CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 ottobre 2023
Cassazione n. 49521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costei subita (dal 29 gennaio 2018 all'il marzo 2018 in stato di custodia cautelare in carcere e dal 12 marzo 2018 al 30 ottobre 2019 in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale, nel quale le era stato contestato il reato di concorso in tentata estorsione aggravata, ex art. 7 d.l. 152/1991: in particolare alla ricorrente era stato contestato di avere fatto da tramite fra il fratello [OSCURATO:PERSONA] (prima latitante e poi detenuto) e gli esecutori materiali del reato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si erano rivolti alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e gli avevano chiesto denaro al fine di finanziare la latitanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di sostenere poi le spese relative alla detenzione, ovvero la somma di dieci euro per ciascuno dei lavoratori della società Lions utilizzati per la sicurezza dei locali. Con sentenza del 30 ottobre 2019 divenuta irrevocabile il 7 luglio 2020, Liga era stata assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda ravvisando la condizione ostativa della colpa grave nella condotta extraprocessuale della ricorrente consistita nel veicolare i messaggi del fratello ad altre persone, finalizzati a reperire denaro per finanziarne la latitanza e le spese legali. 2. La difesa dell'interessata ha proposto ricorso, formulando un unico/ articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa della colpa grave. Il difensore rileva che la Corte sarebbe incorsa in una contraddizione nel riportare i passaggi della sentenza assolutoria che aveva ritenuto Liga estranea all'ipotesi delittuosa a lei contestata e nel fondare, ciò nonostante, il rigetto della istanza sulle risultanze delle intercettazioni, già ritenute dal giudice del merito poco chiare. Inoltre- prosegue il difensore- la Corte non aveva tenuto conto che lo stesso Ministero costituitosi in giudizio, pur avversando la richiesta di risarcimento, aveva avanzato una proposta di liquidazione pari a 89.0000 euro. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Domenico A. R. Seccia, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.4. In data 2 ottobre 2023 è pervenuta memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero resistente con cui si è insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2.In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663), Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).3.La Corte di Appello ha rilevato che la richiedente aveva tenuto una condotta tale da creare un'apparenza di reato e contribuire così all'adozione dei suoi confronti della misura cautelare. In particolare dalle indagini era emerso che: -nel corso della conversazione intercettata il 22 dicembre 2015 all'interno dell'abitazione di famiglia ella, parlando della necessità di reperire fondi per provvedere alle spese legali, aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] di aver ricevuto dal fratello [OSCURATO:PERSONA] un bigliettino in cui erano indicati i nomi di coloro che avrebbero dovuto contribuire , tra i quali tale Cosimo e aveva anche spiegato che uno di tali soggetti aveva rimandato la consegna della somma richiesta al periodo successivo a capodanno; - poco prima di tale incontro, la madre della ricorrente le aveva riferito che Paolo aveva deciso di prendere l'avvocato e quindi occorreva parlare con [OSCURATO:PERSONA]. - nei giorni seguenti vi erano state altre conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui era emerso che anche costui si era rivolto a Cosimo per il pagamento della somma da destinare a [OSCURATO:PERSONA] e che Cosimo aveva assicurato il suo contributo dopo il capodanno; -il 2 gennaio 2016 Riccardo del Lisi si era recato da [OSCURATO:PERSONA], ma questi si era rifiutato di pagare, chiedendo di poter interloquire con Sanzone; - [OSCURATO:PERSONA], sentito nel corso delle indagini, aveva confermato che i rapporti con i [OSCURATO:PERSONA] si erano incrinati in quanto costoro lo avevano contattato, nell'ottobre de 2015, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e avevano preteso di occuparsi insieme a lui della sicurezza del locale [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]) e poi, ancora, lo avevano nuovamente contattato prima delle festività natalizie chiedendogli soldi per finanziare la latitanza di [OSCURATO:PERSONA]; poco prima di Capodanno anche [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto a lui rappresentandogli di essere stato incaricato di riscuotere la somma richiesta per il mantenimento di [OSCURATO:PERSONA]. - nel corso del colloquio in carcere del 7 marzo 2016 la ricorrente aveva riferito al fratello Paolo che i Larabinieri stavano indagando sulle richieste estorsive ai titolari di locali notturni, menzionando proprio il locale [OSCURATO:PERSONA], e lo aveva anche informato dell'attività svolta per reperire le somme; -il collaboratore Zircone pure aveva riferito del ruolo di messaggera della ricorrente per conto dei congiunti detenuti. I Giudici hanno, dunque, ritenuto gravemente colposo il comportamento della ricorrente, consistito nell'aver intrattenuto rapporti con il fratello latitante tramite messaggi scritti e nell'avere interloquito con soggetti legati al fratello al fine di raccogliere somme di denaro presso persone indicate da questi, in modo da finanziarne la latitanza e le spese legali.4. A fronte del percorso argomentativo indicato, le censure del ricorrente sono infondate. Dette censure, da un lato, nella parte in cui sostengono che gli stessi elementi posti a fondamento della misura erano stati ritenuti insufficienti ai fini della condanna, sono inconferenti, in quanto sovrappongono la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa o dolosa extraprocessuale causale rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione. Deve a tal fine essere ribadito che il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato da utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). Dall'altro sono aspecifiche, in quanto non si confrontano con le ragioni analiticamente indicate dalla Corte, a cui non contrappongono fondate ragioni di diritto e di fatto. 5. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente che si reputa congruo liquidare in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ministero resistente, che liquida in euro mille. Deciso in Roma i 8 novembr