CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 31045/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente OFtDINANZA sul ricorso 27091-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del 2022 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 43/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 19/03/2018 R.G.N. 148/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 27091/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Gela, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o di simulazione o comunque l'inefficacia del trasferimento di azienda e/o della cessione di impianto VSA, operato nei confronti del ricorrente, tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e la [OSCURATO:SOCIETA] e, di conseguenza, volta a riconoscere il diritto alla continuità del proprio rapporto di lavoro e/o alla reintegrazione nel posto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] srl. 2. La Corte distrettuale, all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie, ha ricostruito la fattispecie concreta accertando e dichiarando che, nel caso di specie, si era validamente realizzata una cessione individuale di contratto tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e la [OSCURATO:SOCIETA], relativa alla posizione del ricorrente dal momento che costui aveva espresso il proprio consenso alla cessione attraverso comportamenti concludenti: in particolare, la sottoscrizione del contratto di lavoro con la subentrante presso cui aveva reso la propria prestazione per un anno, sino all'avvenuto licenziamento per giusta causa da parte di quest'ultima. I giudici di seconde cure hanno escluso, poi, ogni rilevanza al fatto che nella comunicazione preventiva la precedente datrice di lavoro avesse prospettato una cessione di azienda ai sensi dell'art. 2112 cc e che detta comunicazione fosse stata poi impugnata dal lavoratore medesimo, dal momento che l'impugnativa era stata avanzata solo dopo l'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro. 3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] srl non ha svolto attività difensiva. 4. Il PG ha concluso con requisitoria scritta per il rigetto del ricorso. 5. Le parti costituite hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati.RG 27091/2018 2. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, per l'irriducibile contraddittorietà della motivazione, avendo ritenuto, da un lato, valida ed efficace la cessione del contratto di lavoro del Catanese e, dall'altro, che allo stesso era stata inviata dalla ditta cedente una comunicazione evidentemente errata nella forma e nei contenuti, anche in ordine alle consultazioni sindacali previste dall'art. 2112 cc. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell'art. 116 cpc, 1406 e 2112 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale attribuito un significato del tutto opposto alle prove documentali utilizzate, stravolgendone il significato e l'interpretazione del loro contenuto e giungendo a conclusioni insostenibili, con riferimento, nello specifico, alla comunicazione inviatagli da [OSCURATO:PERSONA] srl e alla lettera firmata da esso lavoratore per ricevuta, notificatagli dal [OSCURATO:SOCIETA], oltre che all'impugnazione dallo stesso inviata con lettera del 7.10.2010 alle due società. 4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e, in particolare, dell'art. 116 cpc, dell'art. 1406 cc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere i giudici di seconde cure completamente travisato le risultanze probatorie, ritenendo valido ed efficace il consenso alla cessione del contratto. 5. Con il quarto motivo, in via subordinata al secondo e al terzo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norma di diritto e, in particolare, dell'art. 116 cc, dell'art. 2113 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per non avere valutato la Corte di merito la questione della invalidità del consenso alla cessione del contratto di lavoro alla luce del principio di indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro, di cui all'art. 2113 cc. 6. Con il quinto motivo, sempre in via subordinata, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione di un fatto storico decisivo, risultante dagli atti di causa, ex art. 360 n. 5 cpc, rappresentato dalle seguenti circostanze: a) al lavoratore era stata comunicata l'applicazione dell'art. 2112 cc; b) la [OSCURATO:PERSONA] srl non aveva mai formalmente irrogato il licenziamento per RG 27091/2018 giustificato motivo oggettivo; c) la [OSCURATO:SOCIETA] aveva confermato il richiamo all'art. 2112 cc e aveva chiesto al lavoratore di firmare per "ricevuta ed accettazione". 7. Il primo motivo è infondato. 8. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (per tutte Cass. n. 23940/2017). 9. Nella fattispecie, tali ipotesi non sono ravvisabili avendo i giudici di seconde cure, con un iter logico chiaro e adeguatamente motivato, ritenuto l'irrilevanza della comunicazione preventiva della precedente datrice di lavoro ex art. 2112 cc, relativamente alla posizione del Catanese, avendo questi già sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA] e, quindi, aveva accettato di fatto la cessione del contratto di lavoro. 10. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili. 11. Invero, le censure ivi formulate non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in RG 27091/2018 sede di legittimità, perché adeguatamente motivata e senza ravvisare un travisamento delle risultanze istruttorie. 12. Invero, deve rilevarsi che in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 13. E', poi, opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 14. Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 15. E' inammissibile, nella parte in cui si contestano le conclusioni cui la Corte distrettuale è pervenuta in fatto, in ordine ad una diversa interpretazione dell'avvenuta accettazione della cessione del contratto individuale per il tramite della stipula di un nuovo contratto di lavoro che, secondo il ricorrente, con una interpretazione non condivisa dai giudici di seconde cure, non avrebbe avuto significato ulteriore rispetto alla mera presa d'atto circa la volontà delle due società tre le quali il passaggio era avvenuto. 16. E' infondato, in punto di diritto, perché la gravata sentenza è conforme al principio di legittimità, cui si intende dare seguito, secondo il quale la nullità della cessione di ramo d'azienda, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., non esclude che sia configurabile la RG 27091/2018 cessione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1406 c.c., laddove - con accertamento di fatto che, ove immune da vizi logici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità - risulti che il lavoratore abbia manifestato tacitamente il proprio consenso mediante comportamenti concludenti (Cass. n. 4870/2020), come ritenuto nel caso de quo. 17. E' corretta, altresì, l'impugnata pronuncia anche lì dove ha riconosciuto al lavoratore il diritto potestativo ex art. 2118 cc di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro, non rientrando la risoluzione del rapporto di lavoro nell'applicazione dell'art. 2113 cc (cfr. Cass. n. 6265/2014; Cass. n. 22105/2009). 18. Il quinto motivo, infine, è inammissibile. 19. Va, infatti, ribadito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014). 20. Nel caso in esame la Corte territoriale, come detto, ha motivato adeguatamente sul fatto che il Catanese, pur a fronte della comunicazione con cui veniva richiamato il disposto dell'art. 2112 cc -successivamente impugnata- aveva già prestato il suo consenso a passare alle dipendenze della subentrante, presso la quale aveva cominciato a lavorare, sino poi all'avvenuto licenziamento. 21. Il fatto storico del consenso alla cessione del contratto ex art. 1406 cc è stato, quindi, valutato attraverso l'esame di tutto il quadro probatorio e gli elementi indicati nel motivo o sono stati già tenuti in considerazione dalla RG 27091/2018 Corte territoriale o non appaiono decisivi in ordine alla ricostruzione della vicenda rispetto alle altre risultanze processuali. 22. Alla stregua di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 23. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, in favore della controricorrente, del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; nulla invece va disposto relativamente alla [OSCURATO:SOCIETA] che non ha svolto attività difensiva. 24. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per la [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo