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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 15029/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vz-M [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 2 dicembre 2021 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato PIRAS [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4, co.2, L. 110/1975 e, riconosciuta l'ipotesi di lieve entità del fatto, ha inflitto la pena di euro 1.000,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PIRAS [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al diniego di applicazione dell'art.131 bis cod.pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, trattandosi di punti oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vz-M [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 2 dicembre 2021 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato PIRAS [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4, co.2, L. 110/1975 e, riconosciuta l'ipotesi di lieve entità del fatto, ha inflitto la pena di euro 1.000,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PIRAS [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al diniego di applicazione dell'art.131 bis cod.pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, trattandosi di punti oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 15029/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris