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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 45086/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni scritte del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in fatto

1. Con sentenza del 22 giugno 2021 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, poiché le conclusioni scritte formulate dal Procuratore generale, in vista dell'udienza del 22 giugno 2021, erano state comunicate solo in data 15 giugno 2021, ossia senza il rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 23, comma 2 (recte: art. 23 -bis, comma 2), d.l. n. 149 (recte: 137) del 2020.

Si aggiunge che il vizio era stato tempestivamente denunciato attraverso le conclusioni scritte depositate nel giudizio d'appello.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità, rilevando: a) che dagli atti emergeva che, al momento del distacco della fornitura, operato dall'intestataria del contratto in data 19 giugno 2017, il Noblea non si trovasse presso l'abitazione della quale si tratta; b) che, come dichiarato da lui stesso nel corso del suo interrogatorio, l'imputato, alla scadenza del primo 1:itolo custodiale, aveva lasciato l'abitazione, per rientrarvi in occasione dell'applicazione della nuova misura; c) che difettava la prova di un'occupazione interrotta dell'abitazione, ossia del presupposto delle argomentazioni che sorreggono, nella sentenza impugnata, l'affermazione di responsabilità; d) che, in definitiva, il ricorrente, nella consapevolezza del fatto che fosse l'intestataria dell'utenza a provvedere al pagamento, era ignaro sia del distacco sia dell'interruzione dei pagamenti, un volta rientrato nell'abitazione.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti della violenza sulle cose e dell'uso del mezzo fraudolento.

Sotto il primo profilo, si ribadisce l'estraneità del ricorrente alla manomissione e, quindi, alla realizzazione della violenza.

Sotto il secondo profilo, si aggiunge alle superiori considerazioni, che la Corte territoriale neppure chiarisce perché, nel caso di specie, sarebbe realizzabile la circostanza dell'uso del mezzo fraudolento.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva.3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni scritte del difensore dell'imputato.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

L'art. 23 -bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176 (si tratta della norma applicabile ratione temporis, dal momento che il d.l. n. 149 del 2020 è stato abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, fermo restando che, ai sensi del cui art. 1, comma 2, è stata conservata la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base di esso), dispone: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto».

Questa Corte ha ritenuto che, in tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione delle proprie conclusioni (almeno dieci giorni prima dell'udienza), non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale - non ne è espressamente prevista la perentorietà (Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373 - 01).

La decisione da ultimo indicata richiama, a conforto delle proprie conclusioni, Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412 - 01, che, con riguardo alla speculare disciplina dettata in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, ha ritenuto che il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8, dl. n. 137 del 2000 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere (nello stesso senso, v. anche Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 - 0).

La strumentalità della comunicazione delle conclusioni del P.G. rispetto all'esercizio del diritto al contraddittorio impone di considerare che, nel caso di specie, la memoria difensiva ha puntualmente argomentato in relazione al thema decidendum e alle conclusioni del P.G.

Per completezza, si osserva che diversa è la situazione nella quale le conclusioni del P.G. non siano state affatto comunicate al difensore: in questa ipotesi, resta integrata un nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., dal momento che, in funzione del carattere "cartolare" del giudizio, la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01).

2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Ora, a parte il fatto che, secondo la sentenza impugnata - solo assertivamente contrastata sul punto in ricorso - è stato proprio l'imputato, in sede di interrogatorio, ad ammettere che viveva nell'appartamento che fruiva dell'allaccio abusivo sin dall'applicazione della prima misura cautelare domiciliare, resta il fatto che: a) è il proprietario dell'immobile a confermare di non avere ricevuto in restituzione l'immobile, nonostante il recesso dal contratto di locazione da parte della Salomone, ossia di quella che, all'epoca della prima ordinanza custodiale, era la compagna del Noblea; b) è contrastante con siffatto contesto (e con la circostanza che la convivenza tra il Noblea e la Salomone si fosse interrotta nell'aprile del 2017) che l'imputato, quando era stato raggiunto dal secondo titolo custodiale del giugno 2017, potesse ritornare nell'appartamento, se davvero l'avesse abbandonato (come detto, peraltro, senza che il proprietario se ne accorgesse, visto che non riusciva ad ottenerne la restituzione).

3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Innanzi tutto, le circostanze aggravanti sono state razionalmente attribuite all'imputato, alla luce dell'argomento logico correlato al suo esclusivo interesse a fruire dell'energia elettrica, con la conseguenza che diviene irrilevante accertare, a fronte di un evidente profilo di concorso morale, l'autore della manomissione.

I dubbi sulla stessa sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento sono genericamente sollevati in ricorso, giacché neppure si confrontano con il passaggio motivazionale della sentenza che richiama il contenuto della comunicazione della notizia di reato in atti.

Peraltro, si tratta di un richiamo svolto per completezza, dal momento che lo stesso atto di appello è assolutamente generico, risolvendosi nella mera richiesta di esclusione «dell'aggravante contestata» e, al più, introducendo un dubbio sull'imputabilità soggettiva della stessa.

4. Inammissibile per genericità è il quarto motivo, perché la valutazione operata dalla Corte territoriale non è limitata alla mera considerazione dei numerosissimi precedenti dell'imputato, ma ha approfondito la natura degli stessi, la loro collocazione temporale e persino il fatto che il reato sia stato commesso mentre il Noblea si trovava agli arresti domiciliari.

In altri termini, i giudici di merito si sono collocati nella cornice tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, ai fini della rilevazione della recidiva intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi né esclusivamente sulla gravità dei fatti né sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, «essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni scritte del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con sentenza del 22 giugno 2021 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, poiché le conclusioni scritte formulate dal Procuratore generale, in vista dell'udienza del 22 giugno 2021, erano state comunicate solo in data 15 giugno 2021, ossia senza il rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 23, comma 2 (recte: art. 23 -bis, comma 2), d.l. n. 149 (recte: 137) del 2020. Si aggiunge che il vizio era stato tempestivamente denunciato attraverso le conclusioni scritte depositate nel giudizio d'appello. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità, rilevando: a) che dagli atti emergeva che, al momento del distacco della fornitura, operato dall'intestataria del contratto in data 19 giugno 2017, il Noblea non si trovasse presso l'abitazione della quale si tratta; b) che, come dichiarato da lui stesso nel corso del suo interrogatorio, l'imputato, alla scadenza del primo 1:itolo custodiale, aveva lasciato l'abitazione, per rientrarvi in occasione dell'applicazione della nuova misura; c) che difettava la prova di un'occupazione interrotta dell'abitazione, ossia del presupposto delle argomentazioni che sorreggono, nella sentenza impugnata, l'affermazione di responsabilità; d) che, in definitiva, il ricorrente, nella consapevolezza del fatto che fosse l'intestataria dell'utenza a provvedere al pagamento, era ignaro sia del distacco sia dell'interruzione dei pagamenti, un volta rientrato nell'abitazione. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti della violenza sulle cose e dell'uso del mezzo fraudolento. Sotto il primo profilo, si ribadisce l'estraneità del ricorrente alla manomissione e, quindi, alla realizzazione della violenza. Sotto il secondo profilo, si aggiunge alle superiori considerazioni, che la Corte territoriale neppure chiarisce perché, nel caso di specie, sarebbe realizzabile la circostanza dell'uso del mezzo fraudolento. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva.3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni scritte del difensore dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. L'art. 23 -bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176 (si tratta della norma applicabile ratione temporis, dal momento che il d.l. n. 149 del 2020 è stato abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, fermo restando che, ai sensi del cui art. 1, comma 2, è stata conservata la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base di esso), dispone: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto». Questa Corte ha ritenuto che, in tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione delle proprie conclusioni (almeno dieci giorni prima dell'udienza), non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale - non ne è espressamente prevista la perentorietà (Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373 - 01). La decisione da ultimo indicata richiama, a conforto delle proprie conclusioni, Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412 - 01, che, con riguardo alla speculare disciplina dettata in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, ha ritenuto che il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8, dl. n. 137 del 2000 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere (nello stesso senso, v. anche Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 - 0). La strumentalità della comunicazione delle conclusioni del P.G. rispetto all'esercizio del diritto al contraddittorio impone di considerare che, nel caso di specie, la memoria difensiva ha puntualmente argomentato in relazione al thema decidendum e alle conclusioni del P.G. Per completezza, si osserva che diversa è la situazione nella quale le conclusioni del P.G. non siano state affatto comunicate al difensore: in questa ipotesi, resta integrata un nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., dal momento che, in funzione del carattere "cartolare" del giudizio, la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ora, a parte il fatto che, secondo la sentenza impugnata - solo assertivamente contrastata sul punto in ricorso - è stato proprio l'imputato, in sede di interrogatorio, ad ammettere che viveva nell'appartamento che fruiva dell'allaccio abusivo sin dall'applicazione della prima misura cautelare domiciliare, resta il fatto che: a) è il proprietario dell'immobile a confermare di non avere ricevuto in restituzione l'immobile, nonostante il recesso dal contratto di locazione da parte della Salomone, ossia di quella che, all'epoca della prima ordinanza custodiale, era la compagna del Noblea; b) è contrastante con siffatto contesto (e con la circostanza che la convivenza tra il Noblea e la Salomone si fosse interrotta nell'aprile del 2017) che l'imputato, quando era stato raggiunto dal secondo titolo custodiale del giugno 2017, potesse ritornare nell'appartamento, se davvero l'avesse abbandonato (come detto, peraltro, senza che il proprietario se ne accorgesse, visto che non riusciva ad ottenerne la restituzione). 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Innanzi tutto, le circostanze aggravanti sono state razionalmente attribuite all'imputato, alla luce dell'argomento logico correlato al suo esclusivo interesse a fruire dell'energia elettrica, con la conseguenza che diviene irrilevante accertare, a fronte di un evidente profilo di concorso morale, l'autore della manomissione. I dubbi sulla stessa sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento sono genericamente sollevati in ricorso, giacché neppure si confrontano con il passaggio motivazionale della sentenza che richiama il contenuto della comunicazione della notizia di reato in atti. Peraltro, si tratta di un richiamo svolto per completezza, dal momento che lo stesso atto di appello è assolutamente generico, risolvendosi nella mera richiesta di esclusione «dell'aggravante contestata» e, al più, introducendo un dubbio sull'imputabilità soggettiva della stessa. 4. Inammissibile per genericità è il quarto motivo, perché la valutazione operata dalla Corte territoriale non è limitata alla mera considerazione dei numerosissimi precedenti dell'imputato, ma ha approfondito la natura degli stessi, la loro collocazione temporale e persino il fatto che il reato sia stato commesso mentre il Noblea si trovava agli arresti domiciliari. In altri termini, i giudici di merito si sono collocati nella cornice tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, ai fini della rilevazione della recidiva intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi né esclusivamente sulla gravità dei fatti né sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, «essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor
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