CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2021
Cassazione n. 15571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 del Giudice di pace di Ivrea visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza 2 marzo 2021 il Giudice di pace di Ivrea ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art.14, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 (accertato il giorno 24 marzo 2015) per avere violato il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti il giorno 16 gennaio 2015 dal Questore di Torino (notificato nella stessa data), con il quale gli era stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica del medesimo provvedimento e lo ha condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa nonché al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la predetta sentenza, mediante ricorso depositato il 28 aprile 2021, propone ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del difensore di fiducia. In particolare, la censura per inosservanza ed erronea applicazione di una norma giuridica rilevante per l'applicazione della legge penale, carenza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione sul punto; il ricorrente evidenzia che -a seguito dell' annullamento del citato decreto di espulsione, disposto ai sensi dell' art.19, comma 2 lettera e, del d.lgs. 286/1998 con provvedimento del 22 gennaio 2018 e della concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari in data 14 giugno 2017- non sarebbe stato possibile pervenire ad una pronuncia di penale responsabilità proprio in considerazione dell' intervenuto annullamento del provvedimento amministrativo presupposto. Pertanto, il condannato chiede l'annullamento della sentenza del Giudice di pace di Ivrea. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte rileva che il ricorso è fondato e che, pertanto, deve essere accolto con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2.AI riguardo si osserva che il Giudice di pace, pur dando atto dell'avvenuto annullamento ex tunc del decreto di espulsione di cui al capo di imputazione e della concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore dell'imputato, ha tuttavia ritenuto che al momento dell'accertamento del reato egli non si trovava nella condizione di non espellibilità ed era destinatario del provvedimento di espulsione solo successivamente annullato, di talché la sussistenza del reato non poteva essere messa in dubbio. Si osserva al riguardo che la circostanza dell'avvenuto annullamento, sin dall'origine, dell'originario provvedimento di espulsione determina la insussistenza del fatto ascritto al ricorrente essendo venuto meno, con tutti i suoi effetti giuridici, il provvedimento presupposto della imputazione; pertanto, il Giudice di pace avrebbe dovuto emettere sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste. 3.Ne consegue che deve essere dichiarato, ai sensi dell'art.129, comma 1, cod. proc. pen. il proscioglimento del ricorrente perché il fatto non sussiste con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P. Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 23 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]