CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2025
Cassazione n. 36218/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 17102/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti in tema di 131-bis cod. pen. dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato avendo escluso la sussistenza di detta causa di non punibilità per le modalità della cessione della sostanza stupefacente, indicative di una condotta non episodica, né occasionale, ma ripetuta e quindi di un comportamento apprezzato come abituale, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi inficiate da evidenti vizi logici e non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, a fronte della diversa ricostruzione del fatto operata nei motivi di ricorso, non apprezzabile in questa sede, in difetto di travisamenti della prova, non essendo illogiche le valutazioni operate dalla Corte di appello tratte dal luogo in cui è avvenuto lo spaccio e dalle modalità della cessione, avvenuta senza interlocuzioni tra i soggetti coinvolti; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] e