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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 06914/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata, ancor più considerando il modestissimo scarto applicato rispetto ai limiti edittali, appare fondata su una corretta e completa valutazione dei parametri di commisurazione dettati dall'ad 133, valutati con motivazione sufficiente e non illogica frutto di adeguato esame delle deduzioni difensive, non messa in crisi dal tenore del ricorso ( espressione peraltro di una situazione prospettica utile solo ad una suggestione logica, non potendosi affermare con certezza che parte della droga detenuta sarebbe stata necessariamente destinata al consumo personale e non al commercio illecito valorizzato senza distinzioni di sorta in sentenza) : rileho che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata, ancor più considerando il modestissimo scarto applicato rispetto ai limiti edittali, appare fondata su una corretta e completa valutazione dei parametri di commisurazione dettati dall'ad 133, valutati con motivazione sufficiente e non illogica frutto di adeguato esame delle deduzioni difensive, non messa in crisi dal tenore del ricorso ( espressione peraltro di una situazione prospettica utile solo ad una suggestione logica, non potendosi affermare con certezza che parte della droga detenuta sarebbe stata necessariamente destinata al consumo personale e non al commercio illecito valorizzato senza distinzioni di sorta in sentenza) : rileho che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 06914/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris