CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 33804/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ATX0D) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza emessa in data 1 dicembre 2022, riformava quella del Tribunale di Bolzano, a seguito di rinuncia ai motivi di appello ad eccezione di quello relativo alla dosimetria della pena, determinando su concorde richiesta delle parti la pena nella misura complessiva di anni sette, mesi quattro e giorni dieci di reclusione oltre pena pecuniaria, con conferma nel resto della sentenza di primo grado, in relazione a sessanta delitti di furto in abitazione. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce l'illegittimità costituzionale degli artt. 20, 28 e 29 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. per sproporzione e inadeguatezza del meccanismo sanzionatorio fisso delle pene accessorie perpetue, anche in relazione all'art. 117, comma 1 Cost in riferimento agli artt. 3 e 8 CEDU. Il ricorrente, in primo luogo, evidenzia come sia possibile il ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in riferimento alla pena accessoria trattandosi di statuizione sottratta all'accordo delle parti. Per altro verso è ammissibile il ricorso recante come unico motivo quella che pone la questione di legittimità costituzionale, costituendo una violazione di legge. Inoltre, la rilevanza della questione viene correlata alla circostanza che l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici è stata comminata nel caso in esame, mentre in punto di non manifesta infondatezza l'automatismo previsto determina la violazione dei principi della responsabilità penale personale e della finalità rieducativa della pena, tanto più che l'esecuzione della pena accessoria deve essere applicata dopo l'esecuzione di quella principale ai sensi dell'art. 139 cod. pen. Il ricorrente richiama l'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 in tema di pene accessorie fallimentari, come anche il principio di proporzione richiesto dagli artt. 3 e 8 CEDU, nonché la sentenza della Corte cost. n. 102 del 2020 in ordine alla obbligatoria sospensione della responsabilità genitoriale prevista dall'art. 574-bis, comma 3, cod. pen., sostituita con una possibilità per il giudice di disporre la predetta sospensione. 4. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, in quanto è stata richiesta la trattazione dalla Procura generale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecíes dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 5. Il Pubblico ministero ha concluso come indicato in epigrafe, non comparendo la difesa del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non vi è dubbio alcuno, come evidenzia il ricorrente, che il ricorso possa esaurirsi nella sola questione di illegittimità costituzionale, in quanto si prospetta in tal caso una violazione di legge. A tal proposito questo Collegio aderisce all'orientamento che sostiene che sia ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'accoglimento di essa consegua un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza (Sez. 6, n. 37796 del 08/04/2020, Romano, Rv. 280961 - 01; mass. conf. :N. 31683 del 2008 Rv. 240780 - 01, N. 409 del 2009 Rv. 242456 - 01, N. 35375 del 2007 Rv. 237401 - 01, N. 45511 del 2009 Rv. 245509 - 01, N. 4544 del 1997 Rv. 208486 - 01; da ultimo in motivazione, Sez. 3, n. 1666 del 22/09/2022, dep. 2023, Ben., Rv. 284034 - 01; mass. diff. N. 12623 del 2020 Rv. 279059 - 01, N. 46334 del 2003 Rv. 226692 - 01, N. 677 del 2015 Rv. 261551 - 01, N. 45311 del 2008 Rv. 242338 - 01, N. 8434 del 2009 Rv. 242970 - 01). 3. Nel caso in esame, però, in grado di appello non era stato proposto tale motivo di censura alla sentenza di primo grado, cosicché, la rinuncia ai motivi di impugnazione riguardava tutte le doglianze, con l'eccezione di quelle inerenti la dosimetria della pena, l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione conseguente, l'eccessività degli aumenti di pena per i reati satelliti. In sostanza non esisteva un motivo di appello che proponesse la questione di illegittimità costituzionale ora articolata. A ben vedere, deve rilevarsi come l'unico motivo di ricorso sia precluso perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., per quanto si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi sistematicamente non consentita, per le violazioni di legge, alle quali espressamente si riferisce l'art. 606, comma 3, c.p.p., la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). D'altro canto, nel caso di ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., deve ritenersi la necessità che il motivo costituisca 'riproposizione' del motivo di appello, tranne che, come recita l'art. 609, comma 2, non fosse stato proponibile in secondo grado. Il che non si verifica nel caso in esame, perché il Tribunale di Bolzano aveva già disposto la interdizione perpetua dell'imputato dai pubblici uffici e dunque la censura ben poteva essere articolata in secondo grado. 4. Ad ogni buon conto, al di là della rilevata preclusione, comunque il motivo che articola la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondato. Difatti questa Corte condivide il recente pronunciamento, per cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma primo, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, sollevata in relazione agli artt. 3, 27, 41, 111 e 117 Cost. nonché 8 Convenzione EDU, trattandosi di sanzione inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenzia la durata della pena accessoria in rapporto a due soglie distinte (tre anni di reclusione per l'interdizione temporanea e cinque per l'interdizione perpetua), e che, agganciandosi all'entità della pena principale inflitta, presuppone una valutazione in concreto della gravità del fatto rimessa al potere discrezionale del giudice, sicché, escluso ogni automatismo, la norma non è irragionevole, né distonica rispetto al principio di personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 6 , n. 9062 del 16/12/2022, dep. 2023, Andolfi, Rv. 284417 - 02). In modo condivisibile per questa Corte, la sentenza ora richiamata evidenzia come la natura 'fissa' della pena accessoria sia in realtà solo apparente, in quanto consegue alla opzione sanzionatoria quantitativa operata dal giudice, ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per la pena principale. In ciò palese risulta la differenza rispetto al caso oggetto dell'intervento della Corte costituzionale (n. 222/2018) in tema di pene accessorie fallimentari, in quanto la natura 'fissa' di tale sanzione escludeva per un verso la gradualità e proporzione, la personalizzazione, ma anche la correlazione con la pena principale, valori tutti garantiti invece dal meccanismo previsto per le pene accessorie di natura generale. Pertanto, come osserva Sez. 6, Andolfi, alcuna irragionevolezza si rinviene nel rimettere la determinazione graduale e proporzionata della pena accessorie alla scelta che il giudice compie quanto alla pena principale, ispirata ai medesimi principi di rilievo costituzionale e convenzionale. Per altro ad analoga conclusione, escludente l'illegittimità costituzionale, perveniva Sez. 1, n. 6183 del 21/03/1980, Altieri, Rv. 145309 - 01, rilevando come fosse manifestamente infondata - in relazione all'art 27 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 29 del codice penale sotto il profilo che la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici sarebbe in contrasto con il principio secondo cui le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma devono tendere alla rieducazione del condannato e chiarendo in motivazione che, avendo escluso, la Corte costituzionale con sentenza n. 264 del 1974, l'illegittimità costituzionale della pena principale perpetua dell'ergastolo, a maggior ragione deve essere esclusa quella di una pena accessoria perpetua; e che, soprattutto, la predetta pena accessoria può efficacemente contribuire proprio all'emenda del condannato ed al suo reinserimento nel consorzio civile, inducendolo a mantenere la buona condotta richiesta per l'applicazione della riabilitazione che estingue le pene accessorie. 5. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo e l'inammissibilità del ricorso. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di