficio aveva duplicato alcun di essi,considerando due volte le stesse fatture; che non aveva preso inconsiderazione i costi, se pure accertati nell’an e nel quantum; che l’Ivadetraibile dall’attività agricola – atteso che non era stato applicato ilregime della percentuale in compensazione - non era statacorrettamente determinata.Ciononostante, la C.t.r. ha omessa qualsiasi statuizione sul punto.2.

Con il decimo e l’undicesimo motivo il contribuente censura lasentenza impugnata nella parte relativa al recupero fiscale connessoall’esercizio dell’attività alberghiera.In particolare, con il decimo motivo, denuncia «violazione art. 36,2° comma n. 4 d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 4 cpc» pernon avere, il Giudice di secondo grado, fornito alcuna motivazione inmerito al motivo di appello con il quale aveva contestato il redditod'impresa alberghiera esponendo sul punto un unico passaggio aNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026motivazionale con un richiamo ad una società del tutto estranea alcontenzioso; con l’undicesimo motivo, in via alternativa, denuncia«omessa pronuncia su specifici motivi – violazione art. 112 cpc inrelazione all’art. 360 n. 3 cpc».2.1.

Il decimo motivo è fondato, restando assorbito l’undicesimo.Con l’atto di appello, il contribuente aveva mosso anche una seriedi contestazioni relative alla ricostruzione dei ricavi imputati alla attivitàalberghiera.

In primo luogo, aveva contestato che, quanto meno apartire dalla data del 15 maggio 2014, risultava che detta attività erastata svolta dalla società, la quale, per altro, era stata attinta da altrocontestato i criteri di quantificazione dei ricavi e di costi.A fronte di tali deduzioni, relative specificamente alla attivitàalberghiera, la C.t.r. si è limitata ad affermare che «non vi è dubbioche la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, società di cui il contribuente erasocio unico che esercitava l’attività di “alberghi e ristoranti” in Vieste,era obbligata ex lege alla regolare tenuta delle scritture contabili».

Talemotivazione, non solo fa riferimento ad una società (tale [OSCURATO:SOCIETA]) chesembra del tutto estranea ai fatti di causa, ma non affronta alcuna dellespecifiche questioni sollevate dal contribuente.3.

Con i motivi dal dodicesimo al quindicesimo il contribuentecensura la sentenza impugnata nella parte in cui si è pronunciata sullesanzioni.3.1.

Con il quattordicesimo motivo, preliminare agli altri perchépone, una questione di giurisdizione, denuncia «difetto di giurisdizionedelle corti di giustizia tributaria sulla irrogazione quantificazione disanzioni definite “tributarie” ma aventi natura punitiva-penale inrelazione all’art. 360 n. 1 cpc - richiesta di incidente di costituzionalitàin relazione all’art. 2 d.lgs 546 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; censura la sentenzaimpugnata per non aver affrontato la questione di giurisdizioneNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026sollevata con l'atto di appello e chiede a questa Corte di sollevarequestione di legittimità costituzionale.3.2.

Il motivo è infondato.3.2.1.

In primo luogo, va ribadito che, ai sensi dell'art. 374, primocomma, ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte dicassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggettodel ricorso, non essendo necessaria la sua devoluzionealle Sezioni Unite, quando queste ultime si siano già espresse sullamedesima, ancorché non sullo specifico caso, affermando sul puntochiari e precisi principi informatori, suscettibili di rappresentare unaguida orientativa per le sezioni semplici (Cass. n. 7152/2025).3.2.2.

Nel merito, la giurisdizione tributaria riguarda, in base all'art.2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per quanto qui di rilievo tutte lecontroversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e speciecomunque denominati. le sovrimposte e le addizionali, le relativesanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio (cfr., tra le tante,Cass.

Sez.

U. n. 26495/2020).Quanto alla prospettata illegittimità costituzionale del citato art. 2d.lgs. n. 546 del 1992, va evidenziato che la Consulta, con specificoriguardo alla giurisdizione tributaria in materia di sanzioni, haconfermato la legittimità della disposizione nei limiti in cui detta ultimasia imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (enon al solo dato formale e soggettivo, relativo all’ufficio competente adirrogare la sanzione) (cfr.

Corte cost. n. 34 del 2006, richiamata daCorte cost. n. 130 del 2008).Nella fattispecie si discute delle sanzioni comminate in ragionedell’omesso pagamento di imposte, Irpef, Iva e Irap, e dunque relativead un rapporto di natura tributaria, sicché alcun dubbio sussiste sullagiurisdizione del giudice tributario.Numero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/20263.3.

Con gli ulteriori motivi, sempre relativi alle sanzioni e daesaminarsi congiuntamente in quanto connessi, deduce:- motivo dodicesimo: «in relazione alla mancata applicazione delcumulo giuridico – motivazione apparente – violazione art. 36, 2°comma, n. 4, d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 4 cpc».

Criticala sentenza impugnata per aver reso motivazione apparente sullarichiesta di applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni relative alledue annualità in contestazione;- motivo tredicesimo: «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12,5° comma, d.lgs 472/1997 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc» e si duoledella mancata applicazione di una sanzione unica per tutti gli anni diimposta dal 2012 al 2014;- motivo quindicesimo: invoca «applicazione del nuovo sistemasanzionatorio di cui al d.lgs 87/2024» ed assume la sproporzione diquello attuale.3.4.

Il dodicesimo motivo è fondato, restando assorbiti iltredicesimo ed il quindicesimo.Con riferimento ad entrambe le attività – agricola ed alberghiera –il contribuente aveva chiesto, quanto alle sanzioni, l’applicazione, conriferimento a tutte le annualità oggetto di contestazione (che indicavain quelle dal 2012 al 2015), il principio della continuazione, conapplicazione di una sanzione unica, così contestando l’irrogazione disanzioni autonome.Sulla questione controversa la C.t.r. si è limitata ad affermare, conmotivazione meramente apparente, che le stesse erano statecorrettamente applicate, risultando l’infedeltà delle dichiarazioni e lamancata esibizione delle scritture contabili ed ha aggiunto che eranostate determinate nel pieno rispetto anche del principio dellacontinuazione.Numero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026Trattasi, tuttavia, di motivazione che, nel limitarsi a condividerel’operato dell’Ufficio, non risponde alla specifica richiesta delcontribuente il quale, al contrario, aveva affermato che la sanzionedoveva essere unica.7.

In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente ai motiviprimo, quarto, sesto, settimo ottavo, nono, decimo, dodicesimo,assorbiti il secondo, il terzo, l’undicesimo, il tredicesimo ed ilquindicesimo, inammissibile il quinto, rigettato il quattordicesimo.

Lasentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del secondo grado,in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, 7 maggio 2026.Il Consigliere est.

