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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35408/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ìil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c-14e ha concluso chiedendo I‘ ) .ìor Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020. 6/' [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che il 6 maggio 2021 aveva confermato la sentenza del tribunale che lo aveva condannato per concorso in rapina propria pluriaggravata e lesioni.

Il ricorrente con due distinti motivi lamenta vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di rapina e di lesioni.

Con il terzo motivo lamenta la mancata esclusione della recidiva.

I motivi che investono la responsabilità per i reati di rapina e lesioni sono palesemente inammissibilti, in quanto il ricorrente si è limitato a prospettare una alternativa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità sulla base esclusivamente di deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche.

I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale.

Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio in punto riconoscimento in relazione al quale il ricorrente ha svolto censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

D'altra parte, le doglianze hanno finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità.

Il che rende i motivi inammissibili perché nella sostanza generici.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

Anche il terzo motivo è inammissibile per assoluta genericità, in ragione del mancato confronto argomentativo con la specifica motivazione dedicata all'esclusione della recidiva a p. 5 della sentenza d'appello.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibilf-il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ìil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c-14e ha concluso chiedendo I‘ ) .ìor Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. 6/' [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che il 6 maggio 2021 aveva confermato la sentenza del tribunale che lo aveva condannato per concorso in rapina propria pluriaggravata e lesioni. Il ricorrente con due distinti motivi lamenta vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di rapina e di lesioni. Con il terzo motivo lamenta la mancata esclusione della recidiva. I motivi che investono la responsabilità per i reati di rapina e lesioni sono palesemente inammissibilti, in quanto il ricorrente si è limitato a prospettare una alternativa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità sulla base esclusivamente di deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio in punto riconoscimento in relazione al quale il ricorrente ha svolto censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. D'altra parte, le doglianze hanno finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili perché nella sostanza generici. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. Anche il terzo motivo è inammissibile per assoluta genericità, in ragione del mancato confronto argomentativo con la specifica motivazione dedicata all'esclusione della recidiva a p. 5 della sentenza d'appello. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibilf-il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle am
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