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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 2020

Cassazione n. 31267/2023

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e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17569/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 824/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2006 la [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, chiedendo: a) dichiararsi la inoperatività della polizza assicurativa n. 548322836 avente ad oggetto l’immobile sito in Siderno, [OSCURATO:PERSONA] n. 113, adibito a laboratorio di gelateria con deposito bar e lido, per dichiarazioni mendaci, relative alle caratteristiche strutturali della copertura dell’immobile ed alla destinazione del fabbricato, rese al momento della conclusione del contratto e per tardività della denuncia del sinistro; b) dichiararsi nullo il processo verbale di perizia; c) dichiararsi l’inesistenza dell’obbligo in capo alla Carige di corrispondere l’indennizzo determinato nel suddetto verbale. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alle deduzioni e richieste della compagnia attrice e chiedeva: a) il rigetto della domanda per tardività dell’opposizione all’operatività della copertura assicurativa ex art. 1892 secondo comma c.c.; b) la nullità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza in fatto e diritto delle domande avversarie (sostenendo nel merito: l’idoneità della copertura del tetto, la dimostrazione attraverso le fatture del valore dei beni oggetto di furto; la conseguente regolarità della perizia); c) la condanna dell’Istituto al pagamento a titolo di indennizzo, della somma di euro 73.489,00; in via subordinata, l’accertamento del suo diritto alla riduzione dell’indennità ex art.1915 c.c.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante escussione di prova testimoniale.

Il Tribunale con sentenza n. 352/2014, in accoglimento della domanda della Carige, annullava il contratto di assicurazione; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto; condannava il convenuto al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado il Guttà proponeva appello deducendo, con unico motivo, la nullità della sentenza per erronea e omessa motivazione, mancata valutazione delle prove.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il Tribunale aveva già esaminato, ritenendole infondate e rigettandole, le difese che il Guttà aveva riproposto in appello.

La corte territoriale con la sentenza n. 824/2020, in accoglimento delle conclusioni rassegnate da [OSCURATO:PERSONA] spa, già [OSCURATO:PERSONA] spa, rigettava l’appello proposto dal Guttà, condannandolo alla rifusione delle spese relative al grado.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Guttà.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA]).

Per l’odierna udienza il Difensore del ricorrente ha presentato memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per violazione degli artt. 1892 c.c., 115 e 132 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di valutare: a) la perizia, acquisita nel giudizio di primo grado e specificamente richiamata con l’atto di appello, nella quale il collegio dei periti – a maggioranza – aveva dichiarato che il rischio assunto all’atto della conclusione del contratto d’assicurazione fosse perfettamente conforme alle disposizioni di polizza; e aveva escluso che le caratteristiche strutturali dell’immobile oggetto della polizza assicurativa fossero difformi rispetto a quanto da lui dichiarato in sede di stipula del contratto;b) l’appendice n° 2, allegata al contratto di assicurazione ed avente ad oggetto la “descrizione del rischio”, nella quale era stato espressamente indicato che Con lapresente appendice, che forma parte integrante del contratto, si precisa quanto segue: “che la copertura del fabbricato in lamiera è da intendersi conforme al rischio” .

Premette all’illustrazione del motivo che con l’atto di appello si era scritto abbondantemente in ordine a quelli che si ritenevano essere i vizi che inficiavano la decisione del giudice di prime cure la cui motivazione, oltre che enucleare semplicisticamente le doglianze difensive portate al suo cospetto, non ha fornito la benché minima risposta, dotata dei connotati della congruità e della logicità, circa le ragioni per cui le stesse dovessero ritenersi destituite di fondamento giuridico.

Nondimeno, di analogo tenore s’appalesa anche la sentenza della Corte di Appello reggina, posto che ha offerto un metodo di approccio al tema del riesame di merito davvero singolare, se, in estrema sintesi non ha riletto alcunché alla luce dei rilievi posti con l’atto di appello prima, e con le memorie depositate a chiusura del giudizio poi .

Tanto premesso, osserva che se è vero che, come sostiene la corte territoriale, la dichiarazione secondo cui il fabbricato avesse un manto del tetto in vivo cotto, calcestruzzo, vetro antisfondamento, vetrocemento fosse parte integrante del contratto da lui stipulato con l’[OSCURATO:PERSONA], parimentivero è che tale dichiarazione, predisposta unilateralmente dall’assicuratore inmodalità standard nel contratto di assicurazione era implicitamente annullata dalla dichiarazione riportata nel corpo dell’appendice n° 2 allegata al contratto, e sottoscritta dai contraenti, dalla quale si evinceva come lui avesse reso edotta la compagniaassicurativa circa l’effettiva consistenza della copertura del fabbricato.1.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 132 c.p.c., 1892 c.c. – motivazione insufficiente e contraddittoria», nella parte in cui la corte territoriale ha affermato la inoperatività della polizza assicurativa, da lui contratta con la [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], senza indicare quali elementi abbiano costituito gli indici rivelatori della sua colpa qualificata quale grave, salvo riferirsi al fatto che la dichiarazione afferente la struttura della copertura era espressamente prevista nello spazio riservato alle dichiarazioni riservate all’assicurato.

Si lamenta che la corte territoriale, a sostegno del proprio argomentare, abbia richiamato Cass. n. 12086/15, senza considerare che detta sentenza - oltre a stabilire che quanto alla colpa grave occorre … che la dichiarazione inesatta o reticente sia il frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza - ha sottoposto la sanzione dell’annullamento delcontratto ad una ulteriore condizione, vale a dire la consapevolezza dell’importanza de ll’informazione inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto in capo all’assicurando.

Osserva che la ricorrenza di entrambe le suddette condizioni è esclusa, oltre che dal contenuto della citata appendice n° 2 allegata al contratto, anche da ulteriori circostanze di fatto (le modalità di rappresentazione grafica della dichiarazione, che erastata predisposta unilateralmente dall’assicuratore concernente le caratteristiche strutturali della copertura del fabbricato, neppure idonee ad infondere in lui la semplice percezione dell’importanza della dichiarazione; l’implausibilità di una condotta furtiva –soprattutto di cose della specie di quelle a lui sottratte – consumatasi mediante un accesso, seppur facilitato, dal tetto del fabbricato; la mancata predisposizione da parte dell’assicuratore di appositi questionari con cui avrebbe dovuto richiamare sul punto la specifica attenzione dell’assicurato informandolo dell’importanza rivestita dalla singola informazione).

In definitiva, secondo il ricorrente, non qualunque reticenza di circostanze conosciute dall’assicurato può assurgere a causa di annullamento del contratto di assicurazione, ma l’annullamento è invocabile soltanto qualora la dichiarazione falsa e reticentesia di tale natura che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l’avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto l’esatta o completa verità.

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio ex art. 360, comma primo, n. 3, cpc, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 132 cpc, 1341 e 1892 cc. violazione di norme di diritto dell’Unione Europea, in particolare della direttiva 93/13/CEE nella parte in cui la corte territoriale non ha indicato le ragioni per cui sia pervenuta ad un giudizio di non vessatorietà della clausola relativa alla garanzia assicurativa, anche tenuto conto dell’art. 3 della direttiva 93/13/CEE (in base al quale una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto ).

Osserva che è indubbio che nel caso di specie si sia trattato di clausole contrattuali sottratte al negoziato individuale, stante il fatto che le stesse sono state predisposte unilateralmente dal professionista, azzerando così qualsiasi margine di scelta del consumatore al quale non è stato consentito di esercitare alcuna influenza sul contenuto delle stesse.

Si duole che la corte territoriale abbia ritenuto di non affrontare la questione inerente al dedotto carattere vessatorio delle clausole inserite nella polizza assicurativa di cui si discute, nonostante oramai sia la legislazione vigente che quella comunitaria mirino sempre più ad apprestare ampie tutele al consumatore, soprattutto dinanzi a prospetti contrattuali predisposti unilateralmente dalle imprese. 2.La disamina dei singoli motivi è preclusa dal rilievo preliminare dell’inammissibilità del ricorso sotto più profili, tra loro indipendenti.

2.1. In primo luogo, l’esposizione del fatto, contenuta nel ricorso, si palesa gravemente insufficiente.

Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommariadei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez.

Un. n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nella specie, il ricorrente, nel “Fatto e svolgimento del processo”, che antepone all’illustrazione dei motivi, non soltanto non descrive compiutamente la vicenda processuale e sostanziale, ma fa anche riferimento all’acquisizione della documentazione del processo penale, senza indicare nulla al riguardo e si richiama al l’evento dannoso verificatosi in Siderno il giorno 13.08.2004, senza indicare in che cosa detto evento sia consistito; mentre, nella premessa all’illustrazione del motivo primo, deduce che con l’atto di appello si era scritto abbondantemente in ordine a quelli che si ritenevano essere i vizi che inficiavano la decisione del giudice di prime cure , mentredi ciò nulla si dice nell’esposizione in fatto (tanto più che la sentenza impugnata parla di un unico motivo di appello).

2.2. In secondo luogo, non risulta rispettata la prescrizione di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.

Invero, ilformante normativo, giurisprudenziale e convenzionale segnala che il ricorso è “autosufficiente”, e quindi ammissibile, quando: a) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; b) ogni motivo indica, se del caso, l’atto, il documento, il contratto o accordo collettivo su cui si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; c) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l’atto è stato creato o prodotto; d) il ricorso è corredato (sia pure non necessariamente da un fascicoletto apposito che li contenga), ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., dagli atti, dai documenti, dai contratti o accordi collettivi cui vi si fa riferimento.

In estrema sintesi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 366 comma 1 n. 4 e n. 6, il ricorso è ammissibile allorquando sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.

Nel caso di specie il ricorrente: da un lato, discorre del contratto di assicurazione e della vessatorietà della clausola relativa alla garanzia assicurativa, senza tuttavia precisare idoneamente quale fosse il rischio coperto ed quale fosse il contenuto della clausola denunciata come abusiva; dall’altro, discorre del verbale di perizia collegiale e dell’appendice n. 2), deiquali indica sì in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovino, ma dei quali non trascrive e neppure riassume adeguatamenteil contenuto integrale, come invece sarebbe stato suo onere fare (cfr., tra le tante, Cass. n. 22303/2008).

2.3. Quanto al motivo terzo, ai riliev i che precedono si aggiunge l’ulterioreconsiderazione che (Cass. n. 32804/2019): Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa .

Nel caso di specie, il ricorrente, nella illustrazione del terzo motivo, lamentache la corte territoriale nulla abbia statuito in ordine alla non vessatorietà della clausola relativa alla garanziaassicurativa, nonostante sul punto si erascritto , ma inammissibilmente non indicache cosa e in quale sede si era scritto.

3. Alla inammissibilità del ricorsoconsegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente , nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.

M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquidain euro 4000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17569/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 824/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2006 la [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, chiedendo: a) dichiararsi la inoperatività della polizza assicurativa n. 548322836 avente ad oggetto l’immobile sito in Siderno, [OSCURATO:PERSONA] n. 113, adibito a laboratorio di gelateria con deposito bar e lido, per dichiarazioni mendaci, relative alle caratteristiche strutturali della copertura dell’immobile ed alla destinazione del fabbricato, rese al momento della conclusione del contratto e per tardività della denuncia del sinistro; b) dichiararsi nullo il processo verbale di perizia; c) dichiararsi l’inesistenza dell’obbligo in capo alla Carige di corrispondere l’indennizzo determinato nel suddetto verbale. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alle deduzioni e richieste della compagnia attrice e chiedeva: a) il rigetto della domanda per tardività dell’opposizione all’operatività della copertura assicurativa ex art. 1892 secondo comma c.c.; b) la nullità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza in fatto e diritto delle domande avversarie (sostenendo nel merito: l’idoneità della copertura del tetto, la dimostrazione attraverso le fatture del valore dei beni oggetto di furto; la conseguente regolarità della perizia); c) la condanna dell’Istituto al pagamento a titolo di indennizzo, della somma di euro 73.489,00; in via subordinata, l’accertamento del suo diritto alla riduzione dell’indennità ex art.1915 c.c. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante escussione di prova testimoniale. Il Tribunale con sentenza n. 352/2014, in accoglimento della domanda della Carige, annullava il contratto di assicurazione; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto; condannava il convenuto al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado il Guttà proponeva appello deducendo, con unico motivo, la nullità della sentenza per erronea e omessa motivazione, mancata valutazione delle prove.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il Tribunale aveva già esaminato, ritenendole infondate e rigettandole, le difese che il Guttà aveva riproposto in appello. La corte territoriale con la sentenza n. 824/2020, in accoglimento delle conclusioni rassegnate da [OSCURATO:PERSONA] spa, già [OSCURATO:PERSONA] spa, rigettava l’appello proposto dal Guttà, condannandolo alla rifusione delle spese relative al grado. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Guttà. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA]). Per l’odierna udienza il Difensore del ricorrente ha presentato memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per violazione degli artt. 1892 c.c., 115 e 132 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di valutare: a) la perizia, acquisita nel giudizio di primo grado e specificamente richiamata con l’atto di appello, nella quale il collegio dei periti – a maggioranza – aveva dichiarato che il rischio assunto all’atto della conclusione del contratto d’assicurazione fosse perfettamente conforme alle disposizioni di polizza; e aveva escluso che le caratteristiche strutturali dell’immobile oggetto della polizza assicurativa fossero difformi rispetto a quanto da lui dichiarato in sede di stipula del contratto;b) l’appendice n° 2, allegata al contratto di assicurazione ed avente ad oggetto la “descrizione del rischio”, nella quale era stato espressamente indicato che Con lapresente appendice, che forma parte integrante del contratto, si precisa quanto segue: “che la copertura del fabbricato in lamiera è da intendersi conforme al rischio” . Premette all’illustrazione del motivo che con l’atto di appello si era scritto abbondantemente in ordine a quelli che si ritenevano essere i vizi che inficiavano la decisione del giudice di prime cure la cui motivazione, oltre che enucleare semplicisticamente le doglianze difensive portate al suo cospetto, non ha fornito la benché minima risposta, dotata dei connotati della congruità e della logicità, circa le ragioni per cui le stesse dovessero ritenersi destituite di fondamento giuridico. Nondimeno, di analogo tenore s’appalesa anche la sentenza della Corte di Appello reggina, posto che ha offerto un metodo di approccio al tema del riesame di merito davvero singolare, se, in estrema sintesi non ha riletto alcunché alla luce dei rilievi posti con l’atto di appello prima, e con le memorie depositate a chiusura del giudizio poi . Tanto premesso, osserva che se è vero che, come sostiene la corte territoriale, la dichiarazione secondo cui il fabbricato avesse un manto del tetto in vivo cotto, calcestruzzo, vetro antisfondamento, vetrocemento fosse parte integrante del contratto da lui stipulato con l’[OSCURATO:PERSONA], parimentivero è che tale dichiarazione, predisposta unilateralmente dall’assicuratore inmodalità standard nel contratto di assicurazione era implicitamente annullata dalla dichiarazione riportata nel corpo dell’appendice n° 2 allegata al contratto, e sottoscritta dai contraenti, dalla quale si evinceva come lui avesse reso edotta la compagniaassicurativa circa l’effettiva consistenza della copertura del fabbricato.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 132 c.p.c., 1892 c.c. – motivazione insufficiente e contraddittoria», nella parte in cui la corte territoriale ha affermato la inoperatività della polizza assicurativa, da lui contratta con la [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], senza indicare quali elementi abbiano costituito gli indici rivelatori della sua colpa qualificata quale grave, salvo riferirsi al fatto che la dichiarazione afferente la struttura della copertura era espressamente prevista nello spazio riservato alle dichiarazioni riservate all’assicurato. Si lamenta che la corte territoriale, a sostegno del proprio argomentare, abbia richiamato Cass. n. 12086/15, senza considerare che detta sentenza - oltre a stabilire che quanto alla colpa grave occorre … che la dichiarazione inesatta o reticente sia il frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza - ha sottoposto la sanzione dell’annullamento delcontratto ad una ulteriore condizione, vale a dire la consapevolezza dell’importanza de ll’informazione inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto in capo all’assicurando. Osserva che la ricorrenza di entrambe le suddette condizioni è esclusa, oltre che dal contenuto della citata appendice n° 2 allegata al contratto, anche da ulteriori circostanze di fatto (le modalità di rappresentazione grafica della dichiarazione, che erastata predisposta unilateralmente dall’assicuratore concernente le caratteristiche strutturali della copertura del fabbricato, neppure idonee ad infondere in lui la semplice percezione dell’importanza della dichiarazione; l’implausibilità di una condotta furtiva –soprattutto di cose della specie di quelle a lui sottratte – consumatasi mediante un accesso, seppur facilitato, dal tetto del fabbricato; la mancata predisposizione da parte dell’assicuratore di appositi questionari con cui avrebbe dovuto richiamare sul punto la specifica attenzione dell’assicurato informandolo dell’importanza rivestita dalla singola informazione). In definitiva, secondo il ricorrente, non qualunque reticenza di circostanze conosciute dall’assicurato può assurgere a causa di annullamento del contratto di assicurazione, ma l’annullamento è invocabile soltanto qualora la dichiarazione falsa e reticentesia di tale natura che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l’avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto l’esatta o completa verità. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio ex art. 360, comma primo, n. 3, cpc, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 132 cpc, 1341 e 1892 cc. violazione di norme di diritto dell’Unione Europea, in particolare della direttiva 93/13/CEE nella parte in cui la corte territoriale non ha indicato le ragioni per cui sia pervenuta ad un giudizio di non vessatorietà della clausola relativa alla garanzia assicurativa, anche tenuto conto dell’art. 3 della direttiva 93/13/CEE (in base al quale una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto ). Osserva che è indubbio che nel caso di specie si sia trattato di clausole contrattuali sottratte al negoziato individuale, stante il fatto che le stesse sono state predisposte unilateralmente dal professionista, azzerando così qualsiasi margine di scelta del consumatore al quale non è stato consentito di esercitare alcuna influenza sul contenuto delle stesse. Si duole che la corte territoriale abbia ritenuto di non affrontare la questione inerente al dedotto carattere vessatorio delle clausole inserite nella polizza assicurativa di cui si discute, nonostante oramai sia la legislazione vigente che quella comunitaria mirino sempre più ad apprestare ampie tutele al consumatore, soprattutto dinanzi a prospetti contrattuali predisposti unilateralmente dalle imprese. 2.La disamina dei singoli motivi è preclusa dal rilievo preliminare dell’inammissibilità del ricorso sotto più profili, tra loro indipendenti. 2.1. In primo luogo, l’esposizione del fatto, contenuta nel ricorso, si palesa gravemente insufficiente. Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommariadei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Nella specie, il ricorrente, nel “Fatto e svolgimento del processo”, che antepone all’illustrazione dei motivi, non soltanto non descrive compiutamente la vicenda processuale e sostanziale, ma fa anche riferimento all’acquisizione della documentazione del processo penale, senza indicare nulla al riguardo e si richiama al l’evento dannoso verificatosi in Siderno il giorno 13.08.2004, senza indicare in che cosa detto evento sia consistito; mentre, nella premessa all’illustrazione del motivo primo, deduce che con l’atto di appello si era scritto abbondantemente in ordine a quelli che si ritenevano essere i vizi che inficiavano la decisione del giudice di prime cure , mentredi ciò nulla si dice nell’esposizione in fatto (tanto più che la sentenza impugnata parla di un unico motivo di appello). 2.2. In secondo luogo, non risulta rispettata la prescrizione di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. Invero, ilformante normativo, giurisprudenziale e convenzionale segnala che il ricorso è “autosufficiente”, e quindi ammissibile, quando: a) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; b) ogni motivo indica, se del caso, l’atto, il documento, il contratto o accordo collettivo su cui si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; c) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l’atto è stato creato o prodotto; d) il ricorso è corredato (sia pure non necessariamente da un fascicoletto apposito che li contenga), ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., dagli atti, dai documenti, dai contratti o accordi collettivi cui vi si fa riferimento. In estrema sintesi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 366 comma 1 n. 4 e n. 6, il ricorso è ammissibile allorquando sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito. Nel caso di specie il ricorrente: da un lato, discorre del contratto di assicurazione e della vessatorietà della clausola relativa alla garanzia assicurativa, senza tuttavia precisare idoneamente quale fosse il rischio coperto ed quale fosse il contenuto della clausola denunciata come abusiva; dall’altro, discorre del verbale di perizia collegiale e dell’appendice n. 2), deiquali indica sì in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovino, ma dei quali non trascrive e neppure riassume adeguatamenteil contenuto integrale, come invece sarebbe stato suo onere fare (cfr., tra le tante, Cass. n. 22303/2008). 2.3. Quanto al motivo terzo, ai riliev i che precedono si aggiunge l’ulterioreconsiderazione che (Cass. n. 32804/2019): Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa . Nel caso di specie, il ricorrente, nella illustrazione del terzo motivo, lamentache la corte territoriale nulla abbia statuito in ordine alla non vessatorietà della clausola relativa alla garanziaassicurativa, nonostante sul punto si erascritto , ma inammissibilmente non indicache cosa e in quale sede si era scritto. 3. Alla inammissibilità del ricorsoconsegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente , nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquidain euro 4000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
Sentenza Cassazione n. 31267/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris