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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 1998

Cassazione n. 12454/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1998 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di lesioni aggravate, rideterminando, per l'effetto, la pena irrogatagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Beninati, con due motivi; - che il primo motivo, con il quale si contesta la dichiarazione di responsabilità nonché la correttezza dell'operata qualificazione giuridica del fatto, deduce un vizio non consentito, in quanto dissimula, sotto l'egida formale del vizio argomentativo e della violazione di legge, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, [cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di Appello argomenta specificatamente, sia in punto di fatto che di diritto, con congrui richiami alla giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 5, n. 12743 del 22 aprile 2020), in ordine applicazione dell'aggravante del fatto commesso da più persone riunite] le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), e non consentito in questa sede, giacché afferente ad insindacabili apprezzamenti in fatto compiuti dal giudice di merito; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1998 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di lesioni aggravate, rideterminando, per l'effetto, la pena irrogatagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Beninati, con due motivi; - che il primo motivo, con il quale si contesta la dichiarazione di responsabilità nonché la correttezza dell'operata qualificazione giuridica del fatto, deduce un vizio non consentito, in quanto dissimula, sotto l'egida formale del vizio argomentativo e della violazione di legge, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, [cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di Appello argomenta specificatamente, sia in punto di fatto che di diritto, con congrui richiami alla giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 5, n. 12743 del 22 aprile 2020), in ordine applicazione dell'aggravante del fatto commesso da più persone riunite] le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), e non consentito in questa sede, giacché afferente ad insindacabili apprezzamenti in fatto compiuti dal giudice di merito; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il consi
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