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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 37127/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe SASSONE, ha depositato conclusioni scritte.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha rigettato l'opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadina bosniaca residente in Italia, avverso il decreto in data 7/6/2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di quella città aveva dichiarato inammissibile l'istanza, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di ammissione della stessa al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti.

Secondo quanto rappresentato nel decreto di rigetto dell'opposizione, il primo giudice aveva dichiarato inammissibile l'istanza per avere l'interessata fatto riferimento all'anno 2022, quanto ai redditi e alla composizione familiare da autocertificare, dovendo riferirsi, invece, al 2021, non essendo ancora scaduti i termini per la presentazione della relativa dichiarazione e per non avere l'istante, pur invitata ad integrare la l'istanza, precisato se nel .2021 convivesse con qualcuno, altresì valutando come generica (siccome facente rinvio al contenuto della dichiarazione) la richiesta di certificazione all'autorità consolare bosniaca, quanto agli eventuali redditi prodotti in Bosnia.

2. Il giudice dell'opposizione, dato atto che, nella comparsa di costituzione, l'Agenzia delle Entrate di Trieste aveva precisato che l'istante aveva dichiarato redditi solo sino al 2015, ha richiamato l'art. 79 TUSG per rilevare come la legge preveda a pena di inammissibilità della richiesta di ammissione al beneficio, tra l'altro, l'indicazione delle generalità della famiglia anagrafica con i rispettivi codici fiscali dei componenti e come l'art. 76, comma 2, stesso TU, stabilisca che il reddito da valutare è quello risultante dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dalla famiglia, compreso l'istante.

Sul punto, quel giudice ha però rilevato che la HALILOVIC aveva dichiarato la non convivenza solo con riferimento all'attualità e non anche riguardo all'anno reddituale rilevante che ha ritenuto il 2021, rilevando, in ogni caso, che anche con riferimento al 2022 detta autocertificazione era mancante.

Inoltre, pur avendo dato atto che nell'integrazione richiesta dal giudice non si era fatto riferimento allo stato di convivenza per il 2021, poiché con l'opposizione era stato devoluto lo scrutinio sulla sussistenza dei presupposti per l'ammissione, i dati in questione, siccome prescritti dalla legge, avrebbero dovuto essere indicati e documentati con l'opposizione stessa, inferendone, dunque, l'inammissibilità anche sotto tale specifico profilo.

3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore della HALILOVIC, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge (art. 99, comma 4, in combinato disposto con gli artt. 76, comma 2 e 79, d.

P.R. n. 115/02).

La difesa, in particolare, ha premesso che, con l'istanza di ammissione, la HALILOVIC aveva autocertificato, tra l'altro, di non convivere con alcun familiare e di non avere prodotto reddito per il 2022 e per il 2021 sia in Italia che all'estero, avendo usufruito solo di sussidi; di avere inoltrato richiesta di aggiornamento della certificazione consolare risalente al 2019 e, a seguito di specifica richiesta integrativa del Magistrato di sorveglianza, anche lo stato di famiglia con lo storico delle residenze; che l'assenza di redditi nel periodo rilevante aveva ricevuto conferma anche da parte dell'Agenzia delle Entrate costituitasi nel giudizio di opposizione.

Ciò posto, ha rilevato, quanto al periodo di riferimento, che lo stesso va individuato nell'anno per il quale è già maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se essa non sia stata ancora presentata, risolutivamente rappresentando che l'assenza di redditi era stata autocertificata anche con riferimento al 2021.

Inoltre, avendo la HALILOVIC indicato la somma degli emolumenti ricevuti a titolo di sussidi (euro 5.520,00 circa), era stato adempiuto anche quanto disposto dall'art. 79 cit., la mancata indicazione del dato nell'autodichiarazione non costituendo motivo di reiezione dell'istanza, ben potendo il giudice accertarlo attraverso l'attivazione dei poteri istruttori officiosi, punto sul quale la difesa ha poi rilevato un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento per essere stata l'inammissibilità fondata su motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, il quale non aveva mai rilevato omissioni su tale aspetto.

Quanto, invece, alla convivenza, la difesa ha 'contestato che essa debba essere individuata con riferimento all'anno d'imposta, ritenendo, invece, che debba riferirsi all'attualità, stante la possibilità che, nell'anno solare, il dato possa subire variazioni.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe SASSONE, ha rassegnato conclusioni scritte indicanti il numero di ruolo del presente procedimento (19315/2024), tuttavia riferite ad altro ricorrente e ad altra decisione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo proposto.

2. In via preliminare, tenuto conto di quanto affermato nel provvedimento impugnato e del tenore del motivo di ricorso, quanto all'anno di riferimento ai fini dell'ammissione al beneficio di che trattasi ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento (sez. 4, n. 16875 del 12/3/2024, Bavosio, Rv. 286177-01 che richiama principi in precedenza affermati in sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953-01 e n. 7710 del 5/2/2010, Varone, Rv. 246698-01).

Tuttavia, si è anche di recente affermato che per "ultima dichiarazione" del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002; n. 115, deve intendersi quella, pur se in concreto non presentata, per la quale sia maturato l'obbligo di presentazione al momento del deposito dell'istanza (sez. 4, n. 4358 del 9/1/2024, Bursomanno, Rv. 285707-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi deve essere riferito al termine iniziale di scadenza normativamente previsto; n. 15694 del 17/1/2020, Cusenza, Rv. 279239-01, in cui il principio è stato affermato anche nel caso di dichiarazione non ancora presentata, essendo maturato il relativo obbligo, ma non scaduto il relativo termine di presentazione).

Il tema, in realtà, non assume rilievo ai fini della decisione, posto che, nel caso di specie, come ricavabile dallo stesso provvedimento impugnato, la dichiarazione di contenuto negativo era stata riferita dall'istante sia all'anno 2022 che all'anno precedente.

3. Ciò che, invece, assume rilievo decisivo rispetto al vaglio devoluto, è la diversa questione dei limiti di cognizione del giudice dell'opposizione, in relazione ai motivi sui quali il primo giudice aveva fondato la sua decisione, nonché quella del riferimento cronologico alla condizione di "convivenza" dell'istante.

Quanto al primo punto, questa Corte ha già affermato l'illegittimità del rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tino impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in pejus (sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011, Esposito, Rv. 250134-01; n. 18697 del 21/3/2018, Mari/li, Rv. 273254-01; n. 642 del 21/10/2003, dep. 2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227870-01, n. 1686 del 4/12/2007, dep. 2008, Napoli, Rv. 238752-01 e n. 20371 del 2/2008, Napoli, Rv. 240219-01, tutte in ipotesi di decreto di liquidazione dei compensi).

Tali principi, però, sono stati successivamente calibrati, essendosi, anche di recente, affermato che il giudizio ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento con cui il giudice competente rigetta l'istanza di ammissione, non è a critica vincolata e consente, pertanto, la piena devoluzione al giudice dell'opposizione delle questioni relative all'accertamento dei presupposti per la fruizione del beneficio, sicché quest'ultimo, quali che siano le ragioni indicate nel provvedimento reiettivo, è tenuto ad applicare la regola di giudizio corrispondente a quella di cui all'art. 96 d.P.R. citato, con obbligo di procedere alla valutazione composita degli indici in esso indicati (sez. 4, n. 22854 del 28/3/2024, Lombardo, Rv. 286412-01).

Tanto premesso, nel caso all'esame, il giudice dell'opposizione non ha arbitrariamente ampliato, contrariamente a quanto asserito a difesa, l'ambito definito dal provvedimento opposto.

Il primo giudice, infatti, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, aveva motivato la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ammissione al beneficio alla stregua di tre argomenti: l'essere l'anno di riferimento il 2021 e non il 2022 (ciò che anche il secondo giudice ha ritenuto); la mancata integrazione dell'istanza attraverso la precisazione dello stato di convivenza in quell'anno; la genericità della richiesta di certificazione aggiornata formulata all'autorità consolare.

Il giudice dell'opposizione, dal canto suo, ha ritenuto che la parte non avesse indicato la condizione di eventuale convivenza per quell'anno, come richiesto dal primo giudice, cosicché non poteva dirsi autocertificato il reddito complessivo, da calcolarsi anche con riferimento a quello eventualmente prodotto da soggetti conviventi.

In tal modo, nonostante l'apparente contraddittorietà dell'affermazione contenuta a pag. 3 del provvedimento impugnato (laddove si è affermato che non era stata richiesta una integrazione in ordine alla convivenza nel 2021 e ai redditi prodotti dai conviventi in quell'anno), non può ritenersi che il giudice dell'opposizione abbia per ciò solo ampliato il devolutum, a fronte di un'opposizione intesa a contestare la ritenuta insussistenza dei presupposti di ammissione, tra i quali l'ammontare dei redditi prodotti che va calcolato ex lege anche tenuto conto di eventuali conviventi.

Non pertinente, poi, alla questione qui devoluta, è il rinvio operato dalla difesa ai principi affermati dalla giurisprudenza civile di legittimità per sostenere l'erroneità del diniego di ammissione per difetto di allegazione numerica della situazione reddituale nell'autocertificazione, dovendo semmai il giudice attivare i suoi poteri officiosi: trattasi, invero, di principi riferibili alla diversa situazione della revoca del beneficio e non dell'ammissione allo stesso (vedi cass. civ. sez. 2, n. 18801 del 2023).

Sotto altro profilo, poi, deve rilevarsi l'erroneità dell'assunto dal quale ha preso le mosse la difesa, ritenendo chè la condizione di conviVenza debba essere riferita al momento dell'istanza e non a quello della determinazione del reddito.

Sul punto, si è infatti chiarito che, ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio, il reddito annuale dei familiari conviventi, ove nell'anno di riferimento cessi il rapporto di convivenza, non può essere computato per l'intero dovendosi invece prendere in considerazione la sola frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza [sez. 4, n. 35674 del 26/6/2019, Benedetto, Rv. 276673-01, in cui si è spiegato che assume sì rilievo la situazione reddituale esistente al momento di presentazione dell'istanza, ma come definita dalla dichiarazione dei redditi per ultimo presentata, poiché le variazioni successive (ovvero quelle determinatesi negli anni di imposta successivi a quello per il quale è stata presentata l'ultima dichiarazione dei redditi) sono prese in considerazione dalla disciplina legale, ma solo per assicurare che la situazione di non abbienza persista quale titolo legittimante il godimento del beneficio.

Ed infatti, l'art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 115/2002 pone a carico dell'istante l'obbligo «di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente»; e tali variazioni, ove implicanti il superamento del limite di reddito previsto, importano la revoca del beneficio (sez. 4, n. 18195 del 10/1/2013, Girgi, Rv. 255220-01)].

Il che risponde anche all'argomento logico agitato a difesa a proposito della necessità che la situazione reddituale sia "fotografata" all'attualità e non rispetto al passato.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 24 settembre 2024.

La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe SASSONE, ha depositato conclusioni scritte. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha rigettato l'opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadina bosniaca residente in Italia, avverso il decreto in data 7/6/2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di quella città aveva dichiarato inammissibile l'istanza, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di ammissione della stessa al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti. Secondo quanto rappresentato nel decreto di rigetto dell'opposizione, il primo giudice aveva dichiarato inammissibile l'istanza per avere l'interessata fatto riferimento all'anno 2022, quanto ai redditi e alla composizione familiare da autocertificare, dovendo riferirsi, invece, al 2021, non essendo ancora scaduti i termini per la presentazione della relativa dichiarazione e per non avere l'istante, pur invitata ad integrare la l'istanza, precisato se nel .2021 convivesse con qualcuno, altresì valutando come generica (siccome facente rinvio al contenuto della dichiarazione) la richiesta di certificazione all'autorità consolare bosniaca, quanto agli eventuali redditi prodotti in Bosnia. 2. Il giudice dell'opposizione, dato atto che, nella comparsa di costituzione, l'Agenzia delle Entrate di Trieste aveva precisato che l'istante aveva dichiarato redditi solo sino al 2015, ha richiamato l'art. 79 TUSG per rilevare come la legge preveda a pena di inammissibilità della richiesta di ammissione al beneficio, tra l'altro, l'indicazione delle generalità della famiglia anagrafica con i rispettivi codici fiscali dei componenti e come l'art. 76, comma 2, stesso TU, stabilisca che il reddito da valutare è quello risultante dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dalla famiglia, compreso l'istante. Sul punto, quel giudice ha però rilevato che la HALILOVIC aveva dichiarato la non convivenza solo con riferimento all'attualità e non anche riguardo all'anno reddituale rilevante che ha ritenuto il 2021, rilevando, in ogni caso, che anche con riferimento al 2022 detta autocertificazione era mancante. Inoltre, pur avendo dato atto che nell'integrazione richiesta dal giudice non si era fatto riferimento allo stato di convivenza per il 2021, poiché con l'opposizione era stato devoluto lo scrutinio sulla sussistenza dei presupposti per l'ammissione, i dati in questione, siccome prescritti dalla legge, avrebbero dovuto essere indicati e documentati con l'opposizione stessa, inferendone, dunque, l'inammissibilità anche sotto tale specifico profilo. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore della HALILOVIC, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge (art. 99, comma 4, in combinato disposto con gli artt. 76, comma 2 e 79, d. P.R. n. 115/02). La difesa, in particolare, ha premesso che, con l'istanza di ammissione, la HALILOVIC aveva autocertificato, tra l'altro, di non convivere con alcun familiare e di non avere prodotto reddito per il 2022 e per il 2021 sia in Italia che all'estero, avendo usufruito solo di sussidi; di avere inoltrato richiesta di aggiornamento della certificazione consolare risalente al 2019 e, a seguito di specifica richiesta integrativa del Magistrato di sorveglianza, anche lo stato di famiglia con lo storico delle residenze; che l'assenza di redditi nel periodo rilevante aveva ricevuto conferma anche da parte dell'Agenzia delle Entrate costituitasi nel giudizio di opposizione. Ciò posto, ha rilevato, quanto al periodo di riferimento, che lo stesso va individuato nell'anno per il quale è già maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se essa non sia stata ancora presentata, risolutivamente rappresentando che l'assenza di redditi era stata autocertificata anche con riferimento al 2021. Inoltre, avendo la HALILOVIC indicato la somma degli emolumenti ricevuti a titolo di sussidi (euro 5.520,00 circa), era stato adempiuto anche quanto disposto dall'art. 79 cit., la mancata indicazione del dato nell'autodichiarazione non costituendo motivo di reiezione dell'istanza, ben potendo il giudice accertarlo attraverso l'attivazione dei poteri istruttori officiosi, punto sul quale la difesa ha poi rilevato un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento per essere stata l'inammissibilità fondata su motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, il quale non aveva mai rilevato omissioni su tale aspetto. Quanto, invece, alla convivenza, la difesa ha 'contestato che essa debba essere individuata con riferimento all'anno d'imposta, ritenendo, invece, che debba riferirsi all'attualità, stante la possibilità che, nell'anno solare, il dato possa subire variazioni. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe SASSONE, ha rassegnato conclusioni scritte indicanti il numero di ruolo del presente procedimento (19315/2024), tuttavia riferite ad altro ricorrente e ad altra decisione. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo proposto. 2. In via preliminare, tenuto conto di quanto affermato nel provvedimento impugnato e del tenore del motivo di ricorso, quanto all'anno di riferimento ai fini dell'ammissione al beneficio di che trattasi ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento (sez. 4, n. 16875 del 12/3/2024, Bavosio, Rv. 286177-01 che richiama principi in precedenza affermati in sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953-01 e n. 7710 del 5/2/2010, Varone, Rv. 246698-01). Tuttavia, si è anche di recente affermato che per "ultima dichiarazione" del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002; n. 115, deve intendersi quella, pur se in concreto non presentata, per la quale sia maturato l'obbligo di presentazione al momento del deposito dell'istanza (sez. 4, n. 4358 del 9/1/2024, Bursomanno, Rv. 285707-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi deve essere riferito al termine iniziale di scadenza normativamente previsto; n. 15694 del 17/1/2020, Cusenza, Rv. 279239-01, in cui il principio è stato affermato anche nel caso di dichiarazione non ancora presentata, essendo maturato il relativo obbligo, ma non scaduto il relativo termine di presentazione). Il tema, in realtà, non assume rilievo ai fini della decisione, posto che, nel caso di specie, come ricavabile dallo stesso provvedimento impugnato, la dichiarazione di contenuto negativo era stata riferita dall'istante sia all'anno 2022 che all'anno precedente. 3. Ciò che, invece, assume rilievo decisivo rispetto al vaglio devoluto, è la diversa questione dei limiti di cognizione del giudice dell'opposizione, in relazione ai motivi sui quali il primo giudice aveva fondato la sua decisione, nonché quella del riferimento cronologico alla condizione di "convivenza" dell'istante. Quanto al primo punto, questa Corte ha già affermato l'illegittimità del rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tino impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in pejus (sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011, Esposito, Rv. 250134-01; n. 18697 del 21/3/2018, Mari/li, Rv. 273254-01; n. 642 del 21/10/2003, dep. 2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227870-01, n. 1686 del 4/12/2007, dep. 2008, Napoli, Rv. 238752-01 e n. 20371 del 2/2008, Napoli, Rv. 240219-01, tutte in ipotesi di decreto di liquidazione dei compensi). Tali principi, però, sono stati successivamente calibrati, essendosi, anche di recente, affermato che il giudizio ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento con cui il giudice competente rigetta l'istanza di ammissione, non è a critica vincolata e consente, pertanto, la piena devoluzione al giudice dell'opposizione delle questioni relative all'accertamento dei presupposti per la fruizione del beneficio, sicché quest'ultimo, quali che siano le ragioni indicate nel provvedimento reiettivo, è tenuto ad applicare la regola di giudizio corrispondente a quella di cui all'art. 96 d.P.R. citato, con obbligo di procedere alla valutazione composita degli indici in esso indicati (sez. 4, n. 22854 del 28/3/2024, Lombardo, Rv. 286412-01). Tanto premesso, nel caso all'esame, il giudice dell'opposizione non ha arbitrariamente ampliato, contrariamente a quanto asserito a difesa, l'ambito definito dal provvedimento opposto. Il primo giudice, infatti, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, aveva motivato la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ammissione al beneficio alla stregua di tre argomenti: l'essere l'anno di riferimento il 2021 e non il 2022 (ciò che anche il secondo giudice ha ritenuto); la mancata integrazione dell'istanza attraverso la precisazione dello stato di convivenza in quell'anno; la genericità della richiesta di certificazione aggiornata formulata all'autorità consolare. Il giudice dell'opposizione, dal canto suo, ha ritenuto che la parte non avesse indicato la condizione di eventuale convivenza per quell'anno, come richiesto dal primo giudice, cosicché non poteva dirsi autocertificato il reddito complessivo, da calcolarsi anche con riferimento a quello eventualmente prodotto da soggetti conviventi. In tal modo, nonostante l'apparente contraddittorietà dell'affermazione contenuta a pag. 3 del provvedimento impugnato (laddove si è affermato che non era stata richiesta una integrazione in ordine alla convivenza nel 2021 e ai redditi prodotti dai conviventi in quell'anno), non può ritenersi che il giudice dell'opposizione abbia per ciò solo ampliato il devolutum, a fronte di un'opposizione intesa a contestare la ritenuta insussistenza dei presupposti di ammissione, tra i quali l'ammontare dei redditi prodotti che va calcolato ex lege anche tenuto conto di eventuali conviventi. Non pertinente, poi, alla questione qui devoluta, è il rinvio operato dalla difesa ai principi affermati dalla giurisprudenza civile di legittimità per sostenere l'erroneità del diniego di ammissione per difetto di allegazione numerica della situazione reddituale nell'autocertificazione, dovendo semmai il giudice attivare i suoi poteri officiosi: trattasi, invero, di principi riferibili alla diversa situazione della revoca del beneficio e non dell'ammissione allo stesso (vedi cass. civ. sez. 2, n. 18801 del 2023). Sotto altro profilo, poi, deve rilevarsi l'erroneità dell'assunto dal quale ha preso le mosse la difesa, ritenendo chè la condizione di conviVenza debba essere riferita al momento dell'istanza e non a quello della determinazione del reddito. Sul punto, si è infatti chiarito che, ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio, il reddito annuale dei familiari conviventi, ove nell'anno di riferimento cessi il rapporto di convivenza, non può essere computato per l'intero dovendosi invece prendere in considerazione la sola frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza [sez. 4, n. 35674 del 26/6/2019, Benedetto, Rv. 276673-01, in cui si è spiegato che assume sì rilievo la situazione reddituale esistente al momento di presentazione dell'istanza, ma come definita dalla dichiarazione dei redditi per ultimo presentata, poiché le variazioni successive (ovvero quelle determinatesi negli anni di imposta successivi a quello per il quale è stata presentata l'ultima dichiarazione dei redditi) sono prese in considerazione dalla disciplina legale, ma solo per assicurare che la situazione di non abbienza persista quale titolo legittimante il godimento del beneficio. Ed infatti, l'art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 115/2002 pone a carico dell'istante l'obbligo «di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente»; e tali variazioni, ove implicanti il superamento del limite di reddito previsto, importano la revoca del beneficio (sez. 4, n. 18195 del 10/1/2013, Girgi, Rv. 255220-01)]. Il che risponde anche all'argomento logico agitato a difesa a proposito della necessità che la situazione reddituale sia "fotografata" all'attualità e non rispetto al passato. 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 24 settembre 2024. La
Decreto Cassazione n. 37127/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris