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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 32540/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza di condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a D'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n.2 cod. pen., commesso in Caserta il 17 luglio 2014, limitatamente alla misura della pena inflitta; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che genericamente articolato (ossia senza alcun confronto critico con il tenore della statuizione sul punto), prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [cfr. pag. 3, punto 4 della sentenza impugnata]; - che il secondo motivo è al tempo stesso generico, perché non attinge la ratio decidendi del diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., ossia il fatto che non fosse stato corrisposto alcun risarcimento del danno né, comunque, esibita alcuna seria offerta, e manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Rv. 282793; Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Rv. 265092); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza di condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a D'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n.2 cod. pen., commesso in Caserta il 17 luglio 2014, limitatamente alla misura della pena inflitta; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che genericamente articolato (ossia senza alcun confronto critico con il tenore della statuizione sul punto), prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [cfr. pag. 3, punto 4 della sentenza impugnata]; - che il secondo motivo è al tempo stesso generico, perché non attinge la ratio decidendi del diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., ossia il fatto che non fosse stato corrisposto alcun risarcimento del danno né, comunque, esibita alcuna seria offerta, e manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Rv. 282793; Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Rv. 265092); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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