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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05703/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 19 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca dell'indulto concesso ad [OSCURATO:PERSONA] e riportato nel provvedimento dì unificazione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avelino del 12 febbraio 2010.

L'istanza è stata accolta per il sopraggiungere di ulteriore condanna ad almeno due anni di reclusione per delitto commesso entro i cinque anni dall'entrata in vigore della

I. 31 luglio 2006, n. 241; in particolare si tratta della condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli il 10 ottobre 2017, irrevocabile il 30 marzo 2019.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità - ai fini della revoca dell'indulto non debba tenersi conto della pena complessivamente inflitta con la sentenza, ma considerare unicamente la pena inflitta per la più grave delle violazioni unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen., considerando anche l'applicazione della riduzione per la scelta del rito.

Nel caso in esame, la pena base inflitta dal giudice del provvedimento che ha determinato la revoca è di 1 anno e 6 mesi di reclusione, inferiore quindi al limite massimo della condanna sopravenuta che determina la revoca dell'indulto.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Si premette che il riferimento alla necessità di tener conto anche della riduzione per il rito non è pertinente al caso in esame, in cui la condanna posta a base della revoca è stata pronunciata in rito ordinario.

Nel ricorso si sostiene che, ai fini della revoca, non si debba tener conto neanche della continuazione, ed il principio in sé è condivisibile in quanto nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato che in ipotesi di revoca dell'indulto a seguito di condanna relativa a più reati unificati dalla continuazione, non può tenersi conto della pena complessivamente inflitta con la sentenza, bensì, escluso l'aumento per la continuazione, si deve aver riguardo unicamente alla pena inflitta per la più grave delle violazioni unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 16793 del 14/02/2019, Alessandrini, Rv. 275246; Sez. 1, n. 4084 del 11/01/2013, D'Amico, Rv. 254608).

Però, l'applicazione di questo principio non giova al ricorrente, in quanto la pena inflitta per la più grave delle violazioni unificate in continuazione non è la pena base, ma la pena per il reato più grave risultante all'esito dell'applicazione del calcolo delle circostanze (Sez. 1, Sentenza n. 47916 del 09/11/2012, Amoruso, Rv. 254016).

D'altronde, la lettera della norma dell'art. 1, comma 3,

I. 31 'luglio 2006, n. 241, secondo cui la causa di revoca del beneficio è la commissione da parte del condannato "di un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni" non consente interpretazioni alternative, atteso che la pena "riportata" è quella inflitta, e non certo la pena base, che è solo un passaggio interlocutorio nel calcolo della pena.

Nel caso in esame, la sentenza di condanna che ha comportato revoca del beneficio prevede una pena base di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 6-bis

I. 13 dicembre 1989, n. 401, aumentata per la recidiva a 2 anni e 6 mesi di reclusione, e poi ulteriormente aumentata per la continuazione.

La pena riportata per il reato più grave è, pertanto, superiore al limite minimo necessario per far scattare la revoca del beneficio.

Ne consegue che il ricorso è manifestamente infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca dell'indulto concesso ad [OSCURATO:PERSONA] e riportato nel provvedimento dì unificazione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avelino del 12 febbraio 2010. L'istanza è stata accolta per il sopraggiungere di ulteriore condanna ad almeno due anni di reclusione per delitto commesso entro i cinque anni dall'entrata in vigore della I. 31 luglio 2006, n. 241; in particolare si tratta della condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli il 10 ottobre 2017, irrevocabile il 30 marzo 2019. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità - ai fini della revoca dell'indulto non debba tenersi conto della pena complessivamente inflitta con la sentenza, ma considerare unicamente la pena inflitta per la più grave delle violazioni unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen., considerando anche l'applicazione della riduzione per la scelta del rito. Nel caso in esame, la pena base inflitta dal giudice del provvedimento che ha determinato la revoca è di 1 anno e 6 mesi di reclusione, inferiore quindi al limite massimo della condanna sopravenuta che determina la revoca dell'indulto. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Si premette che il riferimento alla necessità di tener conto anche della riduzione per il rito non è pertinente al caso in esame, in cui la condanna posta a base della revoca è stata pronunciata in rito ordinario. Nel ricorso si sostiene che, ai fini della revoca, non si debba tener conto neanche della continuazione, ed il principio in sé è condivisibile in quanto nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato che in ipotesi di revoca dell'indulto a seguito di condanna relativa a più reati unificati dalla continuazione, non può tenersi conto della pena complessivamente inflitta con la sentenza, bensì, escluso l'aumento per la continuazione, si deve aver riguardo unicamente alla pena inflitta per la più grave delle violazioni unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 16793 del 14/02/2019, Alessandrini, Rv. 275246; Sez. 1, n. 4084 del 11/01/2013, D'Amico, Rv. 254608). Però, l'applicazione di questo principio non giova al ricorrente, in quanto la pena inflitta per la più grave delle violazioni unificate in continuazione non è la pena base, ma la pena per il reato più grave risultante all'esito dell'applicazione del calcolo delle circostanze (Sez. 1, Sentenza n. 47916 del 09/11/2012, Amoruso, Rv. 254016). D'altronde, la lettera della norma dell'art. 1, comma 3, I. 31 'luglio 2006, n. 241, secondo cui la causa di revoca del beneficio è la commissione da parte del condannato "di un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni" non consente interpretazioni alternative, atteso che la pena "riportata" è quella inflitta, e non certo la pena base, che è solo un passaggio interlocutorio nel calcolo della pena. Nel caso in esame, la sentenza di condanna che ha comportato revoca del beneficio prevede una pena base di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 6-bis I. 13 dicembre 1989, n. 401, aumentata per la recidiva a 2 anni e 6 mesi di reclusione, e poi ulteriormente aumentata per la continuazione. La pena riportata per il reato più grave è, pertanto, superiore al limite minimo necessario per far scattare la revoca del beneficio. Ne consegue che il ricorso è manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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