CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 07633/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26572/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Responsabile del Servizio sofferenze, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 144/2020 depositata il 08/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Alla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], resasi inadempiente agli obblighi restitutori di un mutuo ipotecario, e ad Adriano, Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA], suoi garanti, anche quali successor mortis causa degli originari co-fideiussori, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], veniva ingiunto, con decreto n. 633/2017, il pagamento di euro 1.715.434,40 a favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudizio di opposizione che ne era seguito si era concluso con la sentenza n. 30/2019, con cui il Tribunale di Trento dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], Paolo e [OSCURATO:PERSONA] e quella dei loro danti causa, in quanto l’atto sottoscritto era da qualificare come contratto autonomo di garanzia, rigettava quella proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], perché: i) la documentazione prodotta dalla banca a corredo del ricorso monitorio era idonea; ii) non sussisteva il lamentato superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi moratori; iii) la clausola di salvaguardia non era stata contestata; iv) non era stata allegata alcuna circostanza atta a comprovare la sussistenza dell’usura soggettiva, né l’indeterminatezza del tasso degli interessi; v) non era stata dimostrata la sussistenza dei presupposti per invocare l’applicazione dell’art. 1956 cod.civ.; per l’effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto. Avverso detta decisione proponevano appello la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], Adriano, Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA] e anche la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].). La Corte d’appello di Trento, con la sentenza n. 144/2020, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che non era stata parte del contratto di mutuo, non era stata destinataria del decreto ingiuntivo, non aveva proposto opposizione e neppure era stata presa in considerazione dalla sentenza del Tribunale; ha rigettato l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e da Adriano, Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA]; segnatamente, ha disatteso il primo motivo – relativo al mancato accoglimento della richiesta di CTU – perché con esso gli appellanti non avevano confutato la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto non necessario l’espletamento della CTU; pur ritenendo anche i garanti legittimati a proporre opposizione al decreto ingiuntivo, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, ha rigettato nel merito l’opposizione, in quanto: a) la documentazione prodotta dalla banca (il contratto di mutuo fondiario, la contabile relativa al versamento dell’importo mutuato, l’estratto valora, l’estratto conto relativo al mutuo, i contratti di garanzia, la diffida contenente la decadenza dal beneficio del termine, la documentazione relativa alla successione degli originari garanti e la segnalazione alla centrale rischi) era sufficiente onde acquisire la prova del suo credito; b) le condizioni di credito risultavano chiaramente indicate nel contratto e pienamente conosciute dalla mutuataria; c) la consulenza depositata dagli opponenti aveva fatto emergere che il tasso nominale del 3,150% indicato nel contratto poteva al più discostarsi di 0,076 punti percentuali dal TAEG (3,226%); d) l’appellante aveva chiesto l’applicazione del provvedimento della Banca d’Italia del 2 luglio 2009, relativo alla Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, che era stato emanato sei anni dopo la stipula del mutuo, siccome l’art. 116 TUB relativo all’ISC che era stato previsto dall’art.116, comma 1 bis del dl n. 3/2015, convertito in l. n. 33/2015, ma al contratto non poteva essere applicato il TAEG perché all’epoca in cui era stato stipulato il mutuo la sua indicazione era stata prevista per il credito al consumo e tale non era quello stipulato dall’appellante; e) il tasso di interesse era facilmente determinabile, attraverso gli indici indicati nel contratto, sulla scorta dei quali era possibile eseguire un merco calcolo aritmetico; f) non era stato provato come le manovre asseritamente manipolative relative al tasso Euribor avessero influenzato il rapporto in esame; g) il tasso dell’interesse corrispettivo e di quello moratorio si collocavano sotto il tasso soglia; h) non era stata provata la ricorrenza di ragioni che lasciassero ritenere sussistente l’usura soggettiva; i) non vi erano i presupposti per ritenere ricorrente l’usura sopravvenuta; l) non era stata efficacemente confutata la statuizione del Tribunale che aveva negato la ricorrenza dei presupposti per applicare l’art. 1956 cod.civ.; m) la nullità della fideiussione per la presenza in essa di clausole (le nn.2,7,9) coincidenti con quelle dello schema contrattuale ABI ritenute in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a della l. n. 287/1990 era stata invocata senza tener conto che, essendo detta nullità relativa, sarebbe stato necessario allegare e dimostrare che le parti non avrebbero stipulato il contratto, senza le clausole asseritamente nulle; n) in ogni caso, le pretese della Banca non erano state avanzate facendo leva sulle clausole ritenute viziate, perciò non vi era interesse da parte dei fideiussori a far valere la loro nullità. Avverso detta sentenza ricorrono, chiedendone la cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA], formulando cinque motivi. Resiste con controricorso la Banca popolare dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo è denunciata la nullità dell’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. Alla Corte d’appello si imputa di avere omesso di vagliare l’incidenza nel calcolo del TAEG della penale per estinzione anticipata e dei costi relativi alle fideiussioni prestate. Allo scopo di illustrare le argomentazioni a fondamento del motivo, i ricorrenti riproducono dalla pag. 8 alla pag. 12 il contenuto della sentenza; dal suo tenore letterale dovrebbe emergere che ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia avrebbe dovuto considerarsi anche il costo per la restituzione anticipata del finanziamento contenuto nella clausola 10 del contratto, la quale addebitava una commissione omnicomprensiva pari allo 0,40%- Né la Corte territoriale avrebbe tenuto conto che anche le spese per la concessione delle fideiussioni avrebbero dovuto confluire nel calcolo del TAEG. Il motivo non merita accoglimento. Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod.proc.civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi (Cass. 05/08/2019, n. 20924). A tanto non hanno provveduto i ricorrenti che si sono limitati a p. 8 del ricorso a rinviare al punto 3 capo IV dell’atto di citazione d’appello (pagine 9-11 del doc. 2, atto di citazione in appello del 30.9.2019, depositato in data 8.10.2019), ma non hanno soddisfatto l’onere di riportare il contenuto della domanda su cui la Corte d’Appello non si sarebbe pronunciata; non può non rilevarsi, peraltro, che dalla impugnata sentenza si evince che la Corte territoriale ha esaminato e rigettato le doglianze contenute nei motivi quarto, quinto e sesto, nei limiti delle conclusioni rassegnate (a p. 8 si dà atto che gli appellanti avevano rinunciato ad impugnare i capi della sentenza di prime cure relativi all’anatocismo, all’ammortamento alla francese e al risarcimento del danno), e con specifico riferimento alla censura sub 3) di cui al quarto motivo, quella con cui si chiedeva di accertare, ai fini dell’art. 644, 3° comma, seconda parte cod. pen., se il tasso soglia fosse stato superato per effetto della considerazione di tutti gli oneri che concorrono alla determinazione del costo del denaro (p. 10 della sentenza), in sentenza il giudice a quo ha rilevato che dalla consulenza di parte emergeva “che il tasso corrispettivo concordato tra le parti all’atto della stipula del mutuo era pari, secondo la consulenza stessa, ove si prendevano in considerazione tutte le voci ‘utilizzate per il calcolo del T.A.E.G. o I.S.C., al 3,226% (contro il 3,150% indicato in contratto”(p. 11); il che significa che la Corte d’Appello ha escluso che il tasso soglia fosse stato superato considerando, anche se non dà specificamente conto di quali fossero, tutti gli oneri economici. Detta statuizione non è stata neppure lambita dalle censure dei ricorrenti. 2) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. In subordine, rispetto alla censura precedente, alla Corte territoriale si rimprovera di non avere esaminato l’incidenza nel calcolo del Taeg di tutte le spese connesse all’erogazione del credito, in particolar modo della penale per estinzione anticipata e del costo delle fideiussioni. Il motivo è inammissibile, perché in presenza di una doppia conforme di merito la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., incontra la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter cod.proc.civ., per superare la quale i ricorrenti avrebbero dovuto farsi carico di dimostrare che la base fattuale di riferimento della sentenza di appello era stata diversa da quella assunta a fondamento della decisione del Tribunale (ex plurimis, cfr., tra le decisioni massimate, Cass. 28/02/2023, n. 5947). 3) Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 287/1990 e dell’art. 1419 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d’appello ha rigettato la domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 della l. n. 287/1990 sotto due profili: per aver ritenuto che la nullità non avrebbe avuto effetto caducatorio dell’intero contratto e per aver ritenuto insussistente un loro interesse a far rilevare detta nullità perché il giudizio monitorio promosso dalla banca creditrice non trovava fonte in alcuna delle clausole censurate. Quanto al primo profilo contestano, in particolare, che le clausole in questione avessero rilievo secondario nell’economia generale del contratto, poiché: a) con la clausola di reviviscenza la banca avrebbe ottenuto il rimborso delle somme incassate qualora l’obbligo di restituzione fosse derivato da una declaratoria di inefficacia o di revoca dei pagamenti eseguiti dal debitore a seguito di fallimento dello stesso; b) con la rinuncia ai termini l’istituto bancario avrebbe potuto senza limiti temporali far valere la garanzia fideiussoria; c) con la clausola di sopravvivenza il fideiussore sarebbe stato gravato di obblighi ulteriori e diversi rispetto a quelli di garanzia dell’adempimento delle obbligazioni debitorie, poiché avrebbe reso il fideiussore garante nel caso di invalidità delle obbligazioni garantite. La nullità, secondo i ricorrenti, discenderebbe anche dall’applicazione degli artt. 1418 e 1419 cod.civ., perché al fine di valutare l’essenzialità di una clausola non poteva farsi riferimento alla volontà presunta delle parti: il fideiussore “non ha di fatto il potere contrattuale di manifestare un’autonoma volontà quanto alla permanenza di alcune clausole del contratto” (p. 22 del ricorso) e la banca in assenza di quelle clausole non avrebbe concesso il finanziamento, atteso che senza quelle clausole sarebbe venuta meno la funzione indennitaria della fideiussione omnibuse con essa l’interesse della banca al rilascio della fideiussione. I ricorrenti insistono, dunque, con la richiesta di nullità assoluta delle fideiussioni perché le pattuizioni colpite da nullità erano irrinunciabili. Il motivo è infondato. Premesso che la Corte territoriale ha escluso la nullità dell’intero contratto anche in ragione del fatto che non era stato efficacemente dimostrato che le parti, in assenza delle clausole contestate, non avrebbero stipulato la fideiussione né che dette pattuizioni fossero essenziali nell’economia del contratto, l’impugnata statuizione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in presenza delle clausole vietate dall’art. 2 della l. n. 287/1990, perché redatte su modulo conforme ABI per come deciso dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005, la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente anche di quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, è la nullità parziale, limitata -appunto - a tali clausole; la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, richiede un accertamento circa la potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento delle clausole asseritamente nulle, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass. 10/11/2014, n. 23950); di talché la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenutanell'art. 1419 cod.civ., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice; per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata. Ebbene, con riguardo specifico alla posizione del garante, questa Corte ha già ritenuto che la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto -sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione - d'altro canto, però, chi ha prestato la fideiussione e risulti essere come in questo caso socio della società debitrice principale - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario; il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia osserva infatti che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia; al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti; la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8), salve, di norma, le altre clausole; quando, infatti, dello schema dichiarato nullo dalla Banca d'Italia, vengano riprodotte solo le tre clausole succitate, il menzionato "principio di conservazione" degli atti negoziali, costituisce nell'ordinamento la "regola"; a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle partì, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità; stante la finalizzazione della l. n. 287/1990 ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza, i contratti a valle sono integralmente nulli esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle; quest'ultimo è, invece, nullo solo in parte qua, là dove esso riproduca le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere -in concreto - una valenza restrittiva della concorrenza; tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece pienamente valide (Cass. , sez. Un., 30/12/2021, n. 41994). Avendo la Corte territoriale accertato la non essenzialità delle clausole raggiunta dalla nullità e l’assenza di prova che la volontà delle parti fosse quella di non stipulare la fideiussione in assenza di dette clausole, non bastano a scalfire detta statuizione le argomentazioni difensive dei ricorrenti che si limitano ad opporre la propria diversa valutazione a quella della Corte territoriale (sulla sorte delle censure che hanno carattere meramente oppositivo cfr. Cass. 04/07/2023, n. 18794; Cass. 30/05/2023, n.15146). È superfluo lo scrutinio del secondo ordine di censure, perché la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, “configura una pronuncia basata su due distinte ‘rationes decidendi’, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata”, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, ed utilmente, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. 18/04/2019, n. 10815 e successiva giurisprudenza conforme). 4) Con il quarto motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., rappresentato dalla “complessiva operazione economica posta in essere dalle parti, ossia la stipula di un contratto di mutuo di Euro 2.000.000,00 garantito da ingenti fideiussioni oer l’importo di Euro 3.133.000,00” che l’avrebbero dovuta indurre a dichiarare la nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 2 della l. n. 287/1990 e degli artt. 1418 e 1419 cod.civ. Il motivo è inammissibile, perché dedotto in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 348 tercod.proc.civ. (cfr. supra, sub § 2). 5) Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. 6) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussisten