CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46366/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 04/02/2021, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Firenze in data 01/03/2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa per i delitti di tentata rapina impropria e di lesioni personali aggravate ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sa nzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e aspecifico. Il ricorrente insiste pedissequamente nella propria censura d'appello in ordine alla ritenuta incongruità (per eccesso) della pena inflitta omettendo di indicare le ragioni della pretesa meritevolezza del più tenue trattamento sanzionatorio, senza tener conto delle ampie e del tutto congrue valutazioni compiute sul punto dalla Corte territoriale che, nella relativa determinazione, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha considerato le gravose circostanze del fatto in relazione al luogo della condotta e la pluralità delle persone offese nonché la negativa personalità dell'imputato (gravato da plurimi precedenti dattiloscopici nonostante la giovane età); i giudici di merito, inoltre, hanno riconosciuto come la pena detentiva base per il delitto tentato sia superiore di soli tre mesi rispetto alla metà del minimo della pena edittale prevista per il delitto consumato di rapina semplice, mentre l'aumento per continuazione, pari complessivamente a mesi tre di reclusione, sia stato determinato considerando un aumento per ciascun fatto di lesioni, di mesi uno e giorni quindici di reclusione. Il calcolo della pena risulta essere stato correttamente determinato. L'indicazione in motivazione - con riferimento alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252). E' quindi sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art.133 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione. Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). E' principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che in tal caso l'obbligo di motivazione del giudice si attenua ed è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] A