CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 26 settembre 2022, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 1 febbraio 2021, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa in relazione ai reati di tentata truffa aggravata, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti o autorizzazioni amministrative, falsità materiale commessa dal privato, uso di atto falso e sostituzione di persona, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza di artifizi e raggiri tali da costituire atti idonei alla commissione del delitto di tentata truffa è, sotto il primo aspetto, del tutto aspecifico (la sentenza evidenzia come la Marasca "esibendo dei documenti contraffatti ha posto in essere un'attività simulatrice atta, in via esclusiva, a far scambiare il falso con il vero. Difatti, mediante i documenti falsi e la sua presentazione con il falso nome corrispondente ai documenti, l'imputata ha dapprima indotto in errore un primo operatore al fine di aprire un conto corrente postale a nome di [OSCURATO:PERSONA] e, in secondo luogo, ha cercato invano di ottenere, su detto conto corrente, l'accredito del vaglia postale contraffatto, manifestando, in modo inequivocabile, la sua volontà di trarre profitto dalle negoziazione di tale servizio ... non è possibile appellarsi alla manifesta grossolanità o inverosimiglianza dell'inganno, in quanto ... i documenti presentati da [OSCURATO:PERSONA] costituivano delle riproduzioni talmente fedeli da riuscire a trarre in inganno - almeno in un primo momento - operatori professionali come quelli addetti all'ufficio postale") e, sotto il secondo aspetto, evocativo di censure in fatto che propongono una rilettura dei fatti non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]