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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 15748/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di colpevolezza resa dal Tribunale di Milano per il reato di tentato furto pluriaggravato in concorso.

Deduce violazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; contraddittorietà della motivazione con riguardo al procedimento argomentativo seguito dalla Corte di appello che ha trascurato rilevanti elementi; omessa e/o erronea valutazione delle testimonianze rese in dibattimento; violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile, perché si sviluppa sul piano del fatto, di cui invoca una diversa ricostruzione e perché generico, giacché non si confronta affatto con la sentenza impugnata.

Questa dà pieno conto della dimostrata partecipazione del Recco al tentato furto (p. 2) e spiega altrettanto adeguatamente le ragioni per cui il fatto non possa essere considerato di particolare tenuità (p.2).

In sostanza, il ricorrente riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] outi 6^.( . 5-(i 6 ( 2.; cipc( c.

J. / t_ co v v em.t. i i 4144 0."^0, a.e.t. t-. • Ú,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di colpevolezza resa dal Tribunale di Milano per il reato di tentato furto pluriaggravato in concorso. Deduce violazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; contraddittorietà della motivazione con riguardo al procedimento argomentativo seguito dalla Corte di appello che ha trascurato rilevanti elementi; omessa e/o erronea valutazione delle testimonianze rese in dibattimento; violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile, perché si sviluppa sul piano del fatto, di cui invoca una diversa ricostruzione e perché generico, giacché non si confronta affatto con la sentenza impugnata. Questa dà pieno conto della dimostrata partecipazione del Recco al tentato furto (p. 2) e spiega altrettanto adeguatamente le ragioni per cui il fatto non possa essere considerato di particolare tenuità (p.2). In sostanza, il ricorrente riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] outi 6^.( . 5-(i 6 ( 2.; cipc( c. J. / t_ co v v em.t. i i 4144 0."^0, a.e.t. t-. • Ú,
Sentenza Cassazione n. 15748/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris