CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48347/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natckcil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. In parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Messina ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli art. 624 e 625 primo comma, n. 2, cod. pen., la Corte d'appello di Messina, con provvedimento indicato in epigrafe, ha escluso l'aggravante della violenza sulle cose, rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 140 di multa, e confermando, nel resto, la decisione del Giudice di primo grado. Dal capo d'imputazione, risulta che il furto, aggravato anche dall'uso del mezzo fraudolento, ha avuto a oggetto l'energia elettrica ed è stato realizzato mediante allaccio, con due cavi-conduttori di rame, alla rete Enel. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputata, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello ravvisato il furto aggravato da mezzo fraudolento, senza considerare il fatto che l'imputata si è limitata ad occupare l'immobile già fornito di energia elettrica. La Corte d'appello non avrebbe reso sufficienti ragioni in merito alla pretesa inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputata (allegate al ricorso), basando la propria decisione sull'irragionevole assunto secondo il quale un immobile disabitato e fatiscente non potesse essere già servito da fornitura di energia elettrica. Soltanto l'allaccio abusivo, secondo la Corte territoriale, avrebbe reso abitabile l'immobile. 2.2 Con il secondo motivo, si eccepisce vizio di motivazione in relazione all'invocato stato di necessità. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, per avere il ricorrente mancato di confrontarsi effettivamente con la ragionevole obiezione posta dai Giudici d'appello a fondamento della motivazione, volta a evidenziare l'assenza di qualsivoglia riscontro utile a fondare le dichiarazioni dell'imputata («solo labialmente sostenute», p. 4 dell'impugnata sentenza). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca i medesimi motivi prospettati con l'atto di appello, e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). La Corte territoriale ha osservato che, dalle dichiarazioni dell'imputata, risultava che la Potcovaru «occupava l'immobile già da diversi mesi [prima dell'intervento dei Carabinieri] e ... le ragioni umane spiegate dall'imputata stessa, che l'avrebbero condotta a occupare l'immobile, non giustificavano il furto di energia elettrica». Al dirimente argomento dell'insufficiente persuasività del narrato dell'odierna ricorrente - privo di riscontri, ovvero non corroborato da elementi utili a scardinare la ragionevole conclusione dei Giudici di merito, fondata sulla mancanza di un regolare contratto di somministrazione di energia - si è aggiunta la considerazione, del pari ragionevole e condivisibile, «che la stessa Potcovaru ha riferito di avere, sia pure saltuariamente, lavorato, senza che tuttavia ciò le facesse sovvenire l'idea di stipulare un regolare contratto Enel». La sussistenza della contestata aggravante della frode è logicamente motivata dalla Corte, ove si consideri che la nozione di frode, per come interpretata da questa Corte, «è data dall'artificio con cui si sorprende l'altrui buona fede. E, a sua volta, l'artificio è un espediente atto a ottenere effetti estranei all'ordine naturale o all'aspetto immediato delle cose. Entrambe tali evenienze restano integrate dal ricorso a un allacciamento abusivo» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 - 01). Né vale a superare l'incensurabile motivazione della Corte territoriale il rilievo difensivo teso a rimarcare la responsabilità di altri, precedenti occupanti dell'immobile, che avrebbero effettuato l'abusivo allaccio. Ciò che rileva, nel caso di specie, è la consapevolezza dell'agente di essersi impossessato di un bene altrui (ricorre, infatti, la fattispecie di cui agli artt. 624 e 625 primo comma, n. 2, cod., anche nel caso in cui l'allaccio sia stato realizzato da altri: Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01: «risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi»). Ne consegue, viste le peculiarità del caso di specie per come descritte nell'impugnata sentenza e visti gli atti processuali, che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto integrata la circostanza aggravante in parola e, altrettanto correttamente, ne ha motivato la sussistenza. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché non sufficientemente specifico. La Corte territoriale, nel motivare per relationem sul punto, ha chiarito che nessun ulteriore elemento di novità fosse stato aggiunto rispetto a quelli già presi in esame da Giudice di primo grado. Nell'effettuare tale rinvio a contenuti già analizzati dal primo giudice e condivisi, la motivazione dell'impugnata sentenza non è affatto carente. Può, a tal proposito, richiamarsi la giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto per relationem, mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario» (Sez. 3, n. 30698 del 2022; Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 - 01). La censura difensiva, che stigmatizza il silenzio della Corte d'appello circa l'attendibilità dell'esame dell'imputata (allegato al presente ricorso) e, più in particolare, la mancata, puntuale enunciazione delle ragioni per cui tale esame è stato ritenuto inattendibile, svela la sua fragilità ove si consideri che nessuna specifica deduzione, in grado di avvalorare le affermazioni dell'imputata (relative, segnatamente, al rifiuto d'accoglienza presso la casa per indigenti "Vincenzo") è stata presentata dalla difesa nel corso dei giudizi di merito. Per fugare ulteriori dubbi, gioverà ricordare, infine, che dagli atti processuali risulta, sì, la dichiarazione dell'imputata di essere stata respinta dalla Casa di accoglienza "Vincenzo", per sospetto contagio da Covid dell'odierna ricorrente, in seguito al ricovero della stessa in ospedale per febbre alta; ma non risulta anche che la difesa abbia mai allegato un referto ospedaliero utile ad avvalorare la dichiarazione dell'imputata. Col risultato che il dedotto stato di necessità, in quanto prospettato in via del tutto generica e asseverativa, è stato ragionevolmente disatteso dai Giudici di merito. Va infine ricordato il fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 - dep. 29/01/2016, Rv. 265888; conf. Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Rv. 241014; Sez. 3, n. 16056 del 26/04/2006, Rv. 234334). Di conseguenza, la ricorrente, per rendere ammissibile la censura di illegittimo diniego dell'esimente dello stato di necessità, avrebbe dovuto allegare specifici elementi, trascurati dai giudici di merito di entrambi i gradi, atti a spiegare le ragioni per le quali non aveva potuto beneficiare del soccorso delle istituzioni preposte all'assistenza sociale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso sia da considerare inammissibile e l'imputata vada condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della