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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49619/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,v\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 29 giugno 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna, in data 10 novembre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 629 cod. pen.

Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed i vizi motivazionali in punto di responsabilità, oltre a prefigurare un'inammissibile rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, è anche manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge e puntualmente disatteso le doglianze difensive, con corretti argomenti logico-giuridici (si vedano pagg. 2 e 3 sull'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e sulla sussistenza degli elementi costitutivi e, in particolare, sull'idoneità delle condotte minacciose in ragione della pluralità delle stesse e dell'avvenuta consegna delle somme estorte); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,v\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 29 giugno 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna, in data 10 novembre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 629 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed i vizi motivazionali in punto di responsabilità, oltre a prefigurare un'inammissibile rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, è anche manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge e puntualmente disatteso le doglianze difensive, con corretti argomenti logico-giuridici (si vedano pagg. 2 e 3 sull'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e sulla sussistenza degli elementi costitutivi e, in particolare, sull'idoneità delle condotte minacciose in ragione della pluralità delle stesse e dell'avvenuta consegna delle somme estorte); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 49619/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris