CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 20571/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di D ;Ladini; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito svolgendo una compiuta motivazione sul punto della sussistenza del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) e sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in mancanza di atti arbitrari dei pubblici ufficiali, intervenuti per evitare assembramenti e, quindi, nell'esercizio di poteri di pubblica sicurezza nel contesto della attività di prevenzione della diffusione del virus Sars-Covid3. Considerato che è generico il motivo sulla eccessività della pena determinata nel minimo edittale per il reato di resistenza e con lieve aumento per la continuazione tra reati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]