Il PresidenteRosanna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
prese– ricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresenta e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– resistente –avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA TRIB. [OSCURATO:PERSONA] n. 1690/2025 depositata il 26/05/2025;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto che la Corte di cassazione, dichiarati inammissibili il primo, ilsecondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il quattordicesimomotivo, accolga i restanti;sentito l’Avv. dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], per l’Agenzia delle entrate.1. L’Agenzia delle entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] avviso diaccertamento, con il quale, per gli anni di imposta 2014 e 2015, conmetodo c.d. induttivo puro, ricostruiva i ricavi sia dell'attivitàalberghiera sia dell'attività agricola da quest’ultimo svolte in Vieste e,per l'effetto, recuperava a tassazione un maggiore imponibile ai finiIrpef, Iva e Irap.L’Ufficio contestava che anche le attività (alberghiera ed agricola)apparentemente svolta da terze società (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Becos.r.l.) di cui il contribuente era socio, fossero, in realtà, riconducibiliall’attività di impresa esercitata personalmente. Per l’effetto,ricostruiva induttivamente un maggior imponibile. Più precisamente,l’Ufficio riteneva che la [OSCURATO:PERSONA] fosse subentrata solto formalmentenell’attività alberghiera svolta dal Mafrolla e che l’unica attività svoltadalla Beco consistesse nel prestito del personale per l’attività agricoladel medesimo.2. Il contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla C.t.p. diLa C.t.p., in particolare, riteneva meritevole di accoglimento ilmotivo concernente la non tassabilità del reddito catastale attesol’accertato reddito riveniente dalla impresa agricola.Avverso detta sentenza spiegava appello sia il contribuente che, invia condizionata, l’Agenzia delle entrate.La C.t.r. rigettava l’appello principale del contribuente e dichiaravaimprocedibile quello dell’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026Avverso detta ultima sentenza, il contribuente propone ricorso percassazione – affidato a quindici motivi e illustrato anche con successivamemoria – nei confronti dell’Agenzia delle entrate la quale hadepositato nota, intestata «atto di costituzione», al solo fine dellapartecipazione alla discussione ed ha dato atto di non aver depositatotempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi nove motivi articolati in ricorso censurano la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha pronunciato sul recupero fiscale relativoall’esercizio dell’attività agricola.1.1. Con i primi quattro motivi, da trattarsi congiuntamente inquanto connessi, il contribuente propone le seguenti censure:- primo motivo: «motivazione apparente – violazione art. 36, 2°comma, n. 4 d.lgs 546/1992 - in relazione all’art. 360 n. 4 cpc»;censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato ilreddito accertato come reddito derivante dall’esercizio di un’impresaagricola, e non come reddito agrario; assume che la C.t.r. avrebbeomesso di motivare sul quadro probatorio in atti (in particolarerilevando che la stessa constatazione muoveva dal dato non aveva maiacquistato né olive né olio da terzi in quanto prodotti esclusivamentesui propri terreni e dalle proprie piante); censura, altresì, la sentenzaper non aver spiegato per quali ragioni l’utilizzo (comunque contestato)dei dipendenti di altra società poteva comportare il mutamento delleregole proposte alla determinazione del reddito agrario;- secondo motivo: «omesso esame di fatti decisivi per il giudizio –violazione art. 360 n. 5 cpc», consistenti nell’aver venduto, comecontestato nel p.v.c., esclusivamente le olive coltivate su propri terrenie/o l’olio ottenuto da queste ultime; circostanza, questa, essenzialeperché idonea a dimostrare lo svolgimento solo di un’attività agricolaNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026e, quindi la produzione di reddito agrario che, come tale, doveva esseretassato sulla base degli estimi catastali;- terzo motivo: «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7,comma 5-bis, d.lgs 546 del 31/12/1992 in relazione all’art. 360 n. 3cpc»;censura la sentenza per aver ritenuto che non fosse stato assoltol’onere della prova in ordine alla sussistenza, in concreto, deipresupposti del regime fiscale speciale, quale imprenditore agricolo edosserva che, in realtà, era onere dell’Ufficio provare la fondatezza dellaripresa; aggiunge che, in ogni caso, era agli atti la prova dellaproduzione del solo reddito agrario;- quarto motivo: «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 32e 34 dpr 917/1986 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc»;assume che la sentenza è errata laddove ha affermato che il redditoagrario determinato sulla base delle tariffe d’estimo sia un «regimefiscale speciale», trattandosi, al contrario, del regime ordinario ditassazione dei redditi derivanti dall’esercizio di attività agricola, eladdove ha ritenuto che, ai fini del reddito agrario (e della suadeterminazione) abbia una qualche rilevanza il numero di personeimpiegate o il fatto che il personale impiegato sia assunto da altrosoggetto che lo presta all’imprenditore agricolo.1.2. Il primo e il quarto motivo sono fondati, restando assorbiti ilsecondo e il terzo.1.2.1. L’art. 2135 c.c., come sostituito dall'art. 1 d.lgs. n. 228 del2001, al primo comma, contiene la definizione di imprenditore agricolo(colui che esercita l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura,allevamento di animali e attività connesse); al secondo comma precisacosa deba intendersi per tali attività (attività dirette alla cura ed allosviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare ilNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine); al terzo comma,individua le attività connesse in quelle, esercitate dal medesimoimprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano adoggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondoo del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette allafornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente diagricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione delterritorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione edospitalità come definite dalla legge.L’art. 32 (ex art. 35) comma 1, t.u.i.r., nella versione applicabileratione termporis, stabilisce che «il reddito agrario è costituito dallaparte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitaled'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti dellapotenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso».(Per completezza va rilevato che il comma 1, in virtù dell’art. 1, comma1, d.lgs., n. 192 del 2024 è stato così sostituito: «il reddito agrario ècostituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabileal capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegatinell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codicecivile» E’ stato, pertanto, eliminato il riferimento alle potenzialità delterreno; detta modifica, tuttavia, non si applica alla fattispecie inesame). Il successivo comma 2, rimasto invariato, precisa quali sonole attività agricole e, tra queste ultime, alla lett. c), prende inconsiderazione le attività connesse, includendovi quelle di cui all’art.2135, terzo comma, c.c., dirette alla manipolazione, conservazione,trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché nonsvolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dallacoltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, conNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteridi cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.L’art. 34 t.u.i.r. stabilisce che il reddito agrario è determinatomediante l’applicazione di tariffe d’estimo.Il regime fiscale, infine, è completato dall’art. 56-bis t.u.i.r.dedicato, nell’ambito dei redditi di impresa, alle altre attività agricole.1.2.2. Il legislatore fiscale, quindi, pur avendo mutuato dalladisciplina civilistica la qualificazione di imprenditore agricolo e ladefinizione di «attività connesse» all'attività agricola, ha tuttaviaintrodotto alcune specificità:- nel comma 1, ha limitato la tassazione quale «reddito agrario» aquello ricavabile «nei limiti della potenzialità del terreno» (limiteeliminato con l’ultima riforma, ma ancora applicabile ratione temporisalla fattispecie in esame);- ha delimitato le attività connesse soggette al regime fiscale delreddito agrario con una più specifica articolazione in ragione delprodotto ottenuto dalle stesse, riservando all'Amministrazionefinanziaria il compito di individuare, con scadenza periodica e per ladurata di vigenza del decreto ministeriale, i beni che possono essereoggetto di attività agricole connesse rientranti nel regime fiscale piùfavorevole;- ha dettato il regime fiscale per le attività, ancorché connesse, marelative a prodotti diversi da quelli individuati con i vari decretiministeriali.1.2.3. Come detto, la disciplina fiscale se, da un lato, richiama ladisciplina civilistica sia attraverso il rinvio diretto all'art. 2135, terzocomma, c.c. sia attraverso la descrizione delle attività considerate,dall'altro lato, circoscrive le «attività connesse» soggette al regime delreddito agrario di cui all’art. 34 t.u.i.r. spostando il punto diNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026osservazione sugli specifici prodotti, attraverso il rinvio mobile aldecreto del Ministero dell'Economia, da emanarsi ogni due anni tenutoconto dei criteri di cui al comma 1, dell'art.32 cit. (Cass. n. 8128/2016).Ne consegue che, per l’applicazione di detto regime più favorevole,oltre ai presupposti di cui all’art. 32, comma 1, t.u.i.r. occorrerà che lerichiamati dal comma 2, ovvero siano dirette alla manipolazione,conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione,ancorché non svolte sul terreno, dei prodotti; che questi ultimi sianoottenuti «prevalentemente» dalla coltivazione del fondo o del bosco odall’allevamento di animali; che i prodotti di cui alle attività connessesiano tra quelli contemplati dai singoli d.m. ratione temporis vigenti.Infine, occorre che il reddito percepito sia prodotto nell'ambitodell'attività agricola esercitata «nei limiti della potenzialità del terreno»(Cass. n. 7447/2022).Questa Corte, poi, ha avuto modo di precisare che si hatrasformazione quando il prodotto originario, per effetto dellalavorazione, viene a perdere i caratteri merceologici che lo distinguono(ad esempio nel caso dei cereali utilizzati per produrre farine o delleolive con cui viene prodotto l'olio). Si ha, invece, manipolazione quandoil prodotto, nonostante le lavorazioni subite, abbia conservato le suequalità merceologiche originarie (ad esempio pulitura econfezionamento di verdure e frutta). Dunque, sul piano civilistico,sono qualificabili come attività agricole connesse quelle che si esplicanosu prodotti che provengono prevalentemente e direttamentedall'attività agricola principale, mentre vanno escluse le attività cheriguardano prodotti di secondo grado, conseguenti a successive attività(Cass. n. 8128/2016).Numero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il superamento dei limiti di cui all’art. 32 t.u.i.r. comporta laqualificazione del reddito come reddito di impresa e la conseguenteapplicazione del regime previsto dagli artt. 56 e 56-bis t.u.i.r.1.2.4 Ciò, posto, va rilevato che, diversamente da quantosostenuto dal ricorrente nel quarto motivo, poiché per l'attività agricolail legislatore riserva alcuni regimi speciali agevolativi, va ribadito chele relative disposizioni sono di stretta interpretazione e possono essereapplicate solo ove ne ricorrano i presupposti, la prova della cuiricorrenza grava sul contribuente. Tale principio vige anche per leLa C.t.r., tuttavia, a fronte del primo motivo di appello posto dalcontribuente – il quale aveva contestato l’imputazione del redditoaccertato a reddito di impresa, anziché a reddito agrario – sebbeneabbia correttamente affermato che l’onere di provare il regime piùfavorevole spettasse al medesimo, ha reso motivazione apparente e,comunque, non si è confrontata con il quadro normativo sopradescritto.La C.t.r., in primo luogo, ha motivato sul punto affermando chesussistevano i presupposti per l’accertamento secondo le modalità dicui all’art. 39, secondo comma, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973, inquanto il contribuente aveva occultato la documentazione ed avevaomesso la presentazione delle scritture contabili. Così facendo,tuttavia, ha confuso il metodo dell’accertamento con i risultatidell’accertamento stesso. Il ricorso al c.d. metodo induttivo puro nonesclude la successiva corretta imputazione del reddito accertato.In secondo luogo, ha affermato che l’inapplicabilità del regimefavorevole derivava dalla stessa condotta del contribuente che, perl’anno 2014, aveva determinato l’imposta secondo il regime ordinarioe, per l’anno 2015, non aveva compilato il quadro relativo alladichiarazione Iva. Tale motivazione, tuttavia, è meramente apparenteNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026in quanto prescinde dalla verifica della sussistenza o meno deglielementi per poter qualificare il reddito ulteriore accertato dall’Ufficiocome reddito di natura agraria o reddito di impresa.1.3. Con il quinto motivo, il contribuente denuncia «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 34 dpr 633/1972 in relazione all’art. 360 n.3 cpc» e censura la sentenza per aver confermato la legittimitàdell’avviso di accertamento nella parte in cui aveva recuperato l’Iva al4 per cento sulle vendite senza applicare le obbligatorie percentuali dicompensazione (anch’esse al 4 per cento) e, dunque, l’inesistenza diun qualsiasi debito Iva. Osserva che il giudice di secondo grado non haconsiderato che sussistevano i requisiti, ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n.633 del 1972, per beneficiare della percentuale di compensazioneessendo produttore agricolo ex art. 2135 c.c. e commercializzando unodei prodotti tassativamente stabiliti in appositi decreti ministeriali.1.4. Il motivo è inammissibile.La censura pone una questione che non risulta in alcun modoconsiderata nella sentenza impugnata. I motivi del ricorso percassazione, invece, devono investire quanto oggetto del themadecidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalleimpugnazioni e dalle richieste delle parti; in particolare, non possonoriguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini edaccertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitantidai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo ilcostante insegnamento di questa Corte, qualora una determinataquestione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risultitrattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente cheproponga la medesima in sede di legittimità, al fine di evitare unastatuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere, nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudicedi merito, ma anche, di indicare in quale atto del giudizio precedenteNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis laveridicità di tale asserzione prima di esaminarla nel merito (cfr. Cass.n. 2038/2019 Cass. n. 24821/2025).Il motivo non risponde a questi requisiti di ammissibilità.1.5. Con il sesto motivo, il contribuente denuncia «violazione art.45, 1° comma, d.lgs 446 del 15/12/1997 e legge regione puglia n. 38del 30/12/2011 (errata individuazione ed applicazione dell’aliquotairap) in relazione all’art. 360 n. 3 cpc».Assume che la C.t.r. ha erroneamente applicato l’aliquota Irapordinaria del 4,82 per cento in luogo di quella applicabile per le attivitàagricole pari all’1,9 per cento, limitandosi a rilevare che nelladichiarazione era stata indicata quella aliquota.1.6. Il motivo è fondato.Questa Corte ha ripetutamente evidenziato che la dichiarazioneaffetta da errori di fatto o di diritto dai quali possa derivare, in contrastocon l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi piùgravosi di quelli previsti per legge, è comunque emendabile, anche insede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza,dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità incompensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997,dell'eventuale credito risultante dalla rettifica (cfr., tra le altre, Cass.n. 373/2016). Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente lapossibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesatributaria azionata dal Fisco allegando errori, di fatto o di diritto,commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria,indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all'art. 2 citato(Cass. n. 30796/2018).La C.t.r., nel dare rilievo a quanto riportato nella dichiarazione deiredditi, senza valutare la sussistenza dei presupposti per l’eventualeNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026emendabilità dell’errore in sede contenziosa e a fronte di una maggiorepretesa tributaria dell’ufficio, non si è attenuta a questi principi.1.7. Con il settimo, l’ottavo, il nono motivo, il contribuentedenuncia «omessa pronuncia su specifico motivo di appello – violazioneart. 112 cpc – in via alternativa motivazione omessa violazione art. 36,2° comma, n. 4 d.lgs 546/1992 – entrambe in relazione all’art. 360 n.4 cpc »; si duole della mancata pronuncia in ordine: alla contestataduplicazione dei ricavi (motivo settimo); alla mancata quantificazionedei costi (motivo ottavo); alla non corretta determinazione dell’Ivadetraibile per l’attività agricola nel caso fosse stata confermata la nonapplicazione delle percentuali di compensazione di cui all’art. 34 d.P.R.n. 633 del 1972 (motivo nono).1.8. I motivi sono tutti fondati.Il contribuente, con l’atto di appello, ribadendo quanto giàsostenuto in primo grado, aveva evidenziato che, nell’accertareinduttivamente i ricavi, l’Ufficio aveva duplicato alcun di essi,considerando due volte le stesse fatture; che non aveva preso inconsiderazione i costi, se pure accertati nell’an e nel quantum; che l’Ivadetraibile dall’attività agricola – atteso che non era stato applicato ilregime della percentuale in compensazione - non era statacorrettamente determinata.Ciononostante, la C.t.r. ha omessa qualsiasi statuizione sul punto.2. Con il decimo e l’undicesimo motivo il contribuente censura lasentenza impugnata nella parte relativa al recupero fiscale connessoall’esercizio dell’attività alberghiera.In particolare, con il decimo motivo, denuncia «violazione art. 36,2° comma n. 4 d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 4 cpc» pernon avere, il Giudice di secondo grado, fornito alcuna motivazione inmerito al motivo di appello con il quale aveva contestato il redditod'impresa alberghiera esponendo sul punto un unico passaggio aNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026motivazionale con un richiamo ad una società del tutto estranea alcontenzioso; con l’undicesimo motivo, in via alternativa, denuncia«omessa pronuncia su specifici motivi – violazione art. 112 cpc inrelazione all’art. 360 n. 3 cpc».2.1. Il decimo motivo è fondato, restando assorbito l’undicesimo.Con l’atto di appello, il contribuente aveva mosso anche una seriedi contestazioni relative alla ricostruzione dei ricavi imputati alla attivitàalberghiera. In primo luogo, aveva contestato che, quanto meno apartire dalla data del 15 maggio 2014, risultava che detta attività erastata svolta dalla società, la quale, per altro, era stata attinta da altrocontestato i criteri di quantificazione dei ricavi e di costi.A fronte di tali deduzioni, relative specificamente alla attivitàalberghiera, la C.t.r. si è limitata ad affermare che «non vi è dubbioche la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, società di cui il contribuente erasocio unico che esercitava l’attività di “alberghi e ristoranti” in Vieste,era obbligata ex lege alla regolare tenuta delle scritture contabili». Talemotivazione, non solo fa riferimento ad una società (tale [OSCURATO:SOCIETA]) chesembra del tutto estranea ai fatti di causa, ma non affronta alcuna dellespecifiche questioni sollevate dal contribuente.3. Con i motivi dal dodicesimo al quindicesimo il contribuentecensura la sentenza impugnata nella parte in cui si è pronunciata sullesanzioni.3.1. Con il quattordicesimo motivo, preliminare agli altri perchépone, una questione di giurisdizione, denuncia «difetto di giurisdizionedelle corti di giustizia tributaria sulla irrogazione quantificazione disanzioni definite “tributarie” ma aventi natura punitiva-penale inrelazione all’art. 360 n. 1 cpc - richiesta di incidente di costituzionalitàin relazione all’art. 2 d.lgs 546 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; censura la sentenzaimpugnata per non aver affrontato la questione di giurisdizioneNumero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026sollevata con l'atto di appello e chiede a questa Corte di sollevarequestione di legittimità costituzionale.3.2. Il motivo è infondato.3.2.1. In primo luogo, va ribadito che, ai sensi dell'art. 374, primocomma, ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte dicassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggettodel ricorso, non essendo necessaria la sua devoluzionealle Sezioni Unite, quando queste ultime si siano già espresse sullamedesima, ancorché non sullo specifico caso, affermando sul puntochiari e precisi principi informatori, suscettibili di rappresentare unaguida orientativa per le sezioni semplici (Cass. n. 7152/2025).3.2.2. Nel merito, la giurisdizione tributaria riguarda, in base all'art.2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per quanto qui di rilievo tutte lecontroversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e speciecomunque denominati. le sovrimposte e le addizionali, le relativesanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio (cfr., tra le tante,Cass. Sez. U. n. 26495/2020).Quanto alla prospettata illegittimità costituzionale del citato art. 2d.lgs. n. 546 del 1992, va evidenziato che la Consulta, con specificoriguardo alla giurisdizione tributaria in materia di sanzioni, haconfermato la legittimità della disposizione nei limiti in cui detta ultimasia imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (enon al solo dato formale e soggettivo, relativo all’ufficio competente adirrogare la sanzione) (cfr. Corte cost. n. 34 del 2006, richiamata daCorte cost. n. 130 del 2008).Nella fattispecie si discute delle sanzioni comminate in ragionedell’omesso pagamento di imposte, Irpef, Iva e Irap, e dunque relativead un rapporto di natura tributaria, sicché alcun dubbio sussiste sullagiurisdizione del giudice tributario.Numero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/20263.3. Con gli ulteriori motivi, sempre relativi alle sanzioni e daesaminarsi congiuntamente in quanto connessi, deduce:- motivo dodicesimo: «in relazione alla mancata applicazione delcumulo giuridico – motivazione apparente – violazione art. 36, 2°comma, n. 4, d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 4 cpc». Criticala sentenza impugnata per aver reso motivazione apparente sullarichiesta di applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni relative alledue annualità in contestazione;- motivo tredicesimo: «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12,5° comma, d.lgs 472/1997 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc» e si duoledella mancata applicazione di una sanzione unica per tutti gli anni diimposta dal 2012 al 2014;- motivo quindicesimo: invoca «applicazione del nuovo sistemasanzionatorio di cui al d.lgs 87/2024» ed assume la sproporzione diquello attuale.3.4. Il dodicesimo motivo è fondato, restando assorbiti iltredicesimo ed il quindicesimo.Con riferimento ad entrambe le attività – agricola ed alberghiera –il contribuente aveva chiesto, quanto alle sanzioni, l’applicazione, conriferimento a tutte le annualità oggetto di contestazione (che indicavain quelle dal 2012 al 2015), il principio della continuazione, conapplicazione di una sanzione unica, così contestando l’irrogazione disanzioni autonome.Sulla questione controversa la C.t.r. si è limitata ad affermare, conmotivazione meramente apparente, che le stesse erano statecorrettamente applicate, risultando l’infedeltà delle dichiarazioni e lamancata esibizione delle scritture contabili ed ha aggiunto che eranostate determinate nel pieno rispetto anche del principio dellacontinuazione.Numero registro generale 12542/2025Numero sezionale 272/2026Numero di raccolta generale 15792/2026Data pubblicazione 22/05/2026Trattasi, tuttavia, di motivazione che, nel limitarsi a condividerel’operato dell’Ufficio, non risponde alla specifica richiesta delcontribuente il quale, al contrario, aveva affermato che la sanzionedoveva essere unica.7. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente ai motiviprimo, quarto, sesto, settimo ottavo, nono, decimo, dodicesimo,assorbiti il secondo, il terzo, l’undicesimo, il tredicesimo ed ilquindicesimo, inammissibile il quinto, rigettato il quattordicesimo. Lasentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del secondo grado,in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, 7 maggio 2026.Il Consigliere est. Il PresidenteRosanna [OSCURATO:PERSONA]