CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 44217/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi lìinammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 dicembre 2020 la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci mesi di reclusione e di 500,00 euro di multa, in relazione al reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. 2. Nell'interesse della Bongiovanni è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta mancanza grafica di motivazione, sottolineando l'improvvisa interruzione del discorso motivazionale iniziato a proposito della confermata attendibilità della deposizione del tecnico Enel. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine al secondo motivo di appello con il quale si contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. All'udienza del 27 ottobre 2022 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Nella sentenza di appello, prima dei rilievi dedicati all'assenza di soggetti portatori di interesse alla manomissione del contatore, diversi dalla Bongiovanni e, in definitiva, all'assenza di ragionevoli dubbi rispetto alla riconducibilità della condotta all'imputata, si legge «Non vi è motivo alcuno (e la difesa non ne ha prospettato in effetti uno che abbia parvenza di ragionevolezza) per ritenere inattendibile la deposizione del tecnico ENEL e la circostanza che»: il periodo si chiude in tal modo. Che si tratti dell'interruzione grafica di un pensiero destinato a corroborare le conclusioni o, come appare più ragionevole, di un mero refuso materiale, resta il dato che, come ricorda lo stesso appellante, citando Sez. 6, n. 31392 del 07/10/2020, Ziyat, Rv. 279888 - 01 («È nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione»), la motivazione mancante assume rilievo, come vizio della sentenza, in quanto sia decisivo, ossia in quanto non consenta di ricostruire l'íter logico-giuridico seguito dal giudice. Nel caso di specie, le censure dell'atto di appello si articolavano attorno a tre poli: l'impossibilità di ricondurre la manomissione all'imputata; il mancato accertamento del se «i fili di uscita del misuratore fornissero solo l'appartamento dell'imputata o avessero disfunzioni legale all'esercizio di altri abusivi allacciamenti»; la libera accessibilità del luogo in cui si trovava il contatore. In altri termini, nell'atto di appello non si pone in discussione l'attendibilità del verificatore ENEL, ma, sul presupposto dell'avvenuta manomissione, si contesta che quest'ultima ex se possa giustificare l'affermazione di responsabilità. Ne discende che la riflessione svolta sul punto dalla sentenza impugnata concerne una premessa incontestata del ragionamento giuridico successivo che trae dall'assenza di un interesse altrui alla manomissione il logico corollario della responsabilità dell'imputata. Si tratta, pertanto, di una riflessione priva di qualunque decisività rispetto alle conclusioni raggiunte. Poiché il motivo di ricorso si concentra sulla ricordata mancanza grafica di motivazione e non sulla completezza del percorso giustificativo, ogni ulteriore considerazione sul punto sarebbe ultronea. 2. Il secondo motivo è inammissibile poiché la doglianza prospettata nell'atto di appello, dopo una generale rassegna di principi giurisprudenziali, esamina i precedenti dell'imputata sottolineando che dal certificato del casellario «non emergono reati di tale gravità da escludere la concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche». L'argomentazione, impregiudicata la sua assertività, è tuttavia inconferente, nella misura in cui non indica quali profili, suscettibili di positiva valutazione, potrebbero giustificare un contenimento della pena. Lo stesso è a dirsi per il generico riferimento al ridotto grado di offensività della condotta. In altri termini il motivo di appello risulta privo di qualunque idoneità a rappresentare una critica specifica alla decisione di primo grado, con la conseguenza che il cenno della sentenza impugnata al carattere contenuto della pena complessivamente irrogata non si espone al vizio denunciato. E ciò anche alla luce del fermo principio giurisprudenziale, in forza del quale il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262700-01). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. ‘,/ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.