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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 23982/2024

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7224/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA n. 1149/2023 emessa da Corte di appello di Catanzaro.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7224/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA n. 1149/2023 emessa da Corte di appello di Catanzaro. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione del controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 23982/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris