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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 agosto 1998

Cassazione n. 03688/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1998 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25/10/2022 la Corte di appello di Napoli ha confer- mato la sentenza del 25/3/2022 del GUP del Tribunale in sede che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 5.000 di multa, per i reati rubricati al capo 1) - artt. 10 e 12 L. n. 497 del 1974, 416 bis.1 cod. pen. - perché, in concorso con Carmine e [OSCURATO:PERSONA], illecitamente deteneva e portava in luogo pubblico un borsone contenente svariate armi, di matricola e modello imprecisato, tra cui un mitra Kalashnikov, armi da guerra, con contestazione dell'aggravante del metodo mafioso.

Fatti accertati in Poggiomarino e comuni limitrofi nel luglio 2021.

2. La Corte di appello ha validato l'impostazione del primo collegio, e - per quanto qui interessa - con riferimento all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. ha ritenuto sussistente sia il profilo del metodo mafioso, che quello della agevolazione mafiosa.

Quanto al primo aspetto, si è osservato che la detenzione delle armi recava in sé le stimmate del metodo mafioso, per il numero e la micidialità delle stesse, per le modalità con cui venivano custodite, avvalendosi della complicità omertosa di soggetti nel ruolo di custodi, nonché per le finalità della detenzione, costituite dal difendersi dagli attacchi della fazione contrap- posta nella scalata ai vertici di un'organizzazione camorristica ancora non del tutto disarticolata.

In ordine alla finalità di agevolazione dell'organizzazione camorristica, si è evidenziato che i reati in esame erano strumentali a consentire ai fratelli Amoruso di assumere il controllo dell'associazione camorristica di Poggiomarino, e si è ritenuta l'estensibilità di tale circostanza aggravante a [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del forte legame tra costui ed i fratelli Amoruso, anche con Carmine, alle cui direttive il Garante aveva obbedito senza indugio, prestandosi ad indicare loro il luogo in cui erano state sotterrate le armi, senza necessità di particolari spiegazioni quando era stato convocato, così da mani- festare piena consapevolezza del contenuto del borsone, ed il suo coinvolgimento anche nelle precedenti attività di imbosco e di custodia delle armi, nonché nel loro porto.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando i seguenti motivi di impugnazione, attinenti alla ritenuta aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. 3.1.

Violazione di legge ed illogicità della motivazione, con riferimento alla declinazione di detta aggravante nella sua dimensione oggettiva e con esten- sione all'imputato Garante.Evidenziando l'accertato ruolo del Garante di mero custode delle armi, si deduce che l'interramento della borsa contenente dette armi - unica azione da lui commessa - non era stato contraddistinto da alcun carattere di mafiosità, da relazionarsi esclusivamente alla successiva condotta dei concorrenti, senza possibilità di una "parossistica dilatazione indiziante" delle captazioni presso l'abitazione dei fratelli Amoruso.

Al più, la condotta del Garante potrebbe costi- tuire un mero antefatto di un agguato eventualmente posto in essere da altri.

La motivazione dell'estensione al ricorrente della circostanza aggravante oggettiva del metodo camorristico è stata soltanto apparente e basata su argo- menti congetturali (id est: impossibilità che il Garante non sapesse che le armi erano destinate all'agguato in danno del Carrillo, attesa la sua vicinanza a [OSCURATO:PERSONA]).

3.2. Violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto l'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. contestata anche nella declinazione soggettiva della cosiddetta agevolazione camorristica, nonostante dal testo dell'imputazione sub capo 1) essa risulti contestata soltanto nella forma del "metodo camorristico".

Denuncia il ricorrente che - contrariamente al primo giudice, che aveva ritenuto contestato soltanto il metodo mafioso e sotto tale profilo aveva esclusivamente affrontato il tema dell'aggravante in questione - la Corte territoriale ha fornito una sua interpretazione autentica della contestazione dell'aggravante, introducendo un elemento a sorpresa nel contraddittorio proces- suale rispetto alla incolpazione definitiva descritta al capo 1) della rubrica.

Invece, in aderenza ai principi affermati nella sentenza CEDU del 2007, Drassich vs Italia, in ordine alla prevedibilità di una riqualificazione dell'accusa iniziale e alle iniziative difensive effettivamente adottabili in tale evenienza, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la restituzione degli atti al Pubblico ministero per le opportune determinazioni in ordine alla completa descrizione della contestata aggravante.

Nel caso di specie, si rivendica che mancasse ogni prevedibilità dell'estensione dell'aggravante al profilo soggettivo, in quanto l'imputazione aveva chiaramente contestato soltanto il metodo mafioso, come era stato ritenuto in primo grado e come la difesa aveva impostato i motivi di appello.

Peraltro, da tale estensione sono derivate conseguenze pregiudizievoli sul quantum della pena inflitta.

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al calcolo della pena.

Deduce il ricorrente che nonostante le sentenze di merito abbiano escluso il concorso del Garante nel porto delle armi, ritenendo credibile che costui non avesse mai recuperato le armi (pag. 11 sentenza di primo grado), nondimeno la pena è stata calcolata riconoscendo la continuazione e ritenendo (9e.„/ pena base quella per il più grave reato del porto, che invece si sarebbe dovuto escludere dal calcolo della sanzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei seguenti limiti.

1.1. La contestazione dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. soffre di un vizio di origine, risultando intrinsecamente contraddittoria nella evocazione di un metodo mafi-oso, consistente nel "fine di voler affermare il proprio predominio criminale sul territorio di Poggiomarino ed evitare l'ingresso nel predetto comune di altri gruppi camorristici".

Tale descrizione non si attaglia al metodo mafioso, ma richiama profili di finalità agevolativa, creando una commistione concettuale che oggettivamente ha costituito ostacolo alla corretta esplicazione del diritto di difesa.

Per aggirare la criticità, la sentenza impugnata ha inteso integrare la prima statuizione, basata soltanto sul riconoscimento del metodo mafioso, in senso proprio, individuando anche l'agevolazione mafiosa insita nel ritenere che i reati in esame erano strumentali a consentire ai fratelli Amoruso di assumere il controllo dell'associazione camorristica di Poggiomarino, affermandosi l'estensibilità di tale circostanza aggravante a [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del forte legame tra costui ed i fratelli Annoruso.

1.2. Osserva questa Corte che la costruzione non risulta in linea con due elementi ostativi: il primo profilo è l'impossibilità di ravvisare il perseguimento di un metodo mafioso in una condotta di occultamento di un borsone pieno di armi, da ritenersi avvenuta in forme del tutto riservate e perciò inidonea, in concreto, ad "evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso", costituente il proprium dell'aggravante in esame; la seconda criticità, attinente all'agevolazione mafiosa, costituirebbe una nuova declinazione della circostanza, non contestata ab origine nel capo di imputazione, né introdotta ritualmente nel processo tramite contestazione integrativa del Pubblico ministero con incisivi riflessi suscettibili di determinare la nullità per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

2. Non colgono nel segno le ulteriori critiche in ordine alla dosimetria della pena, attraverso le quali si censura in realtà il ritenuto concorso del porto di armi insieme alla detenzione delle stesse.

A prescindere dal rilievo che la doglianza - indirizzata sull'accertamento di responsabilità per il contestato porto delle armi - ripropone un motivo di appello attinente alla responsabilità (cfr. par.

3. L'udienza di discussione), al quale la difesa del Garante aveva rinunciato, ne va comunque rimarcata l'infondatezza: invero, come ha osservato anche la Procuratrice generale, va considerato il segmento di condotta precedente all'occultamento del borsone di armi, sicché anche ritenendo che il Garante, sollecitato dai fratelli Amoruso a dissotterrare le armi da lui stesso nascoste, non vi abbia dato seguito, ciò non elide il fatto che l'attività di seppellimento da lui operata per conto dei medesimi fratelli Amoruso sia stata inevitabilmente preceduta da un'attività di porto delle armi in luogo pubblico oltre che di detenzione.

3. In conclusione, respinto il motivo scrutinato da ultimo, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., che va esclusa.

Pertanto, la pena va rideterminata mediante l'espunzione del segmento corrispondente all'aumento a tale titolo, secondo il seguente calcolo: pena base = anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 4.500 di multa; aumento per continuazione = anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 6.000 di multa; riduzione per il rito abbreviato = anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 4.000 di multa.

Ciò può essere fatto direttamente da questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. /, cod. proc. pen., in quanto la pena viene rideterminata sulla base delle statuizioni del giudice di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., che esclude, e, per l'effetto, ridetermina la pena inflitta in due anni, un mese e diec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1998 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25/10/2022 la Corte di appello di Napoli ha confer- mato la sentenza del 25/3/2022 del GUP del Tribunale in sede che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 5.000 di multa, per i reati rubricati al capo 1) - artt. 10 e 12 L. n. 497 del 1974, 416 bis.1 cod. pen. - perché, in concorso con Carmine e [OSCURATO:PERSONA], illecitamente deteneva e portava in luogo pubblico un borsone contenente svariate armi, di matricola e modello imprecisato, tra cui un mitra Kalashnikov, armi da guerra, con contestazione dell'aggravante del metodo mafioso. Fatti accertati in Poggiomarino e comuni limitrofi nel luglio 2021. 2. La Corte di appello ha validato l'impostazione del primo collegio, e - per quanto qui interessa - con riferimento all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. ha ritenuto sussistente sia il profilo del metodo mafioso, che quello della agevolazione mafiosa. Quanto al primo aspetto, si è osservato che la detenzione delle armi recava in sé le stimmate del metodo mafioso, per il numero e la micidialità delle stesse, per le modalità con cui venivano custodite, avvalendosi della complicità omertosa di soggetti nel ruolo di custodi, nonché per le finalità della detenzione, costituite dal difendersi dagli attacchi della fazione contrap- posta nella scalata ai vertici di un'organizzazione camorristica ancora non del tutto disarticolata. In ordine alla finalità di agevolazione dell'organizzazione camorristica, si è evidenziato che i reati in esame erano strumentali a consentire ai fratelli Amoruso di assumere il controllo dell'associazione camorristica di Poggiomarino, e si è ritenuta l'estensibilità di tale circostanza aggravante a [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del forte legame tra costui ed i fratelli Amoruso, anche con Carmine, alle cui direttive il Garante aveva obbedito senza indugio, prestandosi ad indicare loro il luogo in cui erano state sotterrate le armi, senza necessità di particolari spiegazioni quando era stato convocato, così da mani- festare piena consapevolezza del contenuto del borsone, ed il suo coinvolgimento anche nelle precedenti attività di imbosco e di custodia delle armi, nonché nel loro porto. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando i seguenti motivi di impugnazione, attinenti alla ritenuta aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. 3.1. Violazione di legge ed illogicità della motivazione, con riferimento alla declinazione di detta aggravante nella sua dimensione oggettiva e con esten- sione all'imputato Garante.Evidenziando l'accertato ruolo del Garante di mero custode delle armi, si deduce che l'interramento della borsa contenente dette armi - unica azione da lui commessa - non era stato contraddistinto da alcun carattere di mafiosità, da relazionarsi esclusivamente alla successiva condotta dei concorrenti, senza possibilità di una "parossistica dilatazione indiziante" delle captazioni presso l'abitazione dei fratelli Amoruso. Al più, la condotta del Garante potrebbe costi- tuire un mero antefatto di un agguato eventualmente posto in essere da altri. La motivazione dell'estensione al ricorrente della circostanza aggravante oggettiva del metodo camorristico è stata soltanto apparente e basata su argo- menti congetturali (id est: impossibilità che il Garante non sapesse che le armi erano destinate all'agguato in danno del Carrillo, attesa la sua vicinanza a [OSCURATO:PERSONA]). 3.2. Violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto l'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. contestata anche nella declinazione soggettiva della cosiddetta agevolazione camorristica, nonostante dal testo dell'imputazione sub capo 1) essa risulti contestata soltanto nella forma del "metodo camorristico". Denuncia il ricorrente che - contrariamente al primo giudice, che aveva ritenuto contestato soltanto il metodo mafioso e sotto tale profilo aveva esclusivamente affrontato il tema dell'aggravante in questione - la Corte territoriale ha fornito una sua interpretazione autentica della contestazione dell'aggravante, introducendo un elemento a sorpresa nel contraddittorio proces- suale rispetto alla incolpazione definitiva descritta al capo 1) della rubrica. Invece, in aderenza ai principi affermati nella sentenza CEDU del 2007, Drassich vs Italia, in ordine alla prevedibilità di una riqualificazione dell'accusa iniziale e alle iniziative difensive effettivamente adottabili in tale evenienza, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la restituzione degli atti al Pubblico ministero per le opportune determinazioni in ordine alla completa descrizione della contestata aggravante. Nel caso di specie, si rivendica che mancasse ogni prevedibilità dell'estensione dell'aggravante al profilo soggettivo, in quanto l'imputazione aveva chiaramente contestato soltanto il metodo mafioso, come era stato ritenuto in primo grado e come la difesa aveva impostato i motivi di appello. Peraltro, da tale estensione sono derivate conseguenze pregiudizievoli sul quantum della pena inflitta. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al calcolo della pena. Deduce il ricorrente che nonostante le sentenze di merito abbiano escluso il concorso del Garante nel porto delle armi, ritenendo credibile che costui non avesse mai recuperato le armi (pag. 11 sentenza di primo grado), nondimeno la pena è stata calcolata riconoscendo la continuazione e ritenendo (9e.„/ pena base quella per il più grave reato del porto, che invece si sarebbe dovuto escludere dal calcolo della sanzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti limiti. 1.1. La contestazione dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. soffre di un vizio di origine, risultando intrinsecamente contraddittoria nella evocazione di un metodo mafi-oso, consistente nel "fine di voler affermare il proprio predominio criminale sul territorio di Poggiomarino ed evitare l'ingresso nel predetto comune di altri gruppi camorristici". Tale descrizione non si attaglia al metodo mafioso, ma richiama profili di finalità agevolativa, creando una commistione concettuale che oggettivamente ha costituito ostacolo alla corretta esplicazione del diritto di difesa. Per aggirare la criticità, la sentenza impugnata ha inteso integrare la prima statuizione, basata soltanto sul riconoscimento del metodo mafioso, in senso proprio, individuando anche l'agevolazione mafiosa insita nel ritenere che i reati in esame erano strumentali a consentire ai fratelli Amoruso di assumere il controllo dell'associazione camorristica di Poggiomarino, affermandosi l'estensibilità di tale circostanza aggravante a [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del forte legame tra costui ed i fratelli Annoruso. 1.2. Osserva questa Corte che la costruzione non risulta in linea con due elementi ostativi: il primo profilo è l'impossibilità di ravvisare il perseguimento di un metodo mafioso in una condotta di occultamento di un borsone pieno di armi, da ritenersi avvenuta in forme del tutto riservate e perciò inidonea, in concreto, ad "evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso", costituente il proprium dell'aggravante in esame; la seconda criticità, attinente all'agevolazione mafiosa, costituirebbe una nuova declinazione della circostanza, non contestata ab origine nel capo di imputazione, né introdotta ritualmente nel processo tramite contestazione integrativa del Pubblico ministero con incisivi riflessi suscettibili di determinare la nullità per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. 2. Non colgono nel segno le ulteriori critiche in ordine alla dosimetria della pena, attraverso le quali si censura in realtà il ritenuto concorso del porto di armi insieme alla detenzione delle stesse. A prescindere dal rilievo che la doglianza - indirizzata sull'accertamento di responsabilità per il contestato porto delle armi - ripropone un motivo di appello attinente alla responsabilità (cfr. par. 3. L'udienza di discussione), al quale la difesa del Garante aveva rinunciato, ne va comunque rimarcata l'infondatezza: invero, come ha osservato anche la Procuratrice generale, va considerato il segmento di condotta precedente all'occultamento del borsone di armi, sicché anche ritenendo che il Garante, sollecitato dai fratelli Amoruso a dissotterrare le armi da lui stesso nascoste, non vi abbia dato seguito, ciò non elide il fatto che l'attività di seppellimento da lui operata per conto dei medesimi fratelli Amoruso sia stata inevitabilmente preceduta da un'attività di porto delle armi in luogo pubblico oltre che di detenzione. 3. In conclusione, respinto il motivo scrutinato da ultimo, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., che va esclusa. Pertanto, la pena va rideterminata mediante l'espunzione del segmento corrispondente all'aumento a tale titolo, secondo il seguente calcolo: pena base = anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 4.500 di multa; aumento per continuazione = anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 6.000 di multa; riduzione per il rito abbreviato = anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 4.000 di multa. Ciò può essere fatto direttamente da questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. /, cod. proc. pen., in quanto la pena viene rideterminata sulla base delle statuizioni del giudice di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., che esclude, e, per l'effetto, ridetermina la pena inflitta in due anni, un mese e diec
